QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE,
ECCEDENZE E ALTRI DATI
Sezione I – Acconti
Irpef e addizionale comunale e cedolare secca relativi
al 2011 (F1)
Rigo F1 Versamenti di acconto Irpef effettuati
nell’anno 2011
Nella compilazione di questo rigo vengono indicati
gli importi dei versamenti di acconto relativi all’anno
2011, al netto delle maggiorazioni dovute
per rateazione o ritardato pagamento. Si distinguono
due casi:
In entrambi i casi si devono indicare solo gli
importi degli eventuali acconti Irpef; nel primo
caso trattenuti direttamente dal datore di lavoro
o ente pensionistico, rilevabili dai punti 21 e
22 del CUD 2012 o del CUD 2011; nel secondo caso
indicati dall’attestato di pagamento (Mod.F24).
 |
ATTENZIONE |
| I contribuenti
che presentano la dichiarazione in forma
congiunta devono compilare ciascuno nel
proprio modello il rigo F1, indicando
l’importo degli acconti versati
con riferimento alla propria Irpef. |
|
Nel caso in cui anche la precedente dichiarazione
sia stata presentata in forma congiunta, sarà necessario
ripartire gli acconti certificati nei punti 21 e
22 del CUD 2012 tra il dichiarante e il coniuge
in relazione alla quota da ciascuno dovuta.
 |
ATTENZIONE |
| Lammontare
degli acconti Irpef e addizionale comunale per
il 2011 relativi al dichiarante e al coniuge
sono rilevabili dalle annotazioni del CUD 2012. |
Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente
(Mod. F24) da ciascun coniuge a titolo di acconto
devono essere sommati alle trattenute risultanti
dai punti 21 e 22 del CUD 2012.
CASELLA Prima rata acconto Irpef
2011
Indicare l’importo della prima rata di acconto
Irpef desumibile:
-
dall’attestato di pagamento (Mod.F24),
nel caso di versamenti effettuati direttamente
dal contribuente (cod. 4033);
-
dal punto 21 del CUD 2012 o del CUD 2011 se
il contribuente ha fruito dellassistenza
fiscale nellanno precedente.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
il contribuente lanno scorso abbia
optato per la rateizzazione del pagamento
del saldo e della prima rata di acconto,
va indicata la somma dei versamenti effettuati,
al netto dellinteresse dello 0,33%
mensile previsto per la dilazione del
pagamento. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Devono
essere indicati anche gli acconti Irpef
che non sono stati versati per effetto
delle disposizioni emanate a seguito di
eventi eccezionali indicati al punto 23
del CUD 2012. Limporto di tali acconti
sarà versato dal contribuente con
le modalità e i termini che saranno
previsti dallapposito decreto per
la ripresa della riscossione delle somme
sospese. |
|
CASELLA Seconda o unica rata
acconto Irpef 2011
Indicare l’importo della seconda rata di
acconto Irpef desumibile:
-
dall’attestato di pagamento, nel caso
di versamenti effettuati direttamente dal
dichiarante (cod. 4034);
-
dal punto 22 del CUD 2012 o del CUD 2011 se
il contribuente ha fruito dellassistenza
fiscale nellanno precedente.
 |
ATTENZIONE |
| Devono
essere indicati anche gli acconti Irpef
che non sono stati versati per effetto
delle disposizioni emanate a seguito di
eventi eccezionali indicati al punto 23
del CUD 2012. Limporto di tali acconti
sarà versato dal contribuente con
le modalità e i termini che saranno
previsti dallapposito decreto per
la ripresa della riscossione delle somme
sospese. |
|
Casi particolari relativi agli acconti versati
nel 2011
Versamenti integrativi
-
Se il contribuente che ha presentato nel 2011
il modello UNICO ha provveduto ad un versamento
integrativo a titolo di acconto di un altro
erroneamente effettuato, deve sommare limporto
dellulteriore versamento a quello precedente.
-
Se il contribuente ha presentato nel 2011 il
mod. 730 e ha provveduto, a fronte di un modello
UNICO integrativo del modello 730, ad effettuare
direttamente un versamento integrativo, deve
sommare agli acconti trattenuti dal datore di
lavoro limporto di tale versamento.
Interruzione del rapporto di lavoro e incapienza
della retribuzione
Può accadere che il contribuente abbia dovuto versare
direttamente il saldo e la prima e/o seconda rata
d’acconto Irpef pur avendo fruito dell’assistenza
fiscale.
Ciò si verifica in relazione ai casi di seguito
descritti:
-
Interruzione del rapporto di lavoro dopo la
presentazione del modello 730 e prima dell’effettuazione
del conguaglio con la retribuzione di luglio/novembre.
-
Incapienza dello stipendio protrattasi fino
al mese di dicembre con la conseguente impossibilità
del datore di lavoro di trattenere l’intero
importo degli acconti dovuti.
In questo caso si deve indicare la somma degli
acconti trattenuti dal datore di lavoro e quelli
versati direttamente.
CASELLA Eccedenza acconto
IRPEF compensata nel mod.F24
La casella è riservata ai contribuenti che
hanno effettuato il pagamento dellacconto
IRPEF nella misura del 99 per cento in luogo dell82
per cento previsto dal D.P.C.M. del 21 novembre
2011 (differimento del versamento di 17 punti percentuali
dellacconto per lanno 2011 alla data
di pagamento del saldo per lo stesso anno). Indicare
limporto del credito dimposta, pari
alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in
compensazione con il modello F24 (codice tributo
4035).
CASELLA Acconto add.le comunale
trattenuto con Mod. 730/2011
Indicare, nella casella in esame, limporto
del punto 24 del CUD 2012 e/o del CUD 2011.
CASELLA Acconto add.le comunale
versato con Mod.F24
Indicare, nella casella in esame, limporto
di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente
con mod.F24 dal contribuente a titolo dacconto
delladdizionale comunale 2011 (cod. 3843).
CASELLA Prima rata acconto
cedolare secca 2011
Indicare limporto di eventuali versamenti
eseguiti autonomamente con mod. F24 a titolo di
prima rata di acconto della cedolare secca 2011
(cod. tributo 1840).
CASELLA Seconda o unica
rata acconto cedolare secca 2011
Indicare limporto di eventuali versamenti
eseguiti autonomamente con mod. F24 a titolo di
seconda o unica rata di acconto della cedolare secca
2011 (cod. tributo 1841).
CASELLA Eccedenza acconto
cedolare secca compensata Mod. F24
La casella è riservata ai contribuenti che
hanno effettuato il pagamento dellacconto
della cedolare secca 2011 nella misura dell85
per cento in luogo del 68 per cento previsto dal
D.P.C.M. del 21 novembre 2011 (differimento del
versamento di 17 punti percentuali dellacconto
per lanno 2011 alla data di pagamento del
saldo per lo stesso anno). Indicare limporto
del credito dimposta, pari alla differenza
pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con
il modello F24 (codice tributo 1844).
Sezione II – Altre
ritenute subite (F2)
CASELLE Irpef Addizionale
regionale Addizionale comunale (F2)
Indicare, nel rigo F2, le ritenute Irpef, addizionale
regionale e comunale a titolo di acconto diverse
da quelle indicate nei quadri C e D del presente
modello 730/2012 (come, ad esempio, quelle relative
ai trattamenti assistenziali erogati dallInail
ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei
confronti degli allevatori sui contributi corrisposti
dallUnire quale incentivo allallevamento).
CASELLA Addizionale regionale
Irpef attività sportive dilettantistiche
Indicare il totale dell’addizionale regionale
trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata
dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive
dilettantistiche. La colonna deve essere compilata
se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1
del rigo D4.
CASELLA Irpef per lavori socialmente
utili
Indicare le ritenute allIrpef relative ai
compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in regime agevolato riportato
nelle annotazioni del CUD 2012 (vedere casella reddito
nel quadro C).
CASELLA Addizionale regionale
Irpef per lavori socialmente utili
Indicare laddizionale regionale allIrpef
relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati
in lavori socialmente utili in regime agevolato
riportato nelle annotazioni del CUD 2012 (vedere
casella reddito nel quadro C).
