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QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI
Indicazioni Generali
Devono compilare il quadro B “Redditi
dei fabbricati” i contribuenti possessori
di fabbricati situati nel territorio dello Stato
che sono o devono essere iscritti con attribuzione
di rendita nel catasto edilizio urbano, a titolo
di:
-
proprietà;
-
usufrutto (diritto di godere del fabbricato
di proprietà altrui);
-
altro diritto reale, per esempio, se
effettivamente esercitato, il diritto di
abitazione, cioè il diritto di abitare in
una casa limitatamente ai bisogni propri e della
propria famiglia. Spetta al coniuge superstite
ai sensi dell’art.540 del c.c. Il diritto
di abitazione si estende anche alle pertinenze
della casa adibita ad abitazione principale.
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ATTENZIONE |
| Il diritto
di abitazione fa sorgere l'obbligo di
dichiarare la rendita del fabbricato solo
se il diritto predetto viene effettivamente
esercitato. Altrimenti l’obbligo
della dichiarazione torna a far carico
sul proprietario. |
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-
assegnatari di alloggi soci di cooperative
edilizie (non a proprietà indivisa) anche se
non ancora titolari di mutuo individuale;
-
assegnatari di alloggi a riscatto o
con patto di futura vendita da parte di Enti
(es. IACP, ex INCIS, ecc.).
Possono compilare il quadro B "Redditi dei
fabbricati" i soci di società semplici
e di società ad esse equiparate di cui all'art.
5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.
Essi si devono comunque limitare alla compilazione
della colonna 1 "Rendita catastale", in
cui indicheranno il reddito imponibile, e della
colonna 2 "Utilizzo", in cui dovranno
indicare il codice "7".
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ATTENZIONE |
| I locali
per la portineria, l’alloggio del
portiere e per gli altri servizi oggetto
di proprietà condominiale cui è attribuibile
un’autonoma rendita catastale devono
essere dichiarati dal singolo condomino
solo se la quota di reddito a lui spettante
per ciascuna unità immobiliare è complessivamente
superiore a euro 25,82. L’esclusione
non si applica agli immobili concessi
in locazione e ai negozi. |
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Non devono dichiarare redditi da fabbricati
i contribuenti:
-
possessori di fabbricati a titolo di nuda
proprietà, cioè coloro che hanno concesso
l’immobile in usufrutto o sui quali altri
contribuenti esercitino il diritto di abitazione.
I redditi relativi a questi immobili rientrano
nel reddito complessivo del titolare del diritto
reale di godimento (usufruttuario, coniuge superstite)
e quindi devono essere dichiarati da quest’ultimo;
-
possessori di costruzioni rurali ad uso
abitativo, appartenenti al possessore o
all’affittuario dei terreni cui servono,
effettivamente adibite agli usi agricoli. Le
unità immobiliari che sulla base delle norme
in vigore non hanno i requisiti per essere considerate
rurali devono essere dichiarate utilizzando,
in assenza di quella definitiva, la rendita
presunta. Le unità immobiliari iscrivibili
alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile)
e A/8 (abitazioni in villa), e quelle aventi
caratteristiche di lusso, vanno dichiarate,
in quanto non sono considerate costruzioni rurali,
e sono quindi produttive di reddito di fabbricati.
Per ulteriori precisazioni sulle costruzioni
rurali si rimanda al paragrafo omonimo.
-
le costruzioni strumentali alle attività
agricole, comprese quelle destinate alla
protezione delle piante, alla conservazione
dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati
all’agriturismo;
-
le unità immobiliari, anche ad uso diverso
da quello di abitazione, per le quali sono
state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, limitatamente al periodo di validità
del provvedimento, durante il quale l’unità
immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
-
possessori di immobili completamente adibiti
a sedi (aperte al pubblico) di musei, biblioteche,
archivi, cineteche ed emeroteche dalla cui
utilizzazione non deriva al possessore alcun
reddito per l’intero anno. Tale improduttività
di reddito deve essere denunciata all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, ove istituito,
o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla
data del suo inizio;
-
possessori di unità immobiliari destinate
esclusivamente all’esercizio del culto
nonché i monasteri di clausura, se non sono
oggetto di locazione, e le loro pertinenze;
-
possessori di fabbricati situati nelle zone
rurali e non utilizzabili come abitazione alla
data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati
nel rispetto della vigente disciplina edilizia
dall'imprenditore agricolo proprietario e che
acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti
dalle vigenti norme, se concessi in locazione
dall’imprenditore agricolo perché considerati
compresi nel reddito dominicale e agrario dei
terreni su cui esistono.
Questa disciplina, valevole ai fini delle imposte
dirette, si applica per il periodo relativo al primo
contratto di locazione che abbia una durata non
inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni
(art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in
vigore dal 7 maggio 2004).
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ATTENZIONE |
| I redditi
derivanti dai lastrici solari e dalle
aree urbane e i fabbricati situati allestero
devono essere dichiarati nel quadro D. |
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ATTENZIONE |
| Gli immobili
concessi in comodato non devono essere
dichiarati dal comodatario (ad esempio
un familiare che utilizza gratuitamente
limmobile) ma dal proprietario. |
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ATTENZIONE |
A partire
dallanno 2012, lImu sostituisce
lIrpef e le relative addizionali
regionali e comunali dovute con riferimento
ai redditi dei fabbricati non locati,
compresi quelli concessi in comodato duso
gratuito. Pertanto nel quadro B devono
essere indicati i dati di tutti gli immobili
posseduti e chi presta assistenza fiscale
calcolerà il reddito dei fabbricati
tenendo conto esclusivamente degli immobili
concessi in locazione.
I fabbricati locati sono individuati dai
seguenti codici, indicati nella colonna
Utilizzo dei righi da B1 a
B10: 3 locazione e canone
libero, 4 equo canone, 8
locazione a canone concordato agevolato,
11 locazione parziale dellabitazione
principale a canone libero, 12
locazione parziale dellabitazione
principale a canone concordato agevolato
e 14 locazione agevolata di
immobile situato in Abruzzo. |
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Costruzioni rurali
Le costruzioni rurali non vanno dichiarate in quanto
il loro reddito è già compreso in quello catastale
del terreno.
I requisiti per il riconoscimento della ruralità
dell'immobile, contenuti dell'art. 9 del D.L. n.
557/93 come modificato dall'art. 42-bis del D.L.
n. 159/2007 e dell'art. 1, c. 275 della legge n.
244/2007 sono i seguenti:
A. il fabbricato deve essere utilizzato
come abitazione:
-
dal soggetto titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale sul terreno per esigenze
connesse all'attività agricola svolta;
-
dall'affittuario del terreno stesso o dal
soggetto che con altro titolo idoneo conduce
il terreno a cui l'immobile è asservito;
-
dai familiari conviventi a carico dei soggetti
di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali
a fini previdenziali;
-
da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta
in agricoltura;
-
da uno dei soci o amministratori delle società
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di
imprenditore agricolo professionale;
B. i soggetti di cui ai numeri 1, 2 e 5
devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo
ed essere iscritti nel registro delle imprese di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580;
C. il terreno a cui il fabbricato è
asservito deve avere superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto
terreni con attribuzione del reddito agrario; se
il terreno è utilizzato per colture specializzate
(serra, funghicoltura o altra coltura intensiva)
o è ubicato in un comune montano dovrà
avere una superficie di almeno 3.000 metri quadrati;
D. il volume di affari derivante dalla
attività agricola del soggetto che ha condotto
il fondo deve essere superiore alla metà
del suo reddito complessivo (esclusi i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività
agricole). Se si tratta di un terreno ubicato in
un comune montano, il volume di affari dovrà
risultare superiore a un quarto del reddito complessivo
del soggetto che ha condotto il fondo (esclusi i
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito
di attività agricole). Il volume d'affari
dei soggetti che non presentano la dichiarazione
IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dalla presentazione (7.000 euro).
Quest'ultimo requisito è riferito solamente
al soggetto che conduce il fondo, soggetto che può
essere diverso da colui che utilizza l'immobile
come abitazione. In caso di unità immobiliari
utilizzate congiuntamente da più persone,
i requisiti devono essere posseduti da almeno una
di esse. Se sul terreno esistono più unità
immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità
devono essere soddisfatti da ciascun immobile.
Nel caso in cui più unità abitative
siano utilizzate da più persone deve essere
rispettato anche il limite massimo di cinque vani
catastali o di 80 metri quadri per abitante oppure
di 20 metri quadri per ogni abitante oltre il primo.
Si fa presente che i fabbricati ad uso abitativo
appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero aventi
le caratteristiche di lusso previste dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
non possono comunque essere riconosciuti rurali.
E' riconosciuto il carattere di ruralità
ai fini fiscali alle costruzioni strumentali necessarie
allo svolgimento dell'attività agricola di
cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare
destinate:
-
alla protezione delle piante;
-
alla conservazione dei prodotti agricoli;
-
alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione
e l'allevamento;
-
all'allevamento e al ricovero degli animali;
-
all'agriturismo come previsto dalla legge 20/02/2006
n.96;
-
ad abitazione dei dipendenti esercenti attività
agricole nell'azienda a tempo indeterminato
o a tempo determinato con un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti
in conformità alla normativa vigente
in materia di collegamento;
-
alle persone addette all'attività di
alpeggio in zona di montagna;
-
ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
-
alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti
agricoli, anche se effettuate da cooperative
e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
-
all'esercizio dell'attività agricola
in maso chiuso.
Le porzioni immobiliari destinate allo svolgimento
delle attività agricole sopra citate, destinate
ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente,
in una delle categorie del gruppo A.
Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti
per essere considerate rurali, non si considerano
produttive di reddito da fabbricati. Il mancato
utilizzo deve essere comprovato da autocertificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge. L'autocertificazione deve attestare l'assenza
di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
I fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno
perso i requisiti di ruralità perché
è venuto meno il requisito soggettivo di
"imprenditore agricolo iscritto nel registro
delle imprese", devono essere stati dichiarati
al Catasto Urbano a cura dei titolari dei diritti
reali. Il mancato adempimento da parte dei soggetti
interessati farebbe rientrare gli immobili non ancora
regolarizzati nel processo generale di aggiornamento
dei dati catastali riferibili alle costruzioni che
hanno perso i requisiti di ruralità.
In tal caso l'Agenzia del territorio, avvalendosi
delle informazioni fornite dall'AGEA (Agenzia per
le erogazioni in agricoltura), nonché di
quelle fornite dai soggetti interessati alle richieste
di contributi agricoli, pubblica con apposito comunicato,
avente carattere periodico, un elenco dei Comuni
nei quali è stata accertata la presenza di
immobili per i quali sono venuti meno i requisiti
di ruralità.
Gli elenchi di tali immobili, consultabili per i
successivi 60 giorni dalla pubblicazione presso
ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti
uffici provinciali dell' Agenzia del Territorio
e sul sito della stessa Agenzia, assumono per i
titolari dei diritti reali valore di richiesta della
presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
In caso di mancato adempimento provvederà
direttamente l'Agenzia del Territorio con oneri
a carico dei soggetti inadempienti e conseguente
applicazione delle sanzioni previste.
Locazioni per finalità abitative
Opzione per lapplicazione della cedolare secca
Per le abitazioni concesse in locazione è
possibile scegliere un regime di tassazione definito
cedolare secca sugli affitti (art. 3
del decreto legislativo 14 marzo 2011) che prevede
lapplicazione di unimposta che sostituisce,
oltre che lIRPEF e le addizionali regionale
e comunale, anche le imposte di registro e di bollo
relative al contratto di locazione. Lopzione
per lapplicazione della cedolare secca comporta
che i canoni tassati con limposta sostitutiva
siano esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza,
non abbiano rilevanza ai fini della progressività
delle aliquote IRPEF.