Sezione III –
Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni
(F3-F4)
Per coloro che hanno presentato il modello Unico
si ricorda che il diritto di scelta tra il riporto,
nellanno successivo del credito vantato o
il rimborso di tale eccedenza dimposta, deve
essere esercitato nella dichiarazione dei redditi.
Se tale scelta non risulta dalla dichiarazione essa
si intende fatta per compensazione.
Se nel modello UNICO 2011 il contribuente ha chiesto
il rimborso, non potrà farlo valere come
eccedenza nel 730/2012, ma dovrà attendere
leffettuazione del rimborso da parte dellamministrazione
finanziaria.
Se leccedenza riportata lanno precedente
non è computata in diminuzione nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo dimposta successivo
(non viene cioè inserita nella presente casella,
ad es. per dimenticanza), il contribuente può:
-
presentare un modello 730/2012 integrativo
entro il 25 ottobre 2012;
-
chiederne il rimborso presentando unapposita
istanza agli Uffici Locali dellAgenzia
delle Entrate, ove istituiti, o agli uffici
distrettuali delle imposte dirette competenti
in base al domicilio fiscale del contribuente
stesso;
-
attendere che gli Uffici, in sede di successivo
controllo della dichiarazione dei redditi, provvedano
ad effettuare il rimborso (previa verifica che
lo stesso non sia già stato disposto in seguito
alla menzionata istanza).
Se a fronte di una eccedenza riportata l’anno
precedente, non viene presentata dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta successivo,
il contribuente può chiedere il rimborso di tale
eccedenza presentando un’apposita istanza
agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, se la dichiarazione non viene effettuata
perché il contribuente è esonerato dalla presentazione,
egli può, in alternativa all’istanza di rimborso,
indicare il credito in questione nella prima
dichiarazione successivamente presentata.
CASELLA Irpef (F3)
Indicare limporto delleventuale eccedenza
dimposta Irpef risultante dalla dichiarazione
relativa ai redditi 2010 (importo di colonna 4 del
rigo del mod. UNICO 2011). Nel caso in cui il contribuente
abbia fruito dellassistenza fiscale nellanno
precedente e il datore di lavoro o ente pensionistico
non abbia rimborsato il credito o parte di esso
risultante dal modello 730-3 dellanno precedente,
a causa dellinterruzione del rapporto di lavoro
intervenuta prima dellultimazione delle operazione
di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, la cifra
si potrà rilevare al punto 31 del CUD 2012
o del CUD 2011.
Limporto può altresì risultare
dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi
in cui il contribuente nellanno successivo,
ricorrendone le condizioni di esonero, non abbia
presentato la dichiarazione.
In caso di comunicazione dellAgenzia delle
Entrate relativa al controllo della dichiarazione
UNICO 2010 con la quale è stato comunicato
un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1
colonna 4):
Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato
il modello 730/2011 ed è stato chiesto di
utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dellIci ma
tale credito non è stato utilizzato tutto
o in parte, riportare in questa colonna 1 anche
leventuale importo del credito IRPEF indicato
nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod.
730-3 2011 (colonna 2 per il dichiarante, colonna
4 per il coniuge) e nella colonna 2 di questo rigo
F3 riportare leventuale credito IRPEF utilizzato
in compensazione per il Mod. F24.
CASELLA compensata in F24 (Irpef)
Indicare l'importo dell’eccedenza d’imposta
Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello
F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche
l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato
in compensazione.
 |
ATTENZIONE |
| In base
allart.17 del D.Lgs.9 luglio 1997
n.241, i contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi
dovuti allINPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso
periodo, nei confronti dei medesimi soggetti
risultanti dalle denunce periodiche. Tale
compensazione deve essere effettuata entro
la data di presentazione della dichiarazione
successiva. |
|
CASELLA Imposta sostitutiva
quadro RT
Inserire l'eventuale credito d’imposta sostitutiva
sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro
RT del Mod. UNICO 2011), riportato nella colonna
4 del rigo RX5 del modello UNICO 2011.
CASELLA di cui già compensata
in F24 (Imposta sostitutiva quadro RT)
Inserire limporto del credito dimposta
sostitutiva eventualmente compensato utilizzando
il modello F24.
CASELLA Codice Regione
Nel rigo F4 a colonna 1 inserire il codice regione
relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2010.
Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in
cui siano compilate le successive colonne di questo
rigo.
| Tabella
Codici Regione |
|
REGIONE
|
CODICE
|
REGIONE
|
CODICE
|
|
Abruzzo
|
01
|
Molise
|
12
|
|
Basilicata
|
02
|
Piemonte
|
13
|
|
Bolzano
|
03
|
Puglia
|
14
|
|
Calabria
|
04
|
Sardegna
|
15
|
|
Campania
|
05
|
Sicilia
|
16
|
|
Emilia-Romagna
|
06
|
Toscana
|
17
|
|
Friuli-Venezia-Giulia
|
07
|
Trento
|
18
|
|
Lazio
|
08
|
Umbria
|
19
|
|
Liguria
|
09
|
Valle d’Aosta
|
20
|
|
Lombardia
|
10
|
Veneto
|
21
|
|
Marche
|
11
|
|
|
 |
|
CASELLA Addizionale regionale
all’Irpef (F4)
ndicare leventuale eccedenza delladdizionale
regionale allIrpef non rimborsata dal datore
di lavoro, risultante al punto 32 del CUD 2012 o
del CUD 2011 o dalla dichiarazione relativa ai redditi
del 2010 (colonna 4 del rigo RX2 del modello UNICO
2011).
Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato
il modello 730/2011 ed è stato chiesto di
utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dellIci ma
tale credito non è stato utilizzato tutto
o in parte, riportare in questa colonna 2 anche
leventuale importo del credito per addizionale
regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di
liquidazione Mod.730-3 2011 (colonna 2 per il dichiarante,
colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo
rigo F4 riportare leventuale credito per addizionale
regionale utilizzato in compensazione per il Mod.
F24.
CASELLA di cui già compensata
in F24 (Addizionale regionale all’Irpef)
Indicare l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef
eventualmente compensata utilizzando il modello
F24.
CASELLA Codice Comune
Nel rigo F4 nella colonna 4 inserire il codice
comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio
2010. Tale indicazione è obbligatoria solo
nel caso in cui siano compilate le successive colonne
di questo rigo.
CASELLA Addizionale comunale
all'Irpef (F4)
Indicare leventuale eccedenza delladdizionale
comunale allIrpef non rimborsata dal datore
di lavoro risultante dal punto 33 del CUD 2012,
o dal CUD 2011, o dalla dichiarazione relativa ai
redditi 2010 (importo di colonna 4 del rigo RX3
del modello UNICO 2011).
Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato
il modello 730/2011 ed è stato chiesto di
utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dellIci ma
tale credito non è stato utilizzato tutto
o in parte, riportare in questa colonna 4 anche
leventuale importo del credito per addizionale
comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione
Mod.730-3 2011 (colonna 2 per il dichiarante, colonna
4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo
F4 riportare leventuale credito per addizionale
comunale utilizzato in compensazione per il Mod.
F24.
CASELLA di cui già compensata
in F24 (Addizionale comunale all’Irpef)
Indicare limporto delladdizionale comunale
allIrpef eventualmente compensata utilizzando
il modello F24.
Sezione IV - Ritenute
e acconti sospesi per eventi eccezionali
CASELLA Eventi eccezionali
Indicare uno dei seguenti codici, in base alla
casistica per la quale si è usufruito della sospensione
delle ritenute e/o degli acconti:
1. per i contribuenti
vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo
20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
ha disposto la proroga di tre anni dei termini di
scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro
un anno dalla data dell’evento lesivo, con
conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione
della dichiarazione annuale;
2. per i contribuenti interessati dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della
regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre
2010 per i quali il decreto 1 dicembre 2010 ha previsto
la sospensione dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre
2010, dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo.
Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno
2011 dal Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225;
3. per i contribuenti, residenti alla data
del 12 febbraio 2011 nel comune diLampedusa e Linosa
interessati dallemergenza umanitaria legata
allafflusso di migranti dal Nord Africa, per
i quali lOPCM n. 3947 del 16 giugno2011 ha
previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30
giugno 2012dei termini relativi agli adempimenti
ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo
periodo;
4. per i contribuenti colpiti da altri eventi
eccezionali.
5. per i contribuenti
interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio
delle province di La Spezia e Massa Carrara lart.
29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011,
n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012
dei termini degli adempimenti e versamenti tributari
che scadono dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno
2012 (il Decreto Legge n. 216 del 2011, in corso
di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri
per lindividuazione dei soggetti che usufruiscono
dellagevolazione);
6. per i contribuenti
interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 4 all8 novembre
2011 nel territorio della provincia di Genova, lart.
29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011,
n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012
dei termini degli adempimenti e versamenti tributari
che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012
(il Decreto Legge n. 216 del 2011, in corso di conversione,
prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri siano stabiliti i criteri per lindividuazione
dei soggetti che fruiscono dellagevolazione).
Ai predetti contribuenti che usufruiscono dellassistenza
fiscale non sono applicabili anche le eventuali
proroghe dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi. Infatti, lapplicazione
di tali proroghe non è attuabile in un sistema
complesso, quale quello dellassistenza fiscale
che vede coinvolti oltre al contribuente e allamministrazione
finanziaria altri soggetti, quali i sostituti dimposta
ed i Centri di assistenza fiscale.
CASELLA Irpef (F5)
Indicare lammontare delle ritenute e degli
acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali.
CASELLA Addizionale regionale
all'Irpef
Indicare laddizionale regionale allIrpef
sospesa per effetto delle disposizioni emanate a
seguito di eventi eccezionali.
CASELLA Addizionale comunale
all’Irpef
Indicare laddizionale comunale allIrpef
sospesa per effetto delle disposizioni emanate a
seguito di eventi eccezionali.
CASELLA Imposta sostitutiva
incremento produttività (F5)
Indicare limposta sostitutiva per lavoro
straordinario sospesa per effetto delle disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali.
CASELLA Cedolare secca
(F5)
Indicare limposta sostitutiva per lavoro
straordinario sospesa per effetto delle disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali.
CASELLA Contributo solidarietà
(F5)
Indicare il contributo di solidarietà sospeso.
per effetto delle disposizioni emanate a seguito
di eventi eccezionali.
Sezione V – Misura
degli acconti per l’anno 2012 e rateazione del saldo
2011 (F6)
Tale sezione deve essere compilata nei seguenti
casi:
-
il dichiarante ritiene (ad es. per effetto
di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi)
che non vada effettuato alcun versamento
di acconto Irpef e addizionale comunale;
-
il dichiarante ritiene di dover versare un
acconto Irpef per l’anno di imposta 2012
in misura minore rispetto all’ammontare determinabile
dal Caf o dal sostituto d’imposta,
-
il dichiarante intende avvalersi della facoltà
di rateizzare i versamenti a saldo dellIrpef,
delle addizionali regionale e comunale Irpef,
delleventuale acconto del 20 per cento
sui redditi soggetti a tassazione separata e
delleventuale prima rata di acconto Irpef.
CASELLA Barrare la casella per
non effettuare i versamenti di acconto Irpef
Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante
ritenga che non debba essere effettuato alcun
versamento a titolo di acconto Irpef.
 |
ESEMPIO |
Per la
progressività dell’imposta, la presenza
di due rapporti di lavoro nel corso del
2011 può determinare il calcolo di Irpef
a debito e l’automatica liquidazione
delle rate di acconto per il 2012.
Se però, nel corrente anno, il dipendente
non prevede di intrattenere più di un
rapporto di lavoro e comunque di possedere
redditi tali da non determinare il persistere
della posizione debitoria può barrare
questa casella per evitare il versamento
di acconti non dovuti. |
|
CASELLA Versamenti di acconto
Irpef in misura inferiore
Nella colonna 2 deve essere indicato il minor importo
di acconto Irpef che il contribuente, sulla base
della propria previsione, ritiene debba essere trattenuto
e versato a titolo di acconto totale (prima e seconda
rata) dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.
 |
ATTENZIONE |
| Sono
previste delle sanzioni nel caso in cui
l'importo indicato risulti inferiore rispetto
a quanto sarà dovuto sulla base della
dichiarazione dei redditi del 2012 (da
presentare nel 2013). |
|
Si ricorda che gli enti pensionistici, attraverso
le informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni,
effettuano la tassazione alla fonte delle somme
corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti
pensionistici. Conseguentemente, i titolari di più
trattamenti pensionistici che non possiedono altri
redditi sono esonerati dallìobbligo di presentare
la dichiarazione dei redditi.
 |
ATTENZIONE |
| Per potere
liquidare l'imposta non è possibile barrare
la casella e contemporaneamente indicare
nella casella successiva il minor importo
di acconto Irpef. |
|
CASELLA Barrare la casella
per non effettuare i versamenti di acconto di addizionale
comunale
Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante
ritenga che non debba essere effettuato alcun versamento
a titolo di acconto di addizionale comunale (ad
esempio per effetto della soglia di esenzione deliberata
dal comune).
CASELLA Versamenti di acconto
addizionale comunale in misura inferiore
Nella colonna 4 deve essere indicato il minor importo
di acconto di addizionale comunale che il contribuente,
sulla base della propria previsione, ritiene debba
essere trattenuto e versato a titolo di acconto
totale dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.
 |
ATTENZIONE |
| Sono
previste delle sanzioni nel caso in cui
l’importo indicato risulti inferiore
rispetto a quanto sarà dovuto sulla base
della dichiarazione dei redditi del 2012
(da presentare nel 2013). |
|
 |
ATTENZIONE |
| Per potere
liquidare l’imposta non è possibile
barrare la casella e contemporaneamente
indicare il minor importo di acconto addizionale
comunale. |
|
CASELLA Barrare la casella per
non effettuare i versamenti di acconto cedolare
secca
barrare la casella se si ritiene di non dover versare
alcuna somma a titolo di acconto per la cedolare
secca
CASELLA Versamenti di acconto
cedolare secca in misura inferiore
Indicare la minore somma che deve essere trattenuta
dal sostituto dimposta nel corso del 2012
se si ritiene che sia dovuto un minore acconto per
la cedolare secca per il 2012
 |
ATTENZIONE |
| Sono
previste delle sanzioni nel caso in cui
l’importo indicato risulti inferiore
rispetto a quanto sarà dovuto sulla base
della dichiarazione dei redditi del 2012
(da presentare nel 2013). |
|
 |
ATTENZIONE |
| Per potere
liquidare l’imposta non è possibile
barrare la casella e contemporaneamente
indicare il minor importo di acconto addizionale
comunale. |
|
CASELLA Numero rate
Questa casella va compilata nel caso in cui il
contribuente desideri avvalersi della facoltà
di rateizzare i versamenti a saldo dellIrpef,
delle addizionali regionale e comunale Irpef (compreso
lacconto), delleventuale acconto del
20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata,
dellimposta sostitutiva sullincremento
della produttività e delleventuale
prima rata di acconto Irpef, nonché per la
prima rata di acconto della cedolare secca.
In tal caso si deve indicare in questa casella
il numero di rate (da 2 a 5) con le quali il contribuente
intende frazionare il versamento.
 |
ATTENZIONE |
| In caso
di dichiarazione congiunta il numero delle
rate va indicato solo sul modello del
dichiarante. |
|
 |
ATTENZIONE |
| il sostituto
d'imposta che effettua le operazioni di
conguaglio calcolerà gli interessi dovuti
per la rateizzazione, pari allo 0,33 per
cento mensile. |
|
Sezione VI – Soglia
di esenzione addizionale comunale
Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti
che risiedono in uno dei comuni che con riferimento
alladdizionale comunale dovuta per il 2011
e/o per il 2012, hanno stabilito una soglia di esenzione
con riferimento a particolari condizioni soggettive
non desumibili dai dati presenti nel modello di
dichiarazione e che si trovano nelle condizioni
previste dalla delibera che ha stabilito la soglia
esenzione. Le aliquote e le soglie di esenzione
deliberate dai comuni sono consultabili sul sito
www.finanze.gov.it (area tematica: Fiscalità
locale, Addizionale Comunale allIrpef).
Rigo F7 Esenzioni anno 2011
CASELLA Soglia esenzione saldo
addizionale comunale 2011
Indicare nella casella limporto della soglia
di esenzione deliberata dal comune con riferimento
allanno 2011.