Lopzione per tale regime spetta esclusivamente
al locatore titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento sullimmobile,
per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili
ad uso abitativo e relative pertinenze locati
per finalità abitative.
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare
secca, deve comunicare preventivamente al conduttore,
tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime
alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia
per il corrispondente periodo di durata dellopzione,
ad esercitare la facoltà di chiedere laggiornamento
del canone a qualsiasi titolo.
La base imponibile della cedolare secca
è costituita dal canone di locazione annuo
stabilito dalle parti, al quale si applica unaliquota
del 21% per i canoni disciplinati dal codice
civile o a canone libero. È prevista anche
unaliquota agevolata del 19% per i
contratti di locazione a canone concordato sulla
base di appositi accordi tra le organizzazioni della
proprietà edilizia e degli inquilini (art.
2 comma 3, art. 5 comma 2 e art. 8 della legge 431
del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni
con carenze di disponibilità abitative individuati
dellart.1, comma1, lettere a) e b) del decreto
legge 30 dicembre 1988, n,551 (Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti
con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia)
e negli altri comuni ad alta tensione abitativa
individuati dal CIPE con apposite delibere (codice
8 e codice 12 nella colonna utilizzo
della sezione I del quadro B).
Lopzione per il regime della cedolare secca
si esprime in sede di registrazione del contratto
e produce effetti per lintera durata del contratto,
salava la possibilità di revoca.
Lopzione viene espressa nella dichiarazione
dei redditi solo per i contratti di locazione per
i quali non sussiste lobbligo di registrazione
(contratti di durata non superiore a trenta giorni
complessivi nellanno) salvo che il contribuente
provveda alla registrazione volontaria o in caso
duso prima della presentazione della dichiarazione
dei redditi. In tal caso lopzione deve essere
esercitata in sede di registrazione del contratto.
Si precisa che in caso di opzione in sede di dichiarazione
la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata
deve essere già stata effettuata entro il
termine per il versamento dellacconto 2011
oppure, se lacconto non è dovuto, deve
essere effettuata entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione
e opzione in dichiarazione) nella sezione I del
quadro B vanno indicati i dati dellimmobile
concesso in locazione e va barrata la casella di
colonna 11 Cedolare secca, mentre nella
sezione II del quadro B devono essere indicati gli
estremi di registrazione del contratto di locazione
(nel caso di contratti di durata non superiore a
30 giorni non registrati va invece barrata la casella
Contratti non sup. 30 gg).
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ATTENZIONE |
| Il reddito
fondiario assoggettato alla cedolare secca
viene aggiunto al reddito complessivo
solo per determinare la condizione di
familiare fiscalmente a carico, per calcolare
le detrazioni per carichi di famiglia,
le detrazioni per redditi di lavoro dipendente,
di pensione e altri redditi, le detrazioni
per canoni di locazione e per stabilire
la spettanza o la misura di agevolazion
colegate al reddito (per esempio valor
I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare). |
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ATTENZIONE |
| Se nella
dichiarazione dei redditi il canone di
locazione di immobili ad uso abitativo
non è indicato o è indicato
in misura inferiore a quella effettiva,
si applicano in misura raddoppiata le
sanzioni amministrative previste dallarticolo
1, commi 1 e 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.471). |
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Sezione Redditi dei fabbricati tassazione
ordinaria e cedolare secca
In questa sezione devono essere indicati:
- i dati degli immobili concessi in locazione,
sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione
ordinaria sia nel caso di opzione per il regime
della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi i locazione
(es. abitazione principale, immobili a disposizione
o concessi in comodato duso gratuito) il cui
reddito non sarà considerato da chi presta
assistenza fiscale, in quanto per tali fabbricati
lIMU sostituisce lirpef e le relative
addizionali.
Se i righi del prospetto non sono sufficienti per
indicare tutti i fabbricati deve essere compilato
un quadro aggiuntivo.
CASELLA Rendita catastale
Indicare la rendita catastale. Deve essere indicato
per intero (al 100%) anche se il fabbricato è posseduto
per una quota inferiore (per esempio per il 50%).
La rendita catastale è reperibile dalla
visura catastale. Per i fabbricati censiti,
la rendita catastale è desumibile anche dal rogito
(atto notarile) relativo all’acquisto.
Per i fabbricati non censiti, si deve indicare
la rendita catastale presunta.
Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate,
indicare la nuova rendita.
Nel caso di immobile di interesse storico e/o
artistico, la rendita catastale va riportata
nella misura ridotta del 50 per cento.
La notifica della rendita catastale definitiva
ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui
è stato comunicato il nuovo valore, come
specificato dalla circ. min. 95 del 12/05/2000.
Di conseguenza la notifica della rendita catastale
definitiva che perviene nel mese di gennaio 2013
ha effetto con riferimento al periodo d'imposta
2013, da dichiarare nel mod. 730/2014. Al momento
della presentazione del 730/2013 il contribuente
dovrà indicare ancora la rendita presunta.
Può capitare che la stessa unità
abitativa figuri in catasto composta da due diverse
partite catastali (ad es. quando si è proceduto
all'unificazione di due appartamenti). In questo
caso è opportuno richiedere all'Ufficio del
Catasto la correzione di questa situazione mediante
l'unione delle due partite in una unica e, in sede
di dichiarazione dei redditi, operare come se tale
unificazione fosse già avvenuta, indicando
la rendita presunta.
Il dato può essere reperito anche da dichiarazioni
dei redditi di anni precedenti.
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ATTENZIONE |
| La rendita
deve essere esposta al netto della rivalutazione
del 5% che verrà calcolata dal soggetto
che presta assistenza fiscale (CAF, professionista
abilitato, datore di lavoro o ente pensionistico).
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ATTENZIONE |
| Se il
valore della rendita catastale viene rilevato
dal quadro RB (Redditi dei fabbricati)
del Mod. Unico 2012, l’importo di
colonna 1 va indicato al netto della suddetta
rivalutazione operata in sede di compilazione
del Modello Unico 2012. Occorre quindi
dividere il dato indicato sul mod. Unico
per 1,05. |
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I soci di società semplici e di società
ad esse equiparate ai sensi dellart. 5 del
Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver
indicato il reddito imponibile in questa colonna
e non la rendita catastale, devono indicare il codice
16 o 17 nella colonna 2 utilizzo
e lasciare in bianco le successive caselle del rigo.
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ATTENZIONE |
| I locali
per la portineria, l’alloggio del
portiere e per gli altri servizi oggetto
di proprietà condominiale cui è attribuibile
un’autonoma rendita catastale devono
essere dichiarati dal singolo condomino
solo se la quota di reddito a lui spettante
per ciascuna unità immobiliare è superiore
a euro 25,82. L’esclusione non si
applica per gli immobili concessi in locazione
e per i negozi. |
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ATTENZIONE |
| E’
un dato obbligatorio con qualsiasi codice
di utilizzo. L’omissione di questo
dato non consente di liquidare le imposte.
Tuttavia, in presenza del caso particolare
“3” può non essere indicato. |
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La rendita presunta
Quando il fabbricato non risulta censito e, nonostante
l’avvenuta presentazione della prescritta
denuncia, non è ancora stata attribuita la rendita,
il contribuente dovrà indicare la rendita presunta.
Per determinare la rendita presunta si dovrà far
riferimento a fabbricati similari già censiti esistenti
nella stessa zona, costituita da più comuni aventi
caratteristiche socio economiche e infrastrutturali
omogenee, ovvero stessa zona censuaria, costituita
da una porzione di territorio dello stesso comune
(per esempio a Milano esistono tre zone censuarie).
I fabbricati censiti sono raggruppati in cinque
gruppi di categorie catastali (A, B, C, D,
E) che individuano la destinazione ordinaria dell’immobile.
Una volta stabilita la categoria di appartenenza
dell’unità immobiliare da dichiarare si deve,
facendo sempre riferimento a fabbricati similari,
individuare la classe di merito a cui corrisponde
una determinata tariffa d’estimo.
Moltiplicando tale valore per la consistenza
dell’unità immobiliare (numero di vani per
gli immobili di categoria del gruppo A, numero di
metri cubi per le categorie del gruppo B e numero
di metri quadrati per le categorie del gruppo C)
si ottiene la rendita catastale.
La regola pratica per la determinazione della rendita
presunta consiste nel dividere la rendita del fabbricato
censito di riferimento per la sua consistenza. Moltiplicando
il valore della rendita unitaria così ottenuto per
la consistenza dell’unità non censita, verrà
determinato l’importo della rendita presunta
da dichiarare.
Immobili inagibili
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico
(immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e
per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica
(non superabile con interventi di manutenzione)
è possibile attivare una procedura catastale volta
a fare risultare la mancanza dei requisiti che determina
l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare
e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento
catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficio
del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di
una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione
degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi
competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per
l’anno in cui la denuncia è stata prodotta
e per gli anni successivi.
Questo naturalmente, a condizione che l’unità
immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro
che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare
il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari,
devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall’ufficio
del Territorio e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura
di variazione, il reddito di dette unità immobiliari
deve essere assoggettato a imposizione secondo i
criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la denuncia di variazione
viene meno qualora l’immobile sia distrutto
o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi
e ciò risulti da un certificato del Comune attestante
la distruzione ovvero l’inagibilità totale
o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento
calamitoso si sia verificato nel corso del 2011
è necessario compilare un rigo per il periodo antecedente
alla data dell’evento calamitoso, ed un altro
per il periodo successivo.
CASELLA Codice di utilizzo
Riportando il corrispondente codice nella colonna
2, viene dichiarato per ciascun fabbricato uno dei
seguenti tipi di utilizzo:
1 - unità immobiliare
utilizzata come abitazione principale;
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ATTENZIONE |
| Per
abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede
a titolo di proprietà o altro diritto
reale, o i suoi familiari (coniuge, parenti
entro il terzo grado e affini entro il
secondo grado) dimorano abitualmente. |
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ATTENZIONE |
| In
presenza di questo codice non sono dovute
Irpef e addizionali, sostituite dallIMU. |
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ATTENZIONE |
| Se
lunità immobiliare in parte
è utilizzata come abitazione principale
e in parte è concessa in locazione
va indicato in questa colonna il codice
11 o 12. |
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ATTENZIONE |
Lindicazione
di più fabbricati con codice di
utilizzo 1 è ammessa
a condizione che la somma del numero dei
giorni di possesso non superi 365. Ciò
può avvenire qualora il contribuente
cambi la propria dimora abituale (abitazione
principale) nel corso dellanno.
Se non viene rispettata la suddetta condizione,
la presenza di più abitazioni principali
non consente di liquidare le imposte. |
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Il codice 1, relativo allabitazione
principale, può essere indicato anche nelle
seguenti ipotesi:
- quando la casa è la dimora principale
soltanto dei familiari del contribuente;
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ATTENZIONE |
| Se
il contribuente possiede due immobili,
uno adibito a propria abitazione principale
e laltro utilizzato da un proprio
familiare, il codice 1 può essere
indicato solo per limmobile che
il contribuente utilizza come abitazione
principale. |
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- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora
abituale per il ricovero permanente in istituti
di ricovero o sanitari, purché la casa
non sia locata.
2 - Immobile, ad uso
abitativo, tenuto a disposizione;
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ATTENZIONE |
| In
presenza di questo codice non sono dovute
Irpef e addizionali, sostituite dallIMU. |
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3 - immobile locato in assenza di regime
legale di determinazione del canone (libero mercato
o patti in deroga), oppure concesso
in locazione a canone concordato in
mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni
relative al codice 8.
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ATTENZIONE |
| Nel
caso di opzione per il regime della cedolare
secca va barrata la casella di colonna
11 Cedolare secca e va compilata
la sezione II del quadro B. Chi presta
assistenza fiscale calcolerà sul
reddito imponibile limposta sostitutiva
del 21% |
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4 - Immobile locato in
regime legale di determinazione del canone (equo
canone);
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ATTENZIONE |
| Nel
caso di opzione per il regime della cedolare
secca va barrata la casella di colonna
11 Cedolare secca e va compilata
la sezione II del quadro B. Chi presta
assistenza fiscale calcolerà sul
reddito imponibile limposta sostitutiva
del 21% |
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5 - Pertinenza dell’abitazione
principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto
con autonoma rendita;
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ATTENZIONE |
| In
presenza di questo codice non sono dovute
Irpef e addizionali, sostituite dallIMU. |
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8 - Immobile situato
in uno dei comuni ad alta intensità abitativa
e concessa in locazione a canone concordato (legge
n. 431/98 art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art
8) sulla base di appositi accordi definiti in sede
locale fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
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ATTENZIONE |
| Lindicazione
di tale codice comporta, nel caso di applicazione
della tassazione ordinaria, la riduzione
del 30% del reddito che sarà operata
da chi presta lassistenza fiscale.
A tal fine è necessario compilare
la sezione II del quadro B. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di opzione per il regime della cedolare
secca va barrata la casella di colonna
11 Cedolare secca. Chi presta
assistenza fiscale calcolerà sul
reddito imponibile limposta sostitutiva
del 19%. |
|
9 - Immobile che non
rientra in nessuno dei casi individuati con i codici
da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato
nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento
alle reti dellenergia elettrica, acqua,
gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che
tali circostanze risultino da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione
può non essere autenticata se accompagnata
da copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a
richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- se limmobile è tenuto a disposizione
in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente
allestero o se limmobile è
già utilizzato come abitazione principale
(o come pertinenza di abitazione principale) nonostante
il trasferimento temporaneo in altro comune;
- se limmobile è di proprietà
condominiale (locali per la portineria, alloggio
del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed
è dichiarato dal singolo condomino nel
caso in cui la quota di reddito spettante sia
superiore a euro 25,82.
 |
ATTENZIONE |
| In
presenza di questo codice non sono dovute
Irpef e addizionali, sostituite dallIMU. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Da
questanno il codice 9
va utilizzato per tutti gli immobili che
fino allo scorso anno venivano individuati
con i codici 9, 11, 12 e 13. |
|
10 - Abitazione o pertinenza
data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione
che vi dimori abitualmente e ciò risulti
dall'iscrizione anagrafica, oppure unità
in comproprietà utilizzate interamente come
abitazione principale di uno o più comproprietari
diversi dal dichiarante;
 |
ATTENZIONE |
| In
presenza di questo codice non sono dovute
Irpef e addizionali, sostituite dallIMU. |
|
11 - Immobile in parte
utilizzato come abitazione principale e in parte
concesso in locazione in regime di libero mercato
o patti in deroga.Nel caso di opzione
per il regime della cedolare secca va barrata la
casella di colonna 11 Cedolare secca,
va compilata la sezione II del quadro B e chi presta
lassistenza fiscale calcolerà sul reddito
imponibile limposta sostitutiva del 21%.
12 - Immobile in parte
utilizzato come abitazione principale e in parte
concesso in locazione a canone concordato,
situato in uno dei comuni ad alta densità
abitativa (vedi istruzioni al codice 8).
Nel caso di opzione per il regime della cedolare
secca va barrata la casella di colonna 11 Cedolare
secca, va compilata la sezione II del quadro
B e chi presta lassistenza fiscale calcolerà
sul reddito imponibile limposta sostitutiva
con laliquota agevolata del 19%.
 |
ATTENZIONE |
| Si ricorda
che in presenza di uno dei codici di utilizzo
da 9 a 13 non
si applica laumento di un terzo
del reddito previsto nel caso di unità
immobiliari tenute a disposizione. |
|
14 - L'immobile è
situato nella regione Abruzzo, dato in locazione
a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le
cui abitazioni principali siano state distrutte
o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto
dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813
del 29 settembre 2009.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di applicazione della tassazione ordinaria
chi presta lassistenza fiscale calcolerà
la riduzione del 30% del reddito; per
usufruirne occorre compilare la sezione
II del quadro B. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di opzione per il regime della cedolare
secca va barrata la casella di colonna
11 Cedolare secca e va compilata
la sezione II del quadro B. Chi presta
assistenza fiscale calcolerà sul
reddito imponibile limposta sostitutiva
del 21% |
|
15 - L'immobile è
situato nella regione Abruzzo ed è concesso
in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti
nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
le cui abitazioni principali siano state distrutte
o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto
dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813
del 29 settembre 2009.
 |
ATTENZIONE |
| In
presenza di questo codice non sono dovute
Irpef e addizionali, sostituite dallIMU. |
|
16 -Reddito dei fabbricati
attribuito da società semplice imponibile
ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione
Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza
indicare giorni e percentuale di possesso.
17 -reddito dei fabbricati
attribuito da società semplice non imponibile
ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione
Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza
indicare giorni e percentuale di possesso.
 |
ATTENZIONE |
| E
un dato obbligatorio. La sua omissione
non consente di liquidare le imposte. |
|
Immobili adibiti ad abitazione principale
Si precisa che per abitazione principale va inteso
il luogo in cui la persona risiede abitualmente
(normalmente l’abitazione principale corrisponde
a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica).
Tuttavia, il Ministero ha opportunamente precisato,
con la circolare ministeriale del 30 Aprile 1980,
protocollo 7/1355, che la dimora abituale, intesa
in ambito fiscale come abitazione principale per
i vantaggi che ne derivano non deve necessariamente
coincidere con la residenza anagrafica.
Il significato di abitazione principale risulta
quindi legato, più che a vincoli di natura formale,
a significative situazioni di fatto che si verificano
in relazione al fabbricato.
Viene considerata abitazione principale:
-
sia quella adibita a dimora abituale del proprietario
(o del titolare del diritto reale di godimento);
-
sia quella adibita ad abitazione (solo) dei
suoi familiari ivi residenti (per tali si intendono
il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado, secondo quanto
stabilito dall’art. 5 del Tuir, ultimo
comma).
 |
ATTENZIONE |
| E’
considerata adibita ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o usufrutto da coloro
che trasferiscono la propria dimora abituale
a seguito di ricovero permanente in istituti
di ricovero o sanitari, a condizione che
la stessa non risulti locata. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Sugli
immobili adibiti ad abitazione principale
non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite
dallIMU. |
|
Pertinenze dell’abitazione principale
Sono considerate pertinenze dell’abitazione
principale, da indicare con codice di utilizzo “5”,
le unità classificate o classificabili nelle seguenti
categorie catastali:
C/2 cantine e soffitte;
C/6 rimesse ed autorimesse;
C/7 tettoie, posti auto.
Esse devono essere destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione
principale (anche se non appartengono allo stesso
fabbricato).
Immobili a disposizione
Sono le unità immobiliari adibite ad abitazione
e possedute in aggiunta a quella utilizzata come
abitazione principale.
Definizione. Le unità immobiliari tenute
a disposizione sono quelle ad uso di abitazione
possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione
principale o all’esercizio di arti e professioni
o imprese commerciali, utilizzate direttamente dal
possessore o da suoi familiari (coniuge, parenti
entro il terzo grado ed affini entro il secondo
grado) come residenza secondaria (dimora anche non
abituale di lavoro, di villeggiatura, ecc.) o comunque
tenute a propria disposizione.
 |
ATTENZIONE |
Per la
corretta applicazione della disposizione
si ricorda che per abitazione principale
si intende quella in cui il contribuente
o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Normalmente l’abitazione principale
coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare
si considera abitazione principale l’unità
immobiliare in cui gli stessi dimorano,
anche se la titolarità o la disponibilità
di essa appartiene ad altro componente
del nucleo medesimo. |
|
Sono considerate “Unità immobiliari tenute
a disposizione”, da dichiarare con codice
di utilizzo “2 anche:
-
il fabbricato tenuto a disposizione dal contribuente
quando l’unità immobiliare nella quale
è situata la sua dimora abituale non sia di
proprietà ma sia detenuta in locazione, escluso
il caso in cui, il fabbricato stesso sia utilizzato
come abitazione principale da un familiare del
proprietario;
-
l’unità destinata ad abitazione secondaria
posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
-
l’unità immobiliare destinata alla locazione
ma rimasta sfitta.
Non sono da considerare “Unità immobiliari
tenute a disposizione:
 |
ATTENZIONE |
| Tali
unità immobiliari possono essere dichiarate
anche con il titolo 1 al fine di usufruire
della deduzione prevista per l’abitazione
principale (deduzione dal reddito complessivo
dell’intero importo della rendita
catastale rapportata al periodo e alla
percentuale di possesso). Questa possibilità
è consentita solo se la propria casa di
abitazione non viene dichiarata con lo
stesso codice, dal momento che la deduzione
suddetta può spettare esclusivamente per
un solo fabbricato (a questo proposito
si veda il paragrafo “Unità immobiliari
adibite ad abitazione principale”). |
|
-
una delle unità tenute a disposizione in Italia
da contribuenti residenti all’estero;
-
le unità immobiliari già utilizzate come abitazione
principale da contribuenti trasferiti temporaneamente
per ragioni di lavoro in altro Comune;
-
le unità in comproprietà utilizzate integralmente
come residenza principale da uno o più comproprietari,
limitatamente a quelli che la utilizzano;
-
le unità immobiliari prive di allacciamento
alle reti dell’energia elettrica, acqua,
gas, e di fatto non utilizzate a condizione
che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione
può non essere autenticata se accompagnata da
copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore) da esibire o trasmettere
a richiesta degli uffici.
In queste ipotesi, a colonna 2 non deve essere
inserito il codice "2" ma, a seconda dei
casi, uno degli altri codici di utilizzo.
 |
ATTENZIONE |
| Sugli
immobili tenuti a disposizione non sono
dovute Irpef e addizionali, sostituite
dallIMU. |
|
CASELLA Periodo di possesso
Indicare il periodo di possesso espresso in giorni
(365 per l'intero anno, anche se bisestile) durante
il quale il fabbricato è stato posseduto dal dichiarante
nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione
(2012).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione
va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato
è diventato idoneo all’uso cui è destinato
o è stato comunque utilizzato dal possessore.
 |
ESEMPIO |
| Se il
fabbricato è stato ceduto dal dichiarante
il 20 febbraio 2012, bisogna indicare
“51” (31 giorni di gennaio
sommati a 20 giorni di febbraio). |
|
 |
ATTENZIONE |
| E’
un dato obbligatorio e deve essere indicato
con qualsiasi codice di utilizzo. L’omissione
non consente la liquidazione dell’imposta. |
|
CASELLA Percentuale di possesso
Indicare la quota di possesso espressa in percentuale
(100% se il fabbricato è posseduto per intero),
al fine di individuare l’entità di reddito
attribuibile al dichiarante in ragione della parte
dell’immobile posseduta.
 |
ATTENZIONE |
| E’
un dato obbligatorio e deve essere indicato
con qualsiasi codice di utilizzo. L’omissione
non consente la liquidazione delle imposte. |
|
CASELLA Codice canone
La casella va compilata se tutto o parte dellimmobile
è dato in locazione, indicando uno dei seguenti
codici corrispondenti alla percentuale del canone
che viene riportata nella colonna 6 canone
di locazione:
1. 85% del canone nel caso di applicazione
della tassazione ordinaria;
2. 75% del canone nel caso di applicazione
della tassazione, se il fabbricato è situato
nelle città di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, Murano e Burano;
3. 100% del canone nel caso di opzione per
il regime della cedolare secca.