CASELLA Esenzione totale saldo
addizionale comunale 2011
La casella va barrata in presenza di unesenzione
non collegata con il reddito imponibile.
CASELLA Aliquota agevolata
saldo addizionale comunale 2011
Indicare nella casella laliquota agevolata
deliberata dal comune per lanno 2011.
CASELLA Altre agevolazioni
Barrare la casella nel caso siano state previste
per il 2011 agevolazioni diverse da quelle individuate
nella colonna 1 e 2, come la previsione di aliquote
differente in base a scaglioni.
di reddito.
 |
ATTENZIONE |
| Le tre
colonne non possono essere compilate contemporaneamente,
ma sono alternative tra loro. |
|
Rigo F8 Esenzioni anno 2012
CASELLA Soglia esenzione acconto
addizionale comunale 2012
Indicare nella casella limporto della soglia
di esenzione deliberata dal comune con riferimento
allanno 2012.
CASELLA Esenzione totale saldo
addizionale comunale 2012
La casella va barrata in presenza di unesenzione
non collegata con il reddito imponibile.
CASELLA Aliquota agevolata
acconto addizionale comunale 2012
Indicare laliquota agevolata deliberata dal
comune per lanno 2012.
CASELLA Altre agevolazioni
Barrare la casella nel caso siano state previste
per il 2012 agevolazioni diverse da quelle individuate
nella colonna 1 e 2, come la previsione di aliquote
differente in base a scaglioni
di reddito.
 |
ATTENZIONE |
| Le tre
colonne non possono essere compilate contemporaneamente,
ma sono alternative tra loro. |
|
Sezione VII Da compilare
solo nel mod. 730 integrativo
Rigo F9 – Importi rimborsati dal sostituto d’imposta
CASELLA Irpef
Indicare l’importo del credito Irpef risultante
dal prospetto di liquidazione del Mod. 730-3/2012
originario.
 |
ATTENZIONE |
| Il dichiarante
deve riportare limporto del rigo
91, colonna 4, del 730-3/2012. Invece
il coniuge dichiarante che presenti un
modello 730 integrativo, quando la dichiarazione
originaria era stata presentata in forma
congiunta, deve riportare in questa colonna
limporto del rigo 111, colonna 4,
del 730-3/2012. |
|
CASELLA Addizionale regionale
all’Irpef
Indicare l’importo del credito relativo all’addizionale
regionale all’Irpef risultante dal prospetto
di liquidazione Mod. 730-3/2012.
 |
ATTENZIONE |
| Il dichiarante
deve riportare limporto del rigo
92, colonna 4, del 730-3/2012. Invece
il coniuge dichiarante che presenti un
modello 730 integrativo, quando la dichiarazione
originaria era stata presentata in forma
congiunta, deve riportare in questa colonna
limporto del rigo 112, colonna 4,
del 730-3/2012. |
|
CASELLA Addizionale comunale
all’Irpef
Indicare l’importo del credito relativo all’addizionale
comunale all’Irpef risultante dal prospetto
di liquidazione Mod.730-3/2012.
 |
ATTENZIONE |
| Il dichiarante
deve riportare limporto del rigo
93, colonna 4, del 730-3/2012. Invece
il coniuge dichiarante che presenti un
modello 730 integrativo, quando la dichiarazione
originaria era stata presentata in forma
congiunta, deve riportare in questa colonna
limporto del rigo 113, colonna 4,
del 730-3/2012. |
|
CASELLA Cedolare secca
Indicare limporto del credito relativo alla
cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto
dimposta che risulta dal prospetto di liquidazione
Mod. 730-3/2012.
Il dichiarante deve riportare limporto del
rigo 99, colonna 4, del 730-3/2012. Invece il coniuge
dichiarante che presenti un modello 730 integrativo,
quando la dichiarazione originaria era stata presentata
in forma congiunta, deve riportare in questa colonna
limporto del rigo 119, colonna 4, del 730-3/2012.
Rigo F10 Crediti utilizzati con il mod.
F24 per il versamento dellICI
CASELLA Credito Irpef
Indicare nella casella lammontare del credito
Irpef, indicato nella colonna 3 del rigo 91 (nella
colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante)
del mod. 730-3/2012 originario che, entro la data
di presentazione del Mod. 730 integrativo, è
stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24
per il versamento dellIMU.
Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 91 del Mod.
730-3/2012 originario è indicato un credito
Irpef di euro 100 ma entro la data di presentazione
del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in
compensazione è pari a euro 60, riportare
in questa colonna 3 limporto di euro 60.
CASELLA Credito Addizionale
regionale
Indicare nella casella lammontare del credito
per addizionale regionale indicato nella colonna
3 del rigo 92 (originario nella colonna 3 del rigo
112 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2012
che, entro la data di presentazione del Mod. 730
integrativo, è stato utilizzato in compensazione
con il Mod. F24 per il versamento dellIMU.
CASELLA Credito Addizionale
comunale
Indicare nella casella lammontare del credito
per addizionale comunale indicato nella colonna
3 del rigo 93 (originario nella colonna 3 del rigo
113 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2012
che, entro la data di presentazione del Mod. 730
integrativo, è stato utilizzato in compensazione
con il Mod. F24 per il versamento dellICI.
CASELLA Cedolare secca
Indicare lammontare del credito per cedolare
secca sulle locazioni riportato nella colonna 3
del rigo 99 (o nella colonna 3 del rigo 119 per
il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2012 originario
che, entro la data di presentazione del Mod. 730
integrativo, è stato utilizzato in compensazione
con il Mod. F24 per il versamento dellIMU.
Sezione VIII Altri Dati
Rigo F11 Importi rimborsati dal sostituto
per detrazioni incapienti
Il rigo F11 deve essere compilato in caso di importi
rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti.Tale
credito è indicato nel punto 104 e/o 110
del CUD 2012 o punto 37 e/o 43 del CUD 2011.
CASELLA Ulteriore detrazione
per figli
IIndicare nella colonna 1 il credito riconosciuto
dal sostituto per lulteriore detrazione per
figli a carico che non ha trovato capienza nellimposta
lorda. Tale credito è indicato nel punto
104 del CUD 2012 e/o nel punto 37 del CUD 2011 (credito
riconosciuto per famiglie numerose).
CASELLA Detrazioni canoni locazione
Indicare nella colonna 2 il credito riconosciuto
dal sostituto con riferimento alla detrazione per
canoni di locazione che non ha trovato capienza
nellimposta lorda. Tale credito è indicato
nel punto 110 del CUD 2012 e/o nel punto 43 del
CUD 2011 (Credito riconosciuto per canoni
di locazione).
Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro
che hanno indebitamente percepito il bonus
fiscale con riferimento ai redditi posseduti
nellanno 2006, ovvero che hanno indebitamente
percepito il bonus straordinario, con
riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare
relativo allanno 2008 e 2009.
Rigo F12 Restituzione bonus
CASELLA Bonus fiscale
Indicare nella colonna 1 limporto relativo
al bonus fiscale, fruito con riferimento
ai redditi posseduti nel 2006.
CASELLA Bonus straordinario
Indicare nella colonna 2 limporto relativo
al bonus straordinario, fruito con riferimento
al reddito complessivo del nucleo familiare relativo
allanno 2007 o 2008.
Rigo F13 Pignoramento presso terzi
n questo rigo devono essere riportati i dati relativi
alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti
tramite procedura di pignoramento presso terzi.
Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a
indicare nella dichiarazione erogatore anche se
si tratta di redditi soggetti a tassazione separata,
a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva
(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate n. 34755 del 3 marzo 2010 e circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011). Le ritenute
subite possono essere scomputate dall’imposta risultante
dalla dichiarazione.
Le somme percepite a seguito della procedura di
pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo
quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi
di lavoro dipendente questi vanno riportati nel
quadro C). Le ritenute subite devono invece essere
indicate nel rigo F13. Nello stesso rigo va indicata
anche la tipologia del reddito percepito tramite
pignoramento presso terzi (e indicato nel modello
730/2012), sul quale sono state applicate le ritenute.