4. 65% del canone, nel caso di applicazione
della tassazione ordinaria, se limmobile è
riconosciuto di interesse storico o artistico, in
base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
CASELLA Canone di locazione
Riportare l85%del canone annuo che risulta
dal contratto di locazione se nella casella codice
canone è stato indicato il codice 1,
il 75% del canone se nella casella codice
canone è stato indicato il codice 2,
il 100% del canone se nella casella codice
canone è stato indicato il codice 3,
il 65% del canone se nella casella codice
canone è stato indicato il codice 4.
Lammontare del canone è quello risultante
dal contratto di locazione (aumentato delleventuale
rivalutazione automatica sulla base dellindice
Istat e della maggiorazione spettante in caso di
sublocazione ed escluse le spese di condominio,
luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento
e simili, se sono comprese nel canone) e va indicato
in proporzione ai giorni di durata della locazione.
 |
ATTENZIONE |
| Il valore
deve essere riferito al periodo indicato
ed all’intero immobile indipendentemente
dalla quota di possesso. |
|
 |
ESEMPIO |
| In presenza
di un canone annuo di € 1.033 percepito
in relazione ad un immobile locato per
6 mesi, deve essere indicato l’importo
(dedotto il 15%) di euro 439, riferito
al semestre di locazione e all’intero
immobile, anche se la percentuale di possesso
indicata a colonna 4 fosse diversa dal
100%. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
in cui l’immobile sia posseduto
da più proprietari ma sia dato in locazione
soltanto da uno di essi per la propria
parte (es. immobile posseduto da tre comproprietari
locato a uno di essi dagli altri due)
va indicata soltanto la quota del canone
annua di locazione spettante al contribuente
e nella colonna 7“Casi particolari”
deve essere indicato il codice “5”. |
|
 |
ATTENZIONE |
I canoni
derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo non percepiti
non devono essere dichiarati se entro
il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi si è concluso il procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore. In tal caso
la rendita catastale deve essere comunque
assoggettata a tassazione e al locatore
spetta un credito per le imposte versate
sui canoni di locazione non percepiti
ma inseriti nelle dichiarazioni degli
anni precedenti.
Per determinare il credito dimposta
spettante è necessario riliquidare
i modelli 730 o Unico di ciascuno degli
anni in cui il giudice ha accertato il
mancato incasso dei canoni dichiarati.
|
|
Qualora il contribuente, in un periodo successivo,
riscuota in tutto o in parte i suddetti canoni,
le somme percepite dovranno essere assoggettate
a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma
1, lett.N-bis del TUIR.
 |
ATTENZIONE |
Se il
contratto di affitto si riferisce oltre
che all’abitazione anche a sue pertinenze
(box, cantina, ecc.), iscritte in catasto
con rendita autonoma, si deve indicare
nella colonna 6 per ciascuna unità immobiliare
la quota di canone ad essa relativa.
Se nel contratto di locazione non è specificata
la parte di canone riferibile alle pertinenze,
il contribuente deve determinare tale
valore ripartendo il canone totale in
misura proporzionale alla rendita catastale
di ciascuna unità immobiliare.
La formula da applicare è la seguente:
Quota proporzionale del canone relativa
alla pertinenza =
(canone totale x rendita pertinenza) /
totale rendite |
|
 |
ESEMPIO |
Se il
canone annuo di locazione percepito per
l’abitazione e il box di pertinenza
è pari a € 9.296, sapendo che le
rendite dell’abitazione e del box
sono rispettivamente di € 516 e
€ 103, la quota del canone da imputare
alla pertinenza è così determinato:
Quota proporzionale del canone relativa
alla pertinenza =
(9.296 x 103) / 619 = 1.547
Per differenza si determina la quota del
canone relativa all’abitazione
(9.296 – 1.547 = € 7.749).
|
|
 |
ATTENZIONE |
I canoni
di locazione derivanti dall’affitto
di immobili situati all’estero costituiscono
redditi diversi ai sensi dell’art.
67 lettera f, del TUIR.
Se il paese estero in cui è ubicato l’immobile
assoggetta ad imposizione il reddito derivante
dalla locazione il contribuente italiano
deve dichiarare tale reddito nel rigo
D4 (redditi diversi), nella misura di
quanto dichiarato nello stato estero,
senza alcuna deduzione di spesa. In questo
caso al contribuente spetta il credito
per le imposte pagate all’estero
secondo quanto disposto dall’art.
165 del Tuir.
Se invece il reddito costituito dal canone
di locazione non è soggetto ad imposta
sui redditi nello Stato di ubicazione
dell’immobile il contribuente deve
dichiarare l’ammontare del canone
percepito ridotto del 15% a titolo di
deduzione forfettaria delle spese. |
|
 |
ATTENZIONE |
E’
un dato obbligatorio con i codici di utilizzo
“3” (unità immobiliare locata),
“4” (unità immobiliare locata
in regime legale di determinazione del
canone), 8” (unità immobiliare concessa
in locazione a canone “concordato”
sita in uno dei comuni definiti “ad
alta densità abitativa”) e "14"
( immobile situato nella regione Abruzzo
ed è concesso in locazione a soggetti
residenti o stabilmente dimoranti nei
territori colpiti dal sisma del 2009,
le cui abitazioni principali siano state
distrutte o dichiarate inagibili).
L’indicazione del canone di locazione
è ammessa anche con il codice di utilizzo
11 e 12(può accadere, infatti, di affittare
solo una parte della propria abitazione
principale, per esempio una stanza ad
uno studente).
Non deve essere indicato con gli altri
codici di utilizzo ("2", "5",
"9", "10", "15",
"16" e "17").
L’omissione in presenza dei codici
di utilizzo "3", "4",
"8", "11", "12"
e "14" ovvero la sua indicazione
con i codici di utilizzo che non lo prevedono
non consente la liquidazione delle imposte.
Tuttavia il dato può assumere valore "0"
se nel campo "Casi particolari"
è indicato il codice "4" (mancata
percezione dei canoni di locazione). |
|
Sintetizzando
Il canone di locazione deve essere:
-
indicato nella misura dell’85% nel caso di
applicazione della tassazione ordinaria (75%
per gli immobili situati nella città di Venezia
centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano),
del 100% nel caso di opzione per il regime della
cedolare secca e del 65% per gli immobili riconosciuti
di interesse storico o artistico;
-
riferito all’intera unità immobiliare,
anche se l’immobile è posseduto per una
percentuale inferiore;
- riferito al periodo di possesso indicato alla
colonna 3;
- indicato anche se non effettivamente percepito,
se entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi non si è ancora concluso il procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
del conduttore.
SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA DI SFRATTO
Se un immobile è locato a soggetti che si
trovano in particolari situazioni di disagio abitativo,
individuati dallart.1 comma 1 della L.08/02/2007,
per i quali è stata prevista la sospensione
della procedura esecutiva di sfratto, prorogata
fino al 31 dicembre 2012 (D.L. n.158 del 20/10/2008,
modificato dallart. 2 comma 12-sexies del
D.L. 29 dicembre 2010, n,225, convertito, con modificazione
della legge 26 febbraio 2011, n.10) è prevista
lesclusione dal reddito imponibile del fabbricato
della quota di reddito relativa al periodo per il
quale ha operato la sospensione della procedura
esecutiva di sfratto.
Lart. 1 comma 1, della legge 8 febbraio 2007,
n. 9 nellindividuare le categorie sociali
che si trovano nelle particolari condizioni di disagio
abitativo (
.categorie sociali, soggette
a procedure esecutive di rilascio per finita locazione
degli immobili adibiti ad uso di abitazione principale
situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei
comuni con essi confinanti con popolazione superiore
a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità
abitativa (di cui alla delibera CIPE n.87/03 del
13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 40 del 18 febbraio 2004
) precisa che i
conduttori devono possedere un reddito annuo lordo
complessivo familiare inferiore a 27.000 euro ed
essere o avere nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni,
malati terminali o portatori di handicap con invalidità
superiore al 66%, purché non posseggano altra
abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione
di residenza.
Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione
occorre indicare nella colonna 6 Casi
particolari il codice 6.
CASELLA Casi particolari
Evidenziare eventuali casi particolari indicando
uno dei seguenti codici:
1 - fabbricati distrutti
o inagibili a seguito degli eventi sismici ed altri
eventi calamitosi che per legge siano stati esclusi
da imposizione, a condizione che sia stato rilasciato
un certificato del Comune, attestante la distruzione
ovvero l’inagibilità del fabbricato. Questo
codice va indicato anche nel caso di immobile situato
nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29
maggio 2012, distrutto o oggetto di ordinanze
di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012,
in quanto inagibile totalmente o parzialmente. In
presenza del caso particolare 1 nella
colonna 7 va indicato il codice 9 nella
colonna 2 Utilizzo;
3 - se limmobile
è inagibile per altre cause ed è stata
chiesta la revisione della rendita; si fa riferimento
allunità immobiliare inagibile per
accertato degrado fisico (immobile diroccato, pericolante
o fatiscente), o per obsolescenza funzionale, strutturale
e tecnologica (non superabile con interventi di
manutenzione);
4 - unità immobiliare
per la quale non sono stati percepiti, in tutto
o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto
e il procedimento di convalida di sfratto per morosità
si è concluso entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi,
se il canone di locazione è stato percepito
solo per una parte dellanno, va compilato
un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota
di canone effettivamente percepita e indicando in
colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è
stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata
a tassazione la rendita catastale;
5 - se l’immobile
è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione
soltanto da uno o più comproprietari per la propria
quota. In questo caso nella colonna 5 (canone di
locazione) va indicata solo la quota di canone annuo
che spetta al contribuente;
6 - se l'immobile è
locato a soggetti destinatari della sospensione
della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio
2007, n.9).
Lagevolazione prevede lesclusione dal
reddito imponibile del fabbricato della quota di
reddito relativa al periodo per il quale ha operato
la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.
I termini della sospensione della procedura esecutiva
di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2013.
Lagevolazione riguarda gli immobili adibiti
ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi
di provincia, nei comuni con essi confinanti con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni
ad alta densità abitativa (delibera CIPE
n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti
con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore
a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare
figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano
nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni,
malati terminali oppure portatori di handicap con
invalidità superiore al 66%, purché
non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza.
 |
ATTENZIONE |
Per poter
liquidare limposta, i casi particolari
1 e 3 possono
essere indicati solo in relazione agli
immobili dichiarati con codice di utilizzo
9; i casi particolari 4
e 6 possono essere presenti
in caso di immobili dichiarati con codici
di utilizzo 1, 3, 4, 8, 11 e 12.
La loro esposizione con altri codici di
utilizzo non consente di liquidare limposta. |
|
CASELLA Continuazione
Questa casella deve essere barrata per indicare
che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente,
nel caso in cui occorra compilare più righi per
le diverse situazioni che si siano verificate nell’anno
per lo stesso immobile.
Può infatti accadere che durante l’anno si
siano verificate situazioni diverse relativamente
allo stesso fabbricato (variazione quota di possesso,
variazione del codice di utilizzo, ...). Pertanto,
lo stesso immobile deve occupare più righi del quadro,
uno per ogni singola situazione, indicando nella
colonna 3 (periodo di possesso) il numero dei giorni
corrispondente a ciascuna di esse.
 |
ATTENZIONE |
Per consentire
la liquidazione delle imposte in presenza
della barra nella presente casella è necessario
che si tratti dello stesso fabbricato
del rigo precedente (stessa rendita catastale)
e che la somma dei giorni dei righi collegati
non sia superiore a 365.
Non è corretto barrare la casella
di collegamento a colonna 8 in presenza
di box o cantina se ad essi è attribuita
rendita catastale autonoma. Infatti, poiché
costituiscono unità immobiliare
distinte dall'abitazione, vanno indicate
separatamente su un rigo con utilizzo
"5" (box o cantina di pertinenza
dell'abitazione principale) ovvero "11"
(pertinenza di immobile tenuto a disposizione). |
|
CASELLA Codice comune
Indicare il codice catastale del comune nel quale
è situata l’unità immobiliare.