CASELLA Tipo di reddito
Indicare uno dei seguenti codici relativi alla
tipologia di reddito percepito tramite pignoramento
presso terzi e
riportato nel modello 730/2012:
- 1 reddito di terreni;
- 2 reddito di fabbricati;
- 3 reddito di lavoro dipendente;
- 4 reddito di pensione;
- 5 redditi di capitale;
- 6 redditi diversi;
CASELLA Ritenute
Indicare lammontare delle ritenute subite
da parte del terzo erogatore in relazione al tipo
di reddito indicato in colonna 1. Nel caso di redditi
soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento
di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente),
a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva
i contribuenti che presentano il modello 730 devono
presentare anche il quadro RM del modello UNICO
Persone fisiche 2012, compilando lapposita
sezione relativa al pignoramento presso terzi.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di redditi da assoggettare a tassazione
ordinaria, percepiti tramite procedura
di pignoramento presso terzi, che non
sono compresi nel modello 730, i contribuenti
sono tenuti a presentare il modello Unico
Persone fisiche 2012, compilando lapposita
sezione del quadro RM. |
|
QUADRO G – CREDITI
D’IMPOSTA
Indicazioni generali
In questo quadro vanno indicati tutti i crediti
dimposta, in particolare:
-
il credito d’imposta per il riacquisto
della prima casa;
-
il credito d’imposta per i canoni
di locazione non percepiti;
-
il credito dimposta per il reintegro
delle anticipazioni sui fondi pensione;
-
il credito d’imposta per l’incremento
dell’occupazione;
-
il credito d’imposta per redditi prodotti
all’estero.
-
il credito dimposta per gli immobili
colpiti dal sisma in Abruzzo.
-
il credito dimposta per le mediazioni.
Sezione I – Crediti
d’imposta relativi ai fabbricati.
CASELLA Credito riacquisto della
prima casa (G1)
Il rigo G1 deve essere compilato dai soggetti che
hanno maturato un credito d’imposta a seguito
del riacquisto della prima casa.
Questo rigo si compone di tre colonne:
nella colonna 1 deve
essere riportato il credito d’imposta per
il riacquisto della prima casa che non ha trovato
capienza nell’imposta risultante dalla precedente
dichiarazione, già indicato nel rigo 60 del prospetto
di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2011,
ovvero quello indicato nel rigo RN 43, colonna 2,
del quadro RN del Mod. UNICO 2011, persone fisiche;
nella colonna 2 deve
essere indicato l’importo del credito d’imposta
maturato nel 2011, che spetta ai soggetti che si
trovano nelle seguenti condizioni:
-
che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2011 e la data di presentazione della dichiarazione
abbiano acquistato un immobile usufruendo delle
agevolazioni prima casa;
-
che l’acquisto sia stato effettuato entro
un anno dalla vendita di altro immobile
acquistato usufruendo delle agevolazioni prima
casa;
- che non siano decaduti dal beneficio prima casa
 |
ATTENZIONE |
| Il credito
d’imposta spetta anche a coloro
che hanno acquistato l’abitazione
da imprese costruttrici sulla base della
normativa vigente fino al 22/05/1993 (e
che quindi non hanno formalmente usufruito
delle agevolazioni “prima casa”)
se dimostrano che al momento dell’acquisto
dell’immobile alienato erano comunque
in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente e tale diritto ai privilegi
“prima casa” risulta nell’atto
di acquisto dell’immobile per cui
si concede il credito d’imposta. |
|
L’importo del credito
d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta
di registro, o dell’IVA, corrisposta in relazione
al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può
essere superiore all’imposta di registro o
all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
nella colonna 3 deve
essere riportato il credito d’imposta utilizzato
in compensazione nel modello F24 fino alla data
di presentazione della presente dichiarazione.
 |
ATTENZIONE |
| Il credito
d’imposta per il riacquisto della
prima casa va indicato soltanto se al
momento della presentazione della dichiarazione
si è già provveduto anche al nuovo acquisto.
In caso contrario, se ne ricorrono i presupposti,
andrà indicato nella successiva dichiarazione. |
|
 |
ATTENZIONE |
Questo
rigo non deve essere compilato da coloro
che hanno già utilizzato il credito d’imposta:
- in diminuzione dell’imposta
di registro dovuta sull’atto
di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione dalle imposte di
registro, ipotecarie e catastali,
ovvero dalle imposte sulle successioni
e donazioni dovute sugli atti e sulle
denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito.
|
|
 |
ATTENZIONE |
| Trattandosi
di un credito personale, se l’immobile
alienato o acquisito rientra nella comunione
patrimoniale dei coniugi, il credito d’imposta
deve essere imputato agli aventi diritto,
rispettando la percentuale della comunione,
così come specificato dalla Circolare
ministeriale n. 19 del 01/03/2001. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Non potrà
beneficiare di questo credito d’imposta
il soggetto che abbia alienato un’abitazione
a suo tempo pervenutagli per atto di donazione
o successione, anche se la stessa fosse
stata acquistata dal donante o dal defunto
usufruendo delle agevolazioni prima casa,
così come specificato dalla Circolare
01/03/2001 n. 19. |
|
 |
ATTENZIONE |
| La stessa
circolare sopra citata specifica anche
che il credito d’imposta per la
vendita e il riacquisto della prima casa
spetta anche al soggetto che aliena l’abitazione
a titolo gratuito (atto di donazione),
in quanto il trasferimento non deve intendersi
necessariamente a titolo oneroso. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Il credito
d’imposta spetta anche al soggetto
che acquisisce un’altra abitazione
mediante permuta o mediante contratto
di appalto. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Il termine
di prescrizione di questo credito d’imposta
è fissato in dieci anni dal momento del
suo sorgere. |
|
Acquisto prima casa
Ai fini dell’applicazione delle aliquote
agevolate del 3 per cento e del 4 per cento,
previste rispettivamente ai fini dell’imposta
di registro e dell’imposta sul valore aggiunto,
agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi
o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto,
dell’uso e dell’abitazione relativi
alle stesse, la nota II-bis) all’art. 1 della
tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, dispone
che devono ricorrere le seguenti condizioni:
-
che l’immobile sia ubicato nel territorio
del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca
entro diciotto mesi dall’acquisto la propria
residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente
svolge la propria attività ovvero, se trasferito
all’estero per ragioni di lavoro, in quello
in cui ha sede o esercita l’attività il
soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in
cui l’acquirente sia cittadino italiano
emigrato all’estero, che l’immobile
sia acquistato come prima casa sul territorio
italiano. La dichiarazione di voler stabilire
la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza,
dall’acquirente nell’atto di acquisto.
La condizione del trasferimento della residenza
nel comune ove è situata l’unità abitativa
non è richiesta per il personale di servizio
permanente appartenente alle Forze armate ed
alle Forze di polizia ad ordinamento militare,
nonché al personale dipendente dalle Forze di
polizia ad ordinamento civile;
-
che nell’atto di acquisto l’acquirente
dichiari di non essere titolare esclusivo o
in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del comune in cui
è situato l’immobile da acquistare;
-
che nell’atto di acquisto l’acquirente
dichiari di non essere titolare, neppure per
quote, anche in regime di comunione legale su
tutto il territorio nazionale dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprietà su altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
di cui al presente articolo.
In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a),
b), e c), comunque riferite al momento in cui si
realizza l’effetto traslativo, possono essere
effettuate, oltre che nell’atto di acquisto,
anche in sede di contratto preliminare.
Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni
di cui alle lettere a), b), e c), spettano per l’acquisto,
anche se con atto separato, delle pertinenze dell’
immobile di cui alla lettere a). Sono comprese tra
le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna
categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano
destinate al servizio della casa di abitazione oggetto
dell’acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici in questione prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché
una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Se si tratta di cessioni soggette all’imposta
sul valore aggiunto, l’ufficio del registro
presso cui sono stati registrati i relativi atti
deve recuperare nei confronti degli acquirenti una
penalità pari alla differenza fra l’imposta
calcolata in base all’aliquota applicabile
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione
dell’aliquota agevolata, aumentata del 30
per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di
cui al comma 4 dell’art. 88 del citato Testo
Unico.
Le predette regole non si applicano nel caso in
cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione
dell’immobile acquistato con i benefici in
questione, proceda all’acquisto di altro immobile
da adibire a propria abitazione principale.