Il codice è rilevabile dall’Elenco codici
catastali comunali presente nell’appendice
delle istruzioni ministeriali. Se i dati del fabbricato
sono indicati su più righi, il codice catastale
deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro
B in cui il fabbricato è stato indicato.
 |
ATTENZIONE |
| E’
un dato obbligatorio. La sua omissione
non consente la liquidazione dell’imposta. |
|
CASELLA IMU dovuta per il 2012
Riportare limporto complessivo dellimposta
comunale sugli immobili (IMU) dovuta per lanno
2012 riferita allunità immobiliare
indicata nel rigo. Se i dati del fabbricato sono
indicati su più righi, limporto dellIMU
dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo
del quadro B in cui il fabbricato è stato
indicato.
Nel caso in cui limmobile sia posseduto in
comproprietà va indicato limporto dellIMU
dovuta in relazione alla percentuale di possesso;
pertanto, solo se limmobile è posseduto
al 100% nella casella dovrà essere indicato
limporto totale dellIMU dovuta sullintero
immobile.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dellIMU
deve essere comunque indicata limposta dovuta
anche se non versata o versata in misura inferiore.
La casella deve sempre essere compilata se per
limmobile esposto nel rigo è dovuta
lIMU. Se, invece, sono stati previsti casi
di esonero dal pagamento, nella colonna non va indicato
alcun importo. I casi di esonero sono quelli eventualmente
previsti dal Comune dove è ubicato limmobile.
La casella può non essere compilata nel
caso di immobili condominiali la cui IMU sia stata
versata dallamministratore di condominio.
 |
ATTENZIONE |
| Si ricorda
che lIMU sostituisce limposta
comunale sugli immobili (ICI) e, per la
parte immobiliare, lIrpef e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi
dei fabbricati non locati e dei terreni
non affittati (art.8, comma 1, D.Lgs.n.23
del 2011). |
|
CASELLA Cedolare secca
Barrare la casella nel caso di opzione per lapplicazione
della cedolare secca sulle locazioni. La casella
può essere compilata solo se nella colonna
2 è stato indicato uno dei seguenti codici;
3 (canone libero), 4 (equo
canone), 8 (canone concordato agevolato),
"11 (locazione parziale abitazione principale
con canone libero), 12 (locazione parziale
abitazione principale con canone concordato agevolato)
e 14 (locazione agevolata di un immobile
situato in Abruzzo).
Chi presta lassistenza fiscale calcolerà
sul reddito imponibile limposta sostitutiva
con laliquota del 21% o del 19%.
 |
ATTENZIONE |
| Se è
stata barrata questa casella è
necessario compilare la sezione II del
quadro B. |
|
CASELLA Esenzione
IMU
Barrare la casella se il fabbricato risulta esente
dallIMU. In questo caso sul reddito del fabbricato
sono
dovute lIrpef e le relative addizionali anche
se non è concesso in locazione
Alcuni esempi
Vengono di seguito proposti alcuni esempi di compilazione
del quadro B.
 |
ESEMPIO |
1° CASO:
Immobile utilizzato direttamente dall’unico
proprietario per l’intero anno come
abitazione principale, con relativo box
di pertinenza.
Rendita catastale abitazione pari a euro
516
- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - Casi particolari: ==
Rendita catastale box di pertinenza pari
a € 77
- Colonna 1 - rendita catastale: 77
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 5
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - Casi particolari: == |
|
 |
ESEMPIO |
2° CASO:
Contribuente proprietario di due immobili
per l'intero anno. Il primo con rendita
catastale pari a 750 euro, è cointestato
con il coniuge e viene da entrambi utilizzato
come abitazione principale.
Il secondo, di cui è l’unico proprietario,
con rendita catastale pari a 850 euro,
viene utilizzato dal figlio che risulta
lì residente.
- Colonna 1 - rendita catastale: 750
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
50
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - Casi particolari: ==
Secondo immobile
- Colonna 1 - rendita catastale: 850
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 10
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - Casi particolari: == |
|
 |
ESEMPIO |
|
3° CASO: Immobile affittato dall’unico
proprietario a canone libero per l’intero
anno.
Rendita catastale abitazione pari a
€ 516
Canone d’affitto per l’intero
anno pari a € 1.000
- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 3
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 5 - codice canone: 1
- Colonna 6 - canone di locazione: 850
- Colonna 7 - Casi particolari: ==
In questo caso il reddito imponibile
è costituito dall’importo maggiore
fra rendita catastale e canone di locazione,
quindi € 850.
|
|
 |
ESEMPIO |
4° CASO:
Proprietario che ha dato in affitto l’immobile
a canone libero fino al 30.04 e poi lo
ha utilizzato direttamente come dimora
abituale.
Rendita catastale abitazione pari a €
516
Canone d’affitto per l’intero
anno pari a € 775 (al netto della
deduzione forfetaria del 15% a €
659).
Periodo 1.1 - 30.04
- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 3
- Colonna 3 - giorni di possesso: 120
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 5 - codice canone: 1
- Colonna 6 - canone di locazione: 217
- Colonna 7 - casi particolari: ==
Periodo 1.5 - 31.12
- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 245
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: barrare la
casella (x) |
|
 |
ESEMPIO |
5° CASO:
Immobile in comproprietà, dimora abituale
di uno dei due proprietari al 50%. Il
1° maggio il comproprietario che vi dimora
acquista l’intera proprietà.
Rendita catastale abitazione pari a €
516.
Periodo 1.1 - 30.4 (rigo B1)
- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 120
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
50
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - Casi particolari: ==
Periodo 1.5 - 31.12 (rigo B2)
- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 245
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - Casi particolari: ==
- Colonna 8 - Continuazione: barrare la
casella (x) |
|
 |
ESEMPIO |
6° CASO:
Immobile affittato dallunico proprietario
a canone libero per lintero anno
in regime di cedolare secca.
Rendita catastale abitazione pari a €
480
Canone daffitto per lintero
anno pari a € 900
- Colonna 1 - rendita catastale: 480
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 3
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 5 codice canone 3
- Colonna 6 - canone di locazione:900
- Colonna 11 Cedolare secca: x |
|
Sezione II - Dati relativi ai
contratti di locazione
Questa sezione deve essere compilata obbligatoriamente
dai contribuenti che:
- posseggono fabbricati concessi in locazione
a canone concordato (codice 8 o codice
12), e da coloro che possiedono immobili situati
nella regione Abruzzo, affittati o dati in comodato
a soggetti residenti nei territori colpiti dal
sisma del 6/04/2009 (codice 14);
- hanno optato per lapplicazione della cedolare
secca. (se risulta barrata la casella di colonna
11 Opzione cedolare secca
Locazione a “canone convenzionale”.
La legge 9/12/1998, n. 431, art.2 comma 3 e art.
5 comma 2, prevede la possibilità di scelta tra
due distinte modalità contrattuali:
1 - il contratto libero,
che consente alle parti di definire autonomamente
l’entità del canone e altri aspetti contrattuali;
2 - il contratto concordato,
stipulato sulla base di appositi accordi definiti
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale che hanno per
oggetto unità abitative situate nei comuni di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551 convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.
Il ricorso a questo secondo tipo di contratto consente
al locatore di usufruire di agevolazioni fiscali
ai fini delle imposte dirette, ai fini dell’imposta
di registro e ai fini IMU.
Per poter usufruire di tali agevolazioni è necessario
che il contratto concordato abbia per oggetto immobili
urbani adibiti ad uso abitativo e situati nei comuni
definiti ad alta densità abitativa.
I comuni considerati ad alta densità abitativa
sono quelli di cui all’articolo 1 del decreto-legge
30 Dicembre 1988, n. 551 convertito con modificazioni
dalla legge 21 Febbraio 1989, n. 61 e successive
modificazioni, ed in particolare si tratta degli
immobili situati a:
-
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia nonché
i comuni ad essi confinanti;
-
tutti gli altri capoluoghi di provincia;
-
nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa,
individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
19 Giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
-
nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile
1987 n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 22 Aprile 1987, non compresi nei punti
precedenti; nei comuni di cui alla delibera
CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi
nei punti precedenti;
-
nei comuni terremotati della Campania e della
Basilicata.
L’art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone
che il CIPE provveda ogni 24 mesi all’aggiornamento
dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa.
Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all’aggiornamento
teorico operato dal CIPE, il comune ove è sito l’immobile
non rientri più nell’elenco di quelli ad alta
tensione abitativa, il locatore non è più ammesso
a fruire dell’agevolazione fiscale prevista
ai fine dell’IRPEF sin dall’inizio del
periodo d’imposta in cui interviene la delibera
del CIPE.
Non potranno godere delle agevolazioni previste
per questi tipi di contratti gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e gli alloggi locati esclusivamente
per finalità turistiche.
L’agevolazione fiscale più consistente introdotta
dall’articolo 8 della legge 9/12/1998, n.
431 riguarda l’IRPEF. In particolare,
è prevista una deduzione forfetaria pari al 30%
da applicare (da parte del soggetto che presta assistenza
fiscale: CAF, datore di lavoro ente pensionistico
o professionista abilitato) al reddito determinato
ai sensi dell’art. 37 del T.U.I.R. (che già
prevede una deduzione forfetaria del 15% applicata
sui canoni di locazione, deduzione elevata al 25%
per gli immobili situati a Venezia centro e nelle
isole di Giudecca, Murano e Burano).
Per poter usufruire delle agevolazioni introdotte
dalla nuova legge sulle locazioni è necessario che
l’immobile venga concesso in locazione sulla
base di un contratto concordato e che lo
stesso sia ubicato in uno dei comuni definiti “ad
alta densità abitativa”.
Per determinare il reddito dell’immobile
locato a regime di canone concordato è necessario
confrontare la rendita catastale già rivalutata
del 5% e il canone di locazione ridotto della deduzione
forfetaria del 15 o del 25%. Se la rendita catastale
risulta maggiore rispetto al canone di locazione,
questo importo, ridotto ulteriormente del 30%,
corrisponde al reddito del fabbricato in questione;
se invece il canone di locazione è maggiore della
rendita catastale rivalutata questo importo, sempre
ridotto del 30%, viene considerato il reddito
imponibile dell’immobile.
 |
ESEMPIO |
Canone
annuo di locazione di un appartamento
sito a Milano con contratto concordato:
euro 6.197.
Rendita catastale (già rivalutata del
5%): euro 1.291.
Reddito imponibile determinato ai sensi
dell’art. 37 del Tuir: € 6.197
´ 85% = € 5.267.
Reddito imponibile determinato applicando
l’ulteriore agevolazione prevista:
€ 5.267 – 30% = euro 3.687.
Essendo l’importo del canone di
locazione (dedotto del 15%) superiore
rispetto alla rendita catastale, tale
importo, ulteriormente dedotto del 30%,
può essere considerato il reddito imponibile
del fabbricato. |
|
CASELLA N. ord. di riferimento
Indicare il numero del rigo del quadro B nel quale
sono stati riportati i dati dell’unità immobiliare
locata.
CASELLA Modello n.
Solo se è necessario compilare più modelli, scrivere
il numero del modello sul quale sono stati riportati
i dati dell’immobile locato.
CASELLE Estremi di registrazione
del contratto di locazione o comodato
I dati possono essere ricavati:
- dal contratto di locazione registrato presso
lUfficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici
nel caso di registrazione tramite Siria, Locazioni
web o Contratti online;
Indicare:
- la data di registrazione del contratto;
- il codice relativo alla modalità di registrazione:
3 registrazione del contratto presso un
ufficio dellAgenzia delle Entrate. 3Pregistrazione
telematica tramite SIRIA.3T registrazione
telematica tramite altre applicazioni (Locazioni
Web o Contratti online). 3A e 3B
codici utilizzati negli anni passati presso gli
uffici.
- il numero e leventuale sottonumero di
registrazione del contratto;
- il numero identificativo dellUfficio dellAgenzia
delle Entrate presso il quale è stato registrato
il contratto. I codici degli uffici dellAgenzia
delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
nella tabella Codici ufficio da utilizzare
per il versamento delle annualità successive
presente nella sezione relativa alla registrazione
dei contratti di locazone.
CASELLA Contratti non sup. 30
gg
Barrare la casella nel caso di contratto di locazione
di durata non superiore a trenta giorni complessivi
nellanno che non è stato registrato
(per tale tipologia di contratto è previsto
lobbligo di registrazione solo in caso duso).
 |
ATTENZIONE |
| Se è
stata barrata la casella non vanno compilate
le colonne da 3 a 6 relative agli estremi
di registrazione del contratto. |
|
CASELLA Anno di presentazione
dichiarazione ICI
Indicare l’anno di presentazione della denuncia
dell’immobile ai fini ICI.
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI
Indicazioni generali
Il quadro C è diviso in sei sezioni:
Sezione I: si riferisce ai redditi
di lavoro dipendente e di pensione e a quelli ad
essi assimilati, per i quali è prevista una
detrazione rapportata al periodo di lavoro nellanno;
in questa sezione vanno indicate anche le eventuali
somme percepite da lavoratori dipendenti del settore
privato per incremento di produttività e
le relative ritenute per imposta sostitutiva.
Sezione II: si riferisce agli altri
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
per i quali la detrazione non è rapportata
al periodo di lavoro nellanno;
Sezione III: si riferisce allammontare
delle ritenute Irpef e alladdizionale regionale
allIrpef relative ai redditi indicati nelle
prime due sezioni;
Sezione IV: si riferisce allammontare
delle trattenute per laddizionale comunale
allIrpef relative ai redditi indicati nelle
prime due sezioni;
Sezione V: si riferisce allammontare
della detrazione dimposta riconosciuta dal
datore
di lavoro al personale del comparto sicurezza, difesa
e soccorso.
Sezione VI: si riferisce ai dati necessari
per calcolare lammontare del contributo di
solidarietà.
In questo quadro si devono indicare tutti i redditi
di lavoro dipendente e assimilati percepiti, compresi
quelli erogati dal sostituto che effettua il conguaglio,
indipendentemente dal fatto che il lavoratore dipendente
(o pensionato) presenti il Modello 730 al CAF o
al sostituto dimposta che svolge assistenza
fiscale diretta.
 |
ATTENZIONE |
| Le istruzioni
fanno riferimento ai dati contenuti nel
CUD 2013 per la generalità dei
contribuenti e al CUD 2012 rilasciato,
per i redditi percepiti nel 2012, quando
il rapporto di lavoro viene interrotto
prima che sia disponibile il CUD 2013. |
|
Le detrazioni per tipo di reddito
L'art. 13 del Tuir elenca le detrazioni spettanti
per tipologia di reddito.
Le detrazioni sono teoriche e, come per le detrazioni
per i familiari a carico, spettano in misura decrescente
all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi oltre
55.000 euro.
In presenza di più tipologie di reddito,
gli importi delle detrazioni non sono cumulabili
e il contribuente può avvalersi di quelle
più convenienti. Chi, ad esempio, ha redditi
di pensione e di lavoro dipendente e assimilati,
potrà ridurre la sua imposta lorda di una
sola delle due differenti detrazioni.
Maggiori agevolazioni sono state previste in favore
dei pensionati di età pari o superiore a
75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto
di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi,
quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro,
è stato individuato un livello minimo di
detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla
durata del rapporto.
Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati
Le detrazioni "base" (o teoriche) che
i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo
d'imposta 2011 sono quelle indicate nelle seguenti
tabelle.
| TABELLA
Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati |
|
REDDITO
COMPLESSIVO
|
IMPORTO
DETRAZIONE
|
|
fino a euro 8.000
|
euro 1.840
|
|
da euro 8.001
a euro 15.000
|
euro {1.338 +
[502x(15.000-reddito complessivo)] /
7.000}
|
|
da euro 15.001
a euro 55.000
|
euro [1.338 *
(55.000-reddito complessivo) / 40.000]
|
|
oltre euro 55.000
|
0
|
|
Nel reddito complessivo è compreso anche
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare
secca sulle locazioni.
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo
di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente
spettante non può mai essere inferiore a
690 euro per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti
di lavoro a tempo determinato.
I risultati derivanti dai rapporti contenuti nelle
formule vanno assunti nelle prime quattro cifre
decimali e arrotondati con il sistema del troncamento
(ad esempio, se il risultato del calcolo è
pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in
considerazione è 0,6233).
Inoltre, se il reddito complessivo è superiore
a 23.000 euro ma non a 28.000 euro, la detrazione
per lavoro dipendente va aumentata dei seguenti
importi:
|
REDDITO COMPLESSIVO
|
MAGGIORAZIONE
|
|
da 23.000 a 24.000
euro
|
10 euro
|
|
da 24.000 a 25.000
euro
|
20 euro
|
|
da 25.000 a 26.000
euro
|
30 euro
|
|
da 26.000 a 27.700
euro
|
40 euro
|
|
da 27.700 a 28.000
euro
|
25 euro
|
Dette maggiorazioni devono essere aggiunte alla
detrazione effettivamente spettante ed essere considerate
per intero senza effettuare alcun ragguaglio al
periodo di lavoro nell'anno.
Esempi:
 |
ESEMPIO |
|
1. Lavoratore dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, periodo
di lavoro che copre l'intero anno e
un reddito complessivo di 21.000 euro
La detrazione effettiva è quella
che risulta dal seguente calcolo:
1.338 x [(55.000 - 21.000)/40.000] =
1.338 x 0,85 = 1.137,30
|
|
 |
ESEMPIO |
|
2. Lavoratore dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, periodo
di lavoro pari a 200 giorni e un reddito
complessivo nell'anno di 7.500 euro
La detrazione effettiva è quella
che risulta rapportando la detrazione
complessiva prevista per coloro che
hanno un reddito complessivo fino a
8.000 euro (1.840) al periodo di lavoro
nell'anno (200):
1.840 : 365 x 200 = 1.008,21
Se il periodo di lavoro fosse stato
di 100 giorni, la detrazione sarebbe:
1.840 : 365 x 100 = 504,11
Poiché questa cifra è
inferiore alla detrazione minima di
690 euro, al contribuente spetterebbe
comunque quest'ultimo importo.
|
|
 |
ESEMPIO |
|
3. Lavoratore dipendente con rapporto
di lavoro a tempo determinato, periodo
di lavoro pari a 250 giorni e un reddito
complessivo nell'anno di 7.000 euro
Calcolare la detrazione rapportando
l'importo di 1.840 euro ai giorni lavorati
nell'anno:
1.840 : 365 x 250 = 1.260,27
Poiché questo importo è
inferiore a 1.380 euro (detrazione minima
spettante ai lavoratori con contratto
a tempo determinato), al contribuente
in questione sarà riconosciuta
la detrazione minima.
|
|
 |
ESEMPIO |
|
4. Lavoratore dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, periodo
di lavoro che copre l'intero anno e
un reddito complessivo di 14.000 euro
La detrazione effettiva è di
1.409,69 euro, derivante dal seguente
calcolo:
1.338 + [502 x (15.000 - 14.000)/7.000]
1.338 + [502 x 0,1428] = 1.338 + 71,69
= 1.409,69
|
|
 |
ESEMPIO |
|
5. Lavoratore dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, periodo
di lavoro che copre l'intero anno e
un reddito complessivo di 27.000 euro
La detrazione effettiva è quella
che risulta dal seguente calcolo:
1.338 x [(55.000 - 27.000)/40.000] =
1.338 x 0,70 = 936,60
Poiché il reddito complessivo
del contribuente è compreso nella
fascia tra 26.000 e 27.700, la detrazione
è incrementata di 40 euro. Pertanto,
la detrazione totale spettante è
pari a 976,60 (936,60 + 40).
|
|
La detrazione per lavoro dipendente spetta anche
per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:
-
redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
-
indennità e compensi corrisposti ai
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
-
somme percepite a titolo di borsa di studio;
-
compensi percepiti in relazione a rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa;
-
remunerazioni dei sacerdoti;
-
prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza
complementare;
-
compensi percepiti dai lavoratori impiegati
in attività socialmente utili.
Detrazioni per i pensionati
Le detrazioni per i redditi di pensione sono state
suddivise in due categorie, a seconda che i titolari
abbiano più o meno di 75 anni di età.
| TABELLA
Detrazioni per i pensionati di età
inferiore a 75 anni |
|
REDDITO
COMPLESSIVO
|
IMPORTO
DETRAZIONE
|
|
fino a euro 7.500
|
euro 1.725
|
|
da euro 7.501
a euro 15.000
|
euro {1.255 +
[470 * (15.000-reddito complessivo)]
/ 7.500}
|
|
da euro 15.001
a euro 55.000
|
euro [1.255 *
(55.000-reddito complessivo) / 40.000]
|
|
oltre euro 55.000
|
0
|
|
Nel reddito complessivo è compreso anche
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare
secca sulle locazioni.
La detrazione deve essere rapportata al periodo
di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante
ai pensionati con reddito fino a 7.500 euro non
può comunque essere inferiore a 690 euro.
I coefficienti risultanti dai rapporti contenute
nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro
cifre decimali e arrotondati con il sistema del
troncamento.
| TABELLA
Detrazioni per i pensionati di età
pari o superiore a 75 anni |
|
REDDITO
COMPLESSIVO
|
IMPORTO
DETRAZIONE
|
|
fino a euro 7.750
|
euro 1.783
|
|
da euro 7.751
a euro 15.000
|
euro {1.297 +
[486 * (15.000-reddito complessivo)]
/ 7.250}
|
|
da euro 15.001
a euro 55.000
|
euro [1.297 *
(55.000-reddito complessivo) / 40.000]
|
|
oltre euro 55.000
|
0
|
|
Nel reddito complessivo è compreso anche
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare
secca sulle locazioni.
La detrazione deve essere rapportata al periodo
di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante
ai pensionati con reddito fino a 7.750 euro non
può comunque essere inferiore a 713 euro.
I coefficienti risultanti dai rapporti contenute
nelle formule vanno assunti nelle prime quattro
cifre decimali e arrotondati con il sistema del
troncamento.