CASELLA Credito canoni non percepiti
(G2)
Nella casella G2 va indicato l’ammontare
del credito d’imposta spettante per le imposte
versate sui canoni di locazione d’immobili
ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti
come da accertamento avvenuto nell’ambito
del provvedimento giurisdizionale di convalida di
sfratto per morosità del conduttore.
Il credito d’imposta, che è stato introdotto
dal comma 5 dell’articolo 8 della legge n.
431 del 09/12/1998, è pari alle imposte versate
sui canoni non percepiti negli anni precedenti.
Per determinare il credito d’imposta spettante
è necessario calcolare le imposte pagate in più
relativamente ai canoni non percepiti riliquidando
la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli
anni per i quali, in base all’accertamento
avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità del conduttore,
sono state pagate maggiori imposte per effetto di
canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione
si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti
operati dagli uffici. Ai fini del calcolo del credito
d’imposta spettante non rileva, invece, quanto
pagato ai fini del contributo al servizio sanitario
nazionale.
 |
ATTENZIONE |
| L’eventuale
successiva riscossione totale o parziale
dei canoni per i quali si è usufruito
del credito d’imposta come sopra
determinato, comporterà l’obbligo
di dichiarare tra i redditi soggetti a
tassazione separata (salvo opzione per
la tassazione ordinaria) il maggior reddito
imponibile rideterminato. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Il credito
d’imposta in questione può essere
indicato nella prima dichiarazione dei
redditi utile successiva alla conclusione
del procedimento giurisdizionale di convalida
dello sfratto e comunque non oltre il
termine ordinario di prescrizione decennale. |
|
 |
ATTENZIONE |
In ogni
caso, qualora il contribuente non intenda
avvalersi del credito d’imposta
nell’ambito della dichiarazione
dei redditi, ha la facoltà di presentare
agli uffici finanziari competenti, entro
i termini di prescrizione sopra indicati,
apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente
ai periodi di imposta utili cui fare riferimento
per la rideterminazione delle imposte
e del conseguente credito vale il termine
di prescrizione ordinaria di dieci anni
e, pertanto, si può effettuare detto calcolo
con riferimento alle dichiarazioni presentate
negli anni precedenti, ma non oltre quelle
relative ai redditi 2002, semprechè per
ciascuna delle annualità risulti accertata
la morosità del conduttore nell’ambito
del procedimento di convalida dello sfratto
conclusosi nel 2011. |
|
Sezione II – Credito
d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione.
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche
complementari possono richiedere, per esigenze particolari
come lacquisto della prima casa o una grave
malattia, unanticipazione delle somme relative
alla posizione individuale maturata. Su tali cifre
viene applicata una ritenuta a titolo dimposta.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta delladerente, in qualsiasi momento
mediante contribuzioni anche annuali che eccedano
il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo
ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale
esistente allatto dellanticipazione.
La reintegrazione può avvenire in ununica
soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Sulle
somme che eccedono il limite di 5.165 euro, e che
quindi reintegrano le anticipazioni richieste, è
riconosciuto un credito dimposta pari allimposta
pagata al momento della fruizione dellanticipazione.
Chi aderisce deve rendere unespressa dichiarazione
al fondo con la quale dispone se e per quale somma
la contribuzione debba intendersi come reintegro.
La comunicazione deve essere resa entro il termine
della presentazione della dichiarazione dei redditi
relativaallanno in cui si è effettuato
il reintegro. Il credito dimposta spetta solo
con riferimento alle
somme qualificate come reintegro come nel senso
sopra descritto.
Per approfondimenti si vedano il D.Lgs. n. 252/2005
e la circolare n. 70/2007 dellAgenzia delle
entrate.
La presente sezione va compilata per esporre i dati
relativi al credito dimposta spettante.
 |
ATTENZIONE |
| Può
costituire reintegro solo lammontare
delle contribuzioni che supera il limite
di 5.164,57 euro. |
|
CASELLA Anno anticipazione
(G3)
Indicare lanno in cui è stata percepita
lanticipazione delle somme relative alla posizione
contributiva individuale maturata.
CASELLA Reintegro totale/parziale
(G3)
Indicare:
il codice 1 se lanticipazione è
stata reintegrata totalmente;
il codice 2 se lanticipazione è
stata reintegrata solo in parte.
CASELLA Somma reintegrata (G3)
Indicare limporto che è stato versato
nel 2011 per reintegrare lanticipazione percepita.
CASELLA Residuo precedente
dichiarazione (G3)
Indicare il credito dimposta che non ha trovato
capienza nellimposta che risulta dalla precedente
dichiarazione, e che è indicato nel rigo
134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del
mod. 730/2011, o quello indicato nel rigo RN43,
col. 4, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2011.
CASELLA Credito (G3)
Indicare limporto del credito dimposta
spettante con riferimento alla somma reintegrata.
CASELLA di cui compensato nel
modello F24 (G3)
Indicare il credito dimposta utilizzato in
compensazione nel modello F24 fino alla data di
presentazione della dichiarazione.
Sezione III - Credito
d’imposta per redditi prodotti all’estero(G4)
Possono compilare questa sezione i contribuenti
che hanno percepito redditi in un paese estero nel
quale siano state pagate imposte a titolo definitivo
per le quali il soggetto che presta l’assistenza
fiscale può riconoscere un credito d’imposta.
Si considerano definitive le imposte divenute
irripetibili e quindi non si possono inserire tasse
pagate in acconto, in via provvisoria o quelle per
le quali sia prevista la possibilità di rimborso.
Le imposte che si possono indicare in questa sezione
sono quelle divenute definitive a partire dal 2011
fino al termine di presentazione della presente
dichiarazione; possono riferirsi anche a redditi
prodotti negli anni precedenti.
CASELLA Codice stato estero
Indicare nella colonna 1 il codice dello
stato estero nel quale è stato prodotto il reddito.
L’elenco dei codici può essere trovato nel
sito dell’Agenzie delle Entrate (www.agenzieentrate.it).
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati
differenti, per ognuno di questi sarà
necessario compilare un distinto modello. Analogamente
occorre procedere se le imposte pagate allestero
sono relative a redditi prodotti in diversi anni.
CASELLA Anno
Indicare lanno dimposta in cui è
stato prodotto il reddito estero. Se il reddito
è stato prodotto nel 2011 indicare 2011.
CASELLA Reddito estero
Indicare il reddito prodotto allestero che
ha concorso a formare il reddito complessivo in
Italia. Se questo è stato prodotto nel 2011
va riportato il reddito indicato nei quadri C
e D della presente dichiarazione per il quale
compete il credito. In questo caso non vanno
compilate le colonne 5, 6, 7,
8 e 9. Per i redditi del quadro C
certificati nel CUD/2012 o nel CUD/2011 limporto
da indicare è rilevabile dalle annotazioni
della stessa certificazione.
CASELLA Imposta estera
Indicare nella le imposte pagate all’estero
che si sono rese definitive a partire dal 2011 e
fino alla data di presentazione della presente dichiarazione
per le quali non si è già usufruito del relativo
credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni.
 |
ESEMPIO |
| Se per
redditi prodotti allestero nel 2009
nello stato A, è diventata definitiva
unimposta complessiva di euro 300,
di cui euro 200 già riportati nel
rigo G4 730/2011 perché resi definitivi
entro il 31/12/2010, ed euro 100 resi
definitivi entro il 31/12/2011, nella
colonna 4 del rigo G4 del 730/2012 deve
essere indicato solo limporto di
euro 100. |
|
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto
all’estero abbia concorso parzialmente alla
formazione del reddito complessivo in Italia, anche
l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
CASELLA Reddito complessivo
Indicare il reddito complessivo aumentato eventualmente
dei crediti dimposta sui fondi comuni e dei
crediti dimposta sui dividendi, se ancora
vigenti nellanno di produzione del reddito.
-
Per lanno 2009 detto importo è
dato dal risultato della seguente formula: rigo
RN1 (col. 1-col. 2) + col. 4 del Modello UNICO
2010-PF o dal rigo 11 del Modello 730-3/2010;
-
per lanno 2010 l'importo è
dato dal risultato della seguente formula: rigo
RN1 (col. 1-col. 2) + col. 4 del Mod. UNICO
2011-PF o dal rigo 11 del Mod. 730-3/2011.