Esempi:
 |
ESEMPIO |
|
1. Pensionato di 75 anni, periodo di
pensione che copre l'intero anno e un
reddito complessivo di 14.000 euro
La detrazione effettiva è pari
a 1.364,01 euro e si ottiene sommando
a 1.297 euro (ammontare fisso) l'importo
(67,01 euro) derivante dal seguente
calcolo:
486 x [(15.000 - 14.000)/7.250] = 486
x 0,1379 = 67,01
|
|
 |
ESEMPIO |
|
2. Pensionato di 80 anni, periodo di
pensione che copre l'intero anno e un
reddito complessivo di 18.000 euro
La detrazione effettiva è quella
che risulta dal seguente calcolo:
1.297 x [(55.000 - 18.000)/40.000] =
1.297 x 0,925 = 1.199,73
|
|
 |
ESEMPIO |
|
3. Pensionato di 70 anni con periodo
di pensione nell'anno pari a 200 giorni
e un reddito complessivo di 7.000 euro
La detrazione effettiva è quella
che risulta rapportando la detrazione
complessiva prevista per i possessori
di un reddito complessivo fino a 7.500
euro (1.725) al periodo di pensione
nell'anno (200):
1.725 : 365 x 200 = 945,21
Se il periodo di pensione fosse stato
di 120 giorni, la detrazione sarebbe:
1.725 : 365 x 120 = 567,12
Poiché questa cifra è
inferiore alla detrazione minima di
690 euro, al contribuente spetterebbe
comunque quest'ultimo importo.
|
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 |
ESEMPIO |
|
4. Pensionato di 74 anni, periodo di
pensione che copre l'intero anno e un
reddito complessivo di 13.000 euro
La detrazione effettiva si ottiene
sommando a 1.255 euro (ammontare fisso)
l'importo di 125,30 euro derivante dal
seguente calcolo:
470 x [(15.000 - 13.000)/7.500] = 470
x 0,2666 = 125,30
L'importo spettante sarà dunque
di 1.380,30 (1.255 + 125,30).
|
|
 |
ESEMPIO |
|
5. Pensionato di 69 anni, periodo di
pensione che copre l'intero anno e un
reddito complessivo di 40.000 euro
La detrazione effettiva è quella
che risulta dal seguente calcolo:
1.255 x [(55.000 - 40.000)/40.000] =
1.255 x 0,375 = 470,63
|
|
Detrazioni per i possessori di altri redditi
Le detrazioni "base" (o teoriche) a favore
dei possessori di redditi assimilati a quelli per
lavoro dipendente indicati nella sezione II del
quadro C sono:
|
REDDITO
COMPLESSIVO
|
IMPORTO
DETRAZIONE
|
|
fino a euro 4.800
|
euro 1.104
|
|
da euro 4.801
a euro 55.000
|
euro [1.104 *
(55.000-reddito complessivo)] / 50.200]
|
|
oltre euro 55.000
|
0
|
|
Nel reddito complessivo è compreso anche
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare
secca sulle locazioni.
 |
ATTENZIONE |
| Le detrazioni
si applicano a prescindere dal periodo
di attività svolta nell'anno. |
|
Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto
nella formula va assunto nelle prime quattro
cifre decimali e arrotondato con il sistema del
troncamento.
I redditi per i quali spetta quest'ultima detrazione
sono i seguenti:
-
compensi per l'attività libero professionale
intramuraria del personale dipendente dal servizio
sanitario nazionale;
-
indennità, gettoni di presenza e altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e dai comuni per l'esercizio
di pubbliche funzioni;
-
indennità per cariche elettive;
-
rendite vitalizie e rendite a tempo determinato
diverse da quelle aventi funzioni previdenziali;
-
mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers);
-
redditi di lavoro autonomo;
-
redditi derivanti da imprese minori;
-
redditi derivanti da attività commerciali
non esercitate abitualmente;
-
redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere.
 |
ESEMPIO |
|
Contribuente che ha percepito nel 2012
redditi derivanti da attività
di lavoro autonomo non esercitata abitualmente
per complessivi 40.000 euro.
La detrazione effettiva sarà
pari a 329,88 euro, così calcolata:
1.104 x [(55.000 - 40.000)/50.200] =
1.104 x 0,2988 = 329,88
|
|
Sezione I – Redditi
di lavoro dipendente e assimilati per i quali la
detrazione è rapportata al periodo di lavoro
In questa sezione vanno indicati::
-
i redditi di lavoro dipendente prestato
all’estero in zone di frontiera.
I redditi dei soggetti residenti in Italia
derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero,
in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, in zone di frontiera ed in altri
Paesi limitrofi, sono imponibili per la parte
eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art.
2, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289;
Vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo
alcune delle più frequenti indennità e somme erogate:
* cassa integrazione guadagni;
* mobilità;
* disoccupazione ordinaria
e speciale;
* malattia maternità ed allattamento;
* TBC e post - tubercolare;
*donazione di sangue;
* congedo matrimoniale.
Le indennità e le somme erogate dall'INPS
o da altri Enti tramite il datore di lavoro e da
questi già assoggettate a tassazione, sono
già indicate nel CUD insieme alle retribuzioni
per lavoro dipendente, di conseguenza non vanno
autonomamente esposte nel modello 730 dal dichiarante.
Il dipendente deve quindi indicare nel quadro C
solo le somme erogate direttamente dall'INPS, desunte
dalla relativa certificazione rilasciata dall'Istituto
stesso.
-
le indennità e i compensi a carico di terzi
percepiti dai prestatori di lavoro dipendente
per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale,
devono essere riversati al datore di lavoro
e di quelli che per legge devono essere riversati
allo Stato.
Vanno inoltre indicati i seguenti redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente:
-
i trattamenti periodici integrativi corrisposti
dai Fondi pensione maturati fino al 31 dicembre
2006, nonché l'ammontare imponibile erogato
della prestazione maturata dal 1° gennaio
2001 al 31 dicembre 2006 in caso di riscatto
esercitato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
n. 252/2005 che non dipenda dal pensionamento
dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto
di lavoro per mobilità o altre cause
non riconducibili alla volontà delle
parti;
-
le retribuzioni corrisposte dai privati agli
autisti, giardinieri, collaboratori familiari
ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni
sulle quali, in base alla legge non sono
state effettuate ritenute d’acconto;
-
i compensi dei lavoratori soci di cooperative
di produzione e di lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e
di cooperative di piccola pesca, nei limiti
dei salari correnti maggiorati del 20%;
-
gli assegni corrisposti per il sostentamento
totale o parziale dei ministri di culto della
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
e delle Comunità ad essa collegate;
-
gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi
ortodossa dItalia ed Esarcato per lEuropa
Meridionale;
-
gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica
in Italia per il sostentamento totale o parziale
dei propri ministri di culto;
-
i compensi corrisposti ai medici specialistici
ambulatoriali e altre figure operanti nelle
Aziende Sanitarie Locali con contratto di lavoro
dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici
addetti all’attività della medicina dei
servizi, ecc.).
-
le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio
o sussidio per fini di studio e di addestramento
professionale, a condizione che le stesse siano
erogate al di fuori di un rapporto di lavoro
dipendente in atto fra il soggetto erogante
e il percettore e sempre che non sia prevista
una specifica esenzione.
Le borse di studio erogate nell’ambito
del rapporto di lavoro vengono, viceversa, cumulate
con gli emolumenti corrisposti al lavoratore
nella sua veste di dipendente e, quindi, non
trovano distinta indicazione nel quadro C, essendo
già incluse nella certificazione rilasciata
dal datore di lavoro.
La stessa osservazione è valida per le erogazioni
di borse di studio fatte al lavoratore in relazione
al rapporto di lavoro dipendente, sia pure per
contribuire alle spese di mantenimento agli
studi dei figli.
Infatti, la materiale corresponsione delle “provvidenze”
in esame, anche se avviene a favore dei figli
del lavoratore dipendente, non perderebbe la
natura di componente della retribuzione.
Viceversa non ricorre l’ipotesi descritta
nel caso in cui l’ente erogatore intenda
esplicitamente premiare i figli o altri familiari
del proprio dipendente. In questo caso il reddito
rientra nei redditi assimilati al lavoro dipendente
e dovrà essere dichiarato dal figlio o altro
familiare percipiente.
-
redditi derivanti dai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, compresi i lavori
a progetto;
Tra tali compensi, attribuiti anche per attività
manuali ed operative, senza vincolo di subordinazione
e di impiego di mezzi organizzati con retribuzione
periodica stabilita, rientrano anche quelli
percepiti per:
-
cariche di amministratore, revisore e sindaco
di società, associazioni e altri enti con
o senza personalità giuridica, salvo che rientrino
nell’oggetto proprio dell’attività;
-
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili con esclusione di quelli corrisposti
a titolo di diritto d’autore (ad esempio
correzione di bozze, traduzione di articoli
in lingua straniera, ...); se i compensi percepiti
in relazione a queste collaborazioni sono corrisposti
a titolo di diritto d’autore devono essere
indicati nel quadro D, rigo D3, con il “Tipo
di reddito” 1.
Occorre distinguere l’ipotesi in cui viene
ceduta un’opera dell’ingegno di
carattere creativo, la cui riproduzione sia
tutelata dalle norme sul diritto d’autore
(in particolare la cessione del diritto d’autore
deve risultare da una contrattazione scritta
fra le parti), da quella in cui si instaura
un rapporto di collaborazione a giornali e riviste,
il cui oggetto esula dalla disciplina relativa
al diritto d’autore (art. 2575 e seguenti
del c.c. e L. 22/04/1941 n. 633) quale è, ad
esempio, l’attività dei correttori di
bozze.
È soltanto nella prima ipotesi che il reddito
derivante dalla redazione di articoli può essere
considerato corrisposto a titolo di diritto
d’autore.
Negli altri casi sarà inquadrato come compenso
derivante da rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, assimilato al lavoro dipendente
e dichiarato nel quadro C, sezione I, anziché
nel quadro D.
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa i compensi
percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:
1. nell’ufficio
proprio dell’attività professionale esercitata
dal contribuente in ragione di una previsione specifica
dell’ordinamento professionale (ad esempio
compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti
per l’ufficio di amministratore, sindaco o
revisore di società o enti) o di una connessione
oggettiva con l’attività libero professionale
resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione
di una società edile);
2. nei compiti istituzionali
compresi nell’attività di lavoro dipendente
resa dal contribuente;
3. nell’ambito
di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale rese in favore di società
e associazioni sportive dilettantistiche.
 |
ATTENZIONE |
| Non concorrono
alla formazione del reddito complessivo
e, pertanto, non devono essere dichiarati,
i compensi derivanti da collaborazione
coordinata e continuativa corrisposti
dall’artista o professionista al
coniuge, ai figli affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente inabili
al lavoro e agli ascendenti. |
|
Redditi esenti e rendite che non costituiscono
reddito
Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni
privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di
leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte
Costituzionale):
-
le pensioni tabellari spettanti per menomazioni
subite durante il servizio di leva prestato
in qualità di allievo ufficiale e/o di
ufficiale di complemento nonché di sottufficiali
(militari di leva promossi sergenti nella fase
terminale del servizio);
-
le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri
ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei
Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio
di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della
Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del
Fuoco e ai militari volontari semprechè
la menomazione che ha dato luogo alla pensione
sia stata contratta durante e in dipendenza
del servizio di leva o del periodo corrispondente
al servizio di leva obbligatorio;
-
la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre
1988, n. 544;
-
l'indennità di mobilità di cui
all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991,
n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione
di società cooperative;
-
l'assegno di maternità, previsto dalla
L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
-
le pensioni corrisposte ai cittadini italiani
divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini
italiani deceduti a seguito di scoppio di armi
e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati
dalle Forze armate in tempo di pace in occasione
di esercitazioni combinate o isolate;
-
le pensioni corrisposte ai cittadini italiani,
agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi
nell'adempimento del loro dovere o a seguito
di atti terroristici o di criminalità
organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità
corrisposto ai superstiti delle vittime del
dovere, del terrorismo o della criminalità
organizzata;
-
gli assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca conferiti dalle università,
dagli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni
e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
-
le borse di studio corrisposte dalle regioni
a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre
1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle
corrisposte dalle regioni a statuto speciale
e dalle province autonome di Trento e Bolzano
allo stesso titolo;
-
le borse di studio corrisposte dalle università
e dagli istituti di istruzione universitaria,
in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per
la frequenza dei corsi di perfezionamento e
delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca, per attività
di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento
all'estero;
-
le borse di studio bandite dal 1° gennaio
2000 nell'ambito del programma "Socrates"
istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come
modificata dalla decisione n. 576/98/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché
le somme aggiuntive corrisposte dall'Università,
a condizione che l'importo complessivo annuo
non sia superiore a euro 7.746,85;
-
le borse di studio corrisposte ai sensi del
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza
delle scuole universitarie di specializzazione
delle facoltà di medicina e chirurgia;
-
borse di studio a vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata nonché
agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge
23 novembre 1998 n. 407).
Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera
per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono
reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini
fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le
rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi
non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una
rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo
risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente
sul lavoro o malattia professionale contratta durante
la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia
delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento
- una autocertificazione nella quale venga dichiarata
la natura risarcitoria della somma percepita. Tale
autocertificazione deve essere presentata una sola
volta, e quindi se già presentata in anni
precedenti non deve essere riprodotta.