CASELLA Imposta lorda
Indicare limposta lorda italiana relativa
allanno indicato a colonna 2.
Per lanno 2009 tale dato è desumibile
dal rigo RN5 del Modello Unico persone fisiche 2010
o dal rigo 16 del mod. 730-3/2010.
Per lanno 2010 tale dato è desumibile
del rigo RN5 del Mod. UNICO-PF 2011 o dal rigo 16
del Mod. 730-3/2011.
CASELLA Imposta netta
Indicare limposta netta italiana relativa
allanno indicato a colonna 2.
Per lanno 2009 il dato è desumibile
dal rigo RN27 del Mod. Unico persone fisiche 2010
o dal rigo 51 del Mod. 730-3/2010.
Per lanno 2010 tale data è desumibile
dal rigo RN 26 del mod. UNICO-PF 2011 o dal rigo
51 del mod. 730-3/2011.
CASELLA Credito utilizzato nelle
precedenti dichiarazioni
Indicare il credito eventualmente già utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi
prodotti all’estero nell’anno indicato
in colonna 2 indipendentemente dallo stato estero
di riferimento. Può essere necessario compilare
questa casella se nelle precedenti dichiarazioni
dei redditi è stato compilato il rigo relativo
al credito dimposta per redditi prodotti allestero
(rigo G4 del mod. 730/2011, o del mod. 730/2010
o il quadro CR Sez.1 del Mod. Unico persone fisiche).
Contribuenti che hanno usufruito del credito
dimposta per redditi prodotti nellanno
indicato in colonna 2 nella dichiarazione dei redditi
relativa allanno dimposta 2010.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno
il modello 730/2011 devono compilare questa colonna
se lanno indicato in colonna 2 di questo rigo
G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in
colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente
dichiarazione. In questo caso, limporto del
credito già utilizzato da indicare in questa
colonna è quello riportato nella colonna
2 Totale credito utilizzato del rigo
137 (o 138 per il coniuge dichiarante) del mod.
730-3/2011 relativo allo stesso anno di produzione
del reddito.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno
il modello UNICO PF 2011 devono compilare questa
colonna se lanno indicato in colonna 2 di
questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello
indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del
quadro CR del modello UNICO 2011. In questo caso
limporto del credito già utilizzato
da indicare in questa colonna è quello riportato
nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR
del modello UNICO 2011 relativo allo stesso anno
di produzione del reddito.
Contribuenti che hanno usufruito del credito
d’imposta per redditi prodotti nell’anno
indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi
relativi all’anno d’imposta 2009.
I contribuenti che hanno presentato il modello
730/2010 devono compilare questa colonna se lanno
indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta
essere lo stesso di quello indicato in colonna 2
del rigo G4 del quadro G del modello 730/2010. In
tal caso, limporto del credito già
utilizzato da indicare in questa colonna è
quello riportato nella colonna 2 credito utilizzato
del rigo 135 (o 136 per il coniuge dichiarante)
del mod. 730-3/2010 relativo allo stesso anno di
produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO
Persone Fisiche 2010 devono compilare questa colonna
se lanno indicato in colonna 2 di questo rigo
G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in
colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del
modello UNICO Persone Fisiche 2010. In tale caso
limporto del credito già utilizzato
da indicare in questa colonna è quello riportato
nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR
del modello Unico PF 2010 relativo allo stesso anno
di produzione del reddito.
CASELLA Di cui relativo allo
stato estero di col. 1
Indicare il credito già utilizzato nelle precedenti
dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso
anno indicato in col. 2 e nello Stato estero indicato
in colonna 1. L’importo è già compreso in
quello di colonna 8 e quindi questa casella non
va compilata se la colonna 8 risulta vuota.
La compilazione di questa colonna è necessaria
quando l’imposta complessivamente pagata in
uno Stato estero si è resa definitiva in diversi
anni d’imposta e si è usufruito del relativo
credito d’imposta in dichiarazioni diverse.
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
 |
|
Stato
estero
|
Anno
di
produzione del
redd.
|
Reddito
prodotto
all’estero
|
Imposta
pagata
all’estero
|
di cui
resasi
definitiva nel
corso del 2010
|
di cui
resasi
definitiva nel
corso del 2011
|
|
A
|
2010
|
1000
|
350
|
200
|
150
|
 |
|
L’importo da indicare nella colonna 9 è di
euro 200, pari al credito utilizzato nella dichiarazione
relativa ai redditi del 2010 per la parte dimposta
divenuta definitiva.
Credito già utilizzato nel mod. 730/2010
Se nella dichiarazione mod. 730/2010 è stato
compilato un rigo G4 nel quale sono stati
indicati uno Stato estero e un anno di produzione
identici a quelli riportati in questo rigo G4, limporto
da indicare nella colonna 9 è desumibile
dal rigo 135 (o 136 per il coniuge) del mod. 730-3/2010,
relativo al medesimo anno di produzione del reddito,
colonna 4 o 6 Credito utilizzato riferita
al medesimo stato estero.
Credito già utilizzato nel mod. 730/2011
Se nella dichiarazione dei redditi 730/2011 è
stato compilato un rigo G4 nel quale siano
stati indicati uno stato estero e un anno di produzione
identici a quelli riportati in questo rigo G4, limporto
da indicare nella colonna 9 è desumibile
dal rigo 137 (138 per coniuge) del mod. 730-3/2011,
relativo al medesimo anno di produzione del reddito,
colonna 4 o 6 Credito utilizzato riferita
al medesimo stato estero.
 |
ATTENZIONE |
| Qualora
i redditi siano stati prodotti in Stati
differenti, per ognuno di questi è necessario
compilare un distinto modello. Analogamente
occorre procedere se le imposte pagate
all’estero sono relative a redditi
prodotti in anni diversi. |
|
Sezione IV - Credito
d’imposta per per gli immobili colpiti dal
sisma in Abruzzo
Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali
è stato riconosciuto, a seguito di apposita
domanda presentata al Comune del luogo dove è
situato limmobile, un credito dimposta
per le spese sostenute relative agli interventi
di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati
o distrutti, ovvero per lacquisto di una nuova
abitazione principale equivalente a quella distrutta
(art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77;
Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio
2009, e successive modificazioni).
Nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca
allabitazione principale compilare il rigo
G5;
nel caso in cui, invece, il credito riconosciuto
riguardi un immobile diverso dallabitazione
principale compilare il rigo G6.
Rigo G5 Abitazione principale
Il credito dimposta riconosciuto per labitazione
principale è utilizzabile in 20 quote costanti
relative allanno in cui la spesa è
stata sostenuta e ai successivi anni. Si precisa
che nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto
per la ricostruzione sia dellabitazione principale
sia delle parti comuni dellimmobile devono
essere compilati due distinti righi, utilizzando
un quadro aggiuntivo.
CASELLA Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del soggetto che ha
presentato, anche per conto del dichiarante, lapposito
domanda per laccesso al contributo, secondo
quanto previsto dallart. 2 delle citate ordinanze
n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se
la domanda è stata presentata dal dichiarante.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali
va indicato il codice fiscale del condominio. Per
gli interventi su unità immobiliari appartenenti
a cooperative edilizie a proprietà indivisa
va indicato il codice fiscale della cooperativa.
CASELLA Numero rata
Indicare il numero della rata che il contribuente
utilizza nel 2011.
CASELLA Totale credito
Indicare limporto del credito dimposta
riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione
o ricostruzione dellabitazione principale
danneggiata o distrutta, ovvero per lacquisto
di una nuova abitazione equivalente allabitazione
principale distrutta.
CASELLA Residuo precedente
dichiarazione
Riportare il credito dimposta per lacquisto
dellabitazione principale che non ha trovato
capienza nellimposta risultante dalla precedente
dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto
di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2011,
o quello indicato nel rigo RN 43, col. 6, del quadro
RN del mod. UNICO PF 2011. Nel caso in cui la quota
del credito spettante per lanno dimposta
2011 risulti superiore allimposta netta, il
soggetto che presta lassistenza fiscale riporterà
nel rigo 133 del mod. 730-3 lammontare del
credito che non ha trovato capienza e che potrà
essere utilizzato dal contribuente nella successiva
dichiarazione dei redditi
Rigo G6 Altri immobili
Per gli interventi riguardanti immobili diversi
dallabitazione principale spetta un credito
dimposta da ripartire, a scelta del contribuente
in 5 ovvero in 10 quote costanti. Nel caso in cui
sia stato riconosciuto il credito con riferimento
a più immobili deve essere compilato un rigo
per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.
Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo
di euro 80.000.
CASELLA Impresa / Professione
Questa casella deve essere barrata se limmobile
locato per il quale è stato riconosciuto
il credito è adibito allesercizio dimpresa
o della professione.
CASELLA Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del soggetto che ha
presentato, anche per conto del dichiarante, lapposita
domanda per laccesso al contributo. Si rimanda
ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna
1del rigo G5.
CASELLA Numero rata
Indicare il numero della rata che il contribuente
utilizza nel 2011.
CASELLA Rateazione
Si indica il numero di quote: 5 o 10 in cui si
è scelto di ripartire il credito dimposta.
CASELLA Totale credito
Indicare limporto del credito dimposta
riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione
o ricostruzione dellimmobile diverso dallabitazione
principale danneggiato o distrutto.
Il soggetto che presta lassistenza fiscale
riconoscerà la quota di credito spettante
per lanno dimposta 2011 nei limiti dellimposta
netta.
Sezione V – Credito
d’imposta per l’incremento dell’occupazione.
CASELLA Credito d’imposta
per l’incremento dell'occupazione (G3)
Nel rigo G7 indicare limporto residuo
relativo al credito dimposta istituito dallarticolo
1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre
2008, hanno incrementato il numero di lavoratori
dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
-
nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)
il credito dimposta residuo indicato nel
rigo 132 del prospetto di liquidazione (mod.
730-3) del mod. 730/2011, ovvero quello indicato
nel rigo RN 44, col. 3, del quadro RN del mod.
UNICO 2011;
- nella colonna 2 (Credito compensato nel
mod F24) il credito d’imposta utilizzato
in compensazione nel modello F24 fino alla data
di presentazione della presente dichiarazione.
Sezione VI – Credito
d’imposta per mediazioni per la conciliazione di
controversie civili e commerciali(G8)
CASELLA Credito dimposta
per mediazioni (G8)
Per le parti che si sono avvalse della mediazione
(attività svolta da un terzo imparziale per
la risoluzione di una controversia civile o commerciale)
è riconosciuto un credito dimposta
commisurato al compenso corrisposto ai soggetti
abilitati a svolgere il procedimento di mediazione
(art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28).
In caso di successo della mediazione, il credito
è riconosciuto entro il limite di 500,00
euro. In caso di insuccesso è ridotto della
metà.
Limporto di credito dimposta spettante
risulta dalla comunicazione trasmessa allinteressato
dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio
di ciascun anno a partire dallanno 2011.
Il credito dimposta deve essere indicato,
a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi
ed è utilizzabile a partire dalla data di
ricevimento della predetta comunicazione. Il credito
dimposta può essere utilizzato in compensazione
mediante il modello F24 (art. 17 decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti
non titolari dimpresa o di lavoro autonomo,
in diminuzione dellimposte sui redditi. Il
credito dimposta non dà luogo a rimborso
e non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi.
Indicare:
- nella Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)
il credito dimposta che non ha trovato capienza
nellimposta che risulta dalla precedente
dichiarazione e che è riportato nel rigo
135 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)
del Mod. 730/ 2011, o quello indicato nel rigo
RN43, col.5, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2011.
- nella Colonna 2 (Credito anno 2011) limporto
del credito dimposta risultante dalla comunicazione
ricevuta dal Ministero della Giustizia relativa
alle mediazioni concluse nellanno 2011.
Colonna 3 (di cui compensato in F24)
il credito dimposta utilizzato in compensazione
nel modello F24 fino alla data di presentazione
della dichiarazione.
QUADRO I - IMU
Questo quadro è riservato ai contribuenti
che intendono utilizzare l'eventuale credito risultante
dal modello 730/2012 per pagare l'IMU dovuta per
l'anno 2012 mediante compensazione nel mod. F24
(decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006).
Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene,
nel mese di luglio, da parte del sostituto d’
imposta il rimborso degli importi, per la parte
corrispondente all’importo del credito che
ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell’
IMU mediante compensazione nel mod. F24. Si può
scegliere di destinare al pagamento dell’
IMU l’intero ammontare del credito o solo
una parte di esso.
 |
ATTENZIONE |
| In caso
di dichiarazione congiunta, i coniugi
possono scegliere autonomamente se ed
in quale misura utilizzare il credito
per il pagamento dell’ IMU. Non
è consentito utilizzare il credito di
un coniuge per il pagamento dell’
IMU dovuta dall’altro coniuge. |
|
CASELLA Barrare la casella …
Questa casella deve essere barrata se si intende
utilizzare l’intero importo del credito risultante
dal 730/2012 per il versamento dell’ IMU.
CASELLA Indicare l’ammontare
dell’IMU dovuta…
In questa casella va indicato l’ importo
dell’ IMU dovuta per l’ anno 2012 che
si intende pagare utilizzando il credito risultante
dalla dichiarazione.
Il contribuente può indicare in tutto o in parte
l’ ammontare dell’IMU dovuto per l’acconto
e/o per il saldo.
Se il contribuente ha indicato un importo nella
casella e dalla liquidazione risulta un credito
superiore a tale importo, il credito eccedente verrà
rimborsato dal sostituto d’imposta.
Se invece il credito risultante dalla liquidazione
è inferiore all’ importo indicato nella casella,
il contribuente non ottiene alcun rimborso dal sostituto
e per il pagamento oltre ad utilizzare il credito
dovrà effettuare anche un versamento.
 |
ATTENZIONE |
| Per utilizzare
in compensazione il credito risultante
dalla presente dichiarazione ai fini del
pagamento dell’IMU, il contribuente
deve compilare e presentare alla banca
o all’ufficio postale il modello
di pagamento F24 anche nel caso in cui
presenti un saldo finale uguale a zero. |
|
L’ammontare del credito da utilizzare in
compensazione ai fini del pagamento dell’
IMU potrebbe non coincidere con l’importo
indicato dal contribuente nel quadro I. Infatti
il credito da utilizzare, è quello risultante dalla
liquidazione della dichiarazione, in particolare
righi 161 (credito IRPEF), 162 (credito addizionale
regionale) e 163 (credito addizionale comunale).
 |
ATTENZIONE |
| Nel 730/3
saranno riportate le informazioni relative
al codice tributo, all’anno di riferimento,
al codice regione ed al codice ente che
devono essere utilizzate per la compilazione
del modello F24. |
|
Termini per il versamento dellIMU:
E’ facoltà del contribuente effettuare entro
il 16 giugno il pagamento sia dell’acconto
che del saldo IMU.
In caso di presentazione del modello 730 integrativo
il contribuente, che nel modello 730 originario
ha compilato il quadro IMU e che entro la data di
presentazione del 730 integrativo ha già utilizzato
in compensazione il credito risultante nel modello
F24, deve indicare nel quadro IMU del 730 integrativo
un importo non inferiore al credito già utilizzato.
Se, invece, il contribuente non ha compilato il
quadro I nel 730 originario, ovvero pur avendolo
compilato non ha utilizzato il credito, può non
compilare o compilare in modo diverso il quadro
I del modello integrativo.
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Questo riquadro contiene:
-
la casella dove indicare il numero dei modelli
compilati;
-
la casella da barrare nel caso in cui si intenda
richiedere al Caf o al professionista abilitato
di essere informato su eventuali comunicazioni
dellAgenzia delle Entrate relative a irregolarità
nella liquidazione della dichiarazione presentata.
Nel caso di dichiarazione congiunta leventuale
scelta deve essere effettuata da entrambi i
coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto
di altri può barrare la casella indifferentemente
in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista
deve informare il contribuente di volere o meno
effettuare tale servizio utilizzando le apposite
caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto
di liquidazione deve barrare la casella posta
in alto per comunicare tale decisione allAgenzia
delle Entrate;
-
lo spazio riservato alla sottoscrizione della
dichiarazione.
|