CASELLA Rientro in Italia
Nella presente casella va indicato uno dei seguenti
codici:
- 1 se si fruisce in dichiarazione
dellagevolazione prevista per i lavoratori
dipendenti che rientrano in Italia dallestero.
In presenza dei requisiti previsti dalla legge
30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro
dipendente concorrono alla formazione del reddito
complessivonella misura del 20 per cento per le
lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
- 2 se si fruisce in dichiarazione
dellagevolazione prevista per i docenti
e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti
allestero e abbiano svolto documentata attività
di ricerca o docenza allestero presso centri
di ricerca pubblici o privati o università
per almeno due anni continuativi e che dalla data
di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi
vengano a svolgere la loro attività in
Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato. I redditi
di lavoro dipendente concorrono alla formazione
del reddito complessivo nella misura del 10 per
cento.
Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto
direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la
presente casella va compilata esclusivamente nellipotesi
particolare in cui il datore di lavoro non abbia
potuto riconoscere lagevolazione e il contribuente
intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti
dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione
dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente
va indicato nei righi da C1 a C3 già nella
misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).
Nelle Annotazioni del CUD 2013, codice BM per lavoratori
e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori,
è indicato lammontare ridotto che ha
concorso a formare il reddito, se lagevolazione
è stata riconosciuta dal sostituto, oppure
la quota non imponibile, se il sostituto non ha
operato labbattimento.
CASELLA Tipologia di reddito
Nella casella di colonna 1, dei righi da C1 a C3,
indicare il codice:
1. per redditi di
pensione;
 |
ATTENZIONE |
| I trattamenti
pensionistici integrativi come quelli
corrisposti dai fondi pensione, vanno
indicati con il codice 2. |
|
2. per redditi di
lavoro dipendente o assimilati;
3. per compensi percepiti
dai soggetti impegnati in lavori socialmente
utili in regime agevolato che hanno raggiunto l’età
prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia,
in conformità alle specifiche disposizioni normative;
4. redditi di lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto, allestero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da persone residenti nel territorio dello Stato
 |
ATTENZIONE |
| La compilazione
della casella è obbligatoria: indicare
quindi il codice 1, 2,3 o 4, come spiegato
sopra. |
|
CASELLA Indeterminato / Determinato
La casella di colonna 2 dei righi da C1
a C3, deve essere compilata nei casi di redditi
di lavoro dipendente, di compensi per lavori socialmente
utili indicando o redditi prodotti in zone di frontiera
il codice:
"1" se il contratto di lavoro è
a tempo indeterminato
"2" se il contratto di lavoro è
a tempo determinato.
CASELLA Reddito
Indicare l’importo dei redditi percepiti,
riportato nel punto 1 del CUD 2013 o del CUD
2012.
 |
ATTENZIONE |
| Se nella
casella 73 è stato indicato il
codice 4 (redditi prodotti in zone di
frontiera), riportare lintero ammontare
dei redditi percepiti, comprensivo della
quota esente. In presenza di un CUD 2013,
allimporto indicato nel punto 1
va sommata la quota esente riportata nelle
Annotazioni. Chi presta assistenza fiscale
terrà conto, per lanno 2012,
della sola parte di reddito eccedente
6.700 euro. |
|
In presenza di un CUD 2013 che certifichi un reddito
di lavoro dipendente e un reddito di pensione per
i quali sia stato effettuato il conguaglio, occorre
compilare due righi distinti, individuando i relativi
importi dalle annotazioni del CUD 2013. In questo
caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero
dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto
3 del CUD 2013 e a colonna 2 il numero dei giorni
di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2013.
 |
ATTENZIONE |
| I dipendenti,
che nel corso dell’anno hanno intrattenuto
diversi rapporti di lavoro ed hanno chiesto
ai successivi sostituti d’imposta
di tenere conto dei diversi redditi erogati
durante l’anno (cd. conguaglio),
devono indicare i dati risultanti dal
CUD rilasciato dall’ultimo datore
di lavoro. Qualora il dipendente non si
sia avvalso di tale facoltà, deve indicare
distintamente i differenti redditi. Se
i diversi rapporti di lavoro sono stati
intrattenuti col medesimo sostituto d’imposta,
quest’ultimo provvederà, di sua
iniziativa, ad operare il conguaglio sui
redditi corrisposti nei diversi periodi.
Pertanto, il CUD da questi rilasciato
dovrà comprendere i dati relativi a tutti
i rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno. |
|
Lavori socialmente utili in regime agevolato
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice
3 relativo ai lavori socialmente utili, la presenza
di tali compensi in regime agevolato è rilevabile
dalle annotazioni del CUD 2013 nelle quali è
riportata sia la parte di compensi esclusi dalla
tassazione (quota esente), che la parte di compensi
assoggettata a tassazione (quota imponibile). Nella
casella "Reddito" deve essere riportata
la somma dei due importi.
Nelle annotazioni del CUD 2013 sarà riportato
anche l'ammontare delle ritenute Irpef e dell'addizionale
regionale operate su questo tipo di redditi. Questi
dati non devono essere inseriti nel quadro C al
rigo C9, ma nel rigo F2, colonna 5 e 6.
In queste casistiche se il reddito totale del contribuente
è superiore a € 9.296,22, al netto della
deduzione per l'abitazione principale e relative
pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati
all'Irpef e all'addizionale regionale e comunale
all'Irpef.
Se nelle annotazioni del CUD, invece, non sono
riportate queste indicazioni, significa che i compensi
percepiti per lavori socialmente utili non hanno
usufruito del regime agevolato e che gli stessi
sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2013, mentre
le ritenute e l'addizionale regionale sono state
inserite nei punti 5 e 6 del CUD. In questo caso
si procede alla compilazione del quadro C come per
i normali redditi da lavoro dipendente indicando
il codice "2" nella colonna "Tipo
di reddito".
 |
ATTENZIONE |
| L’indicazione
del dato è obbligatoria. Se è stato indicato
almeno uno degli altri dati della sezione
I, l’omissione del valore “Reddito”
non consente di liquidare le imposte. |
|
CASELLA Periodo di lavoro (giorni
per i quali spettano detrazioni)
Il rigo C4 è suddiviso in 2 colonne:
-
nella colonna 1 va indicato il numero
dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente
o assimilato, riportato nel punto 3 del Cud
2013 o del Cud 2012 per il quale è prevista
la detrazione per i lavoratori dipendenti. In
caso di rapporto di lavoro part time le detrazioni
spettano per l’intero periodo, anche se
la prestazione lavorativa è stata resa
per un orario ridotto.
Quando, come nel caso di colf e badanti, il
datore di lavoro non rilascia il modello CUD,
si dovranno determinare i giorni comprendendo
le festività, i riposi settimanali e
sottraendo i giorni per cui non spetta alcuna
retribuzione (esempio aspettativa senza corresponsione
di assegni).
 |
ATTENZIONE |
| Qualora
il lavoratore dipendente abbia avuto diversi
rapporti di lavoro e non abbia chiesto
a ciascuno dei successivi sostituti d’imposta
di tenere conto dell’operato del
precedente (in presenza quindi di più
righi del quadro C compilati), occorre
indicare in questa casella la somma dei
giorni indicati nei punti 3 del Cud 2013
o del CUD 2012. |
|
 |
ATTENZIONE |
Per i
periodi di contemporanea sussistenza di
due rapporti di lavoro (ad esempio due
part-time o un reddito da lavoro dipendente
ed uno di pensione), il relativo numero
di giorni compresi nei vari periodi deve
essere indicato una sola volta.
Infatti le detrazioni per lavoro dipendente
spettano in misura ordinaria (non in misura
doppia), nei casi di contemporanea presenza
di due o più rapporti. |
|
-
nella colonna 2 va indicato il numero
dei giorni relativi al periodo di pensione per
il quale è prevista la detrazione spettante
per i pensionati (365 per l’intero anno).
In particolare, se è stato indicato un solo
reddito di pensione, si può tener conto del
numero di giorni indicato nel punto 4 del
Cud 2013. Se sono stati indicati più redditi
di pensione, indicare in colonna 2 il numero
totale dei giorni tenendo conto che i giorni
compresi in periodi contemporanei devono essere
considerati una sola volta.
 |
ATTENZIONE |
| Se sono
stati indicati oltre a redditi di lavoro
dipendente anche redditi di pensione,
la somma dei giorni riportati in colonna
1 ed in colonna 2 non può superare 365,
tenendo conto che quelli compresi in periodi
contemporanei vanno indicati una sola
volta. |
|
RIGO 5 - Somme per incremento della produttività
Il rigo C5 interessa solo i lavoratori dipendenti
del settore privato con contratto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato, che nel periodo compreso
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 hanno
percepito compensi per incrementi di produttività.
Il sostituto dimposta può aver assoggettato
questi compensi o ad imposta sostitutiva del 10%,
entro i limiti di euro 2.500 (punti 251 e 252 del
CUD 2013 o del CUD 2012 compilati), oppure a tassazione
ordinaria (punti 251 e 254 del CUD 2013 o CUD 2012
compilati).
In questultimo caso il sostituto non avrà
applicato la tassazione agevolata o per espressa
richiesta da parte del lavoratore oppure perché
ha verificato che la tassazione ordinaria è
più favorevole.
 |
ATTENZIONE |
| Per poter
usufruire dellimposta sostitutiva
del 10% sui redditi di lavoro straordinario
e i premi di produttività il contribuente
deve aver percepito nellanno 2011
un reddito di lavoro dipendente non superiore
a 30.000 euro. |
|
In generale limposta sostitutiva è
applicata direttamente dal sostituto dimposta,
tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta
da parte del lavoratore. Il rigo C5, pertanto, deve
essere compilato solo in presenza di una delle specifiche
ipotesi di seguito descritte. La compilazione può
essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle
particolari situazioni in cui si trova il lavoratore
dipendente.
Compilazione obbligatoria:
La compilazione del presente rigo è obbligatoria
quando:
- il lavoratore ha percepito i compensi da più
datori di lavoro e, quindi, è in possesso
di più CUD 2013, per i quali non è
stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti
o in parte risulta compilato oltre al punto 251
dei CUD 2013 (Totale redditi) anche
il punto 252 dei CUD 2013 (Totale ritenute
operate) e la somma degli importi dei punti
251 e 255 dei diversi CUD 2013 (compensi assoggettati
a imposta sostitutiva) risulta superiore a 2.500
euro. In questo caso più datori di lavoro
hanno assoggettato i compensi corrisposti per
incrementi di produttività a imposta sostitutiva
e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata
su un ammontare di compensi complessivamente percepiti
superiore a 2.500 euro;
-
iIl lavoratore ha percepito i compensi da
un solo datore di lavoro e, quindi, è
in possesso di un solo CUD 2013 nel quale risulta
compilato, oltre al punto 251 (Totale
redditi) anche il punto 252 (Totale
ritenute operate), e la somma degli importi
indicati ai punti 251 e 255 del CUD 2013 risulta
superiore a euro 2.500. In questo caso il datore
di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti
per incrementi di produttività a imposta
sostitutiva su un ammontare di compensi superiore
a euro 2.500;
 |
ATTENZIONE |
| Il punto
255 del CUD 2013 riguarda gli importi
che concorrono alla determinazione del
reddito imponibile nella misura del 50
per cento del loro ammontare ai sensi
dellart. 51, comma 6 del TUIR (es.
indennità di volo). |
|
-
il lavoratore ha percepito i compensi da uno
o più datori di lavoro e, quindi, essere
in possesso di uno o più CUD 2013, nei
quali in tutti o in parte risulta compilato
oltre che il punto 251 anche il punto 252 (anche
se la somma degli importi presenti nei punti
251 e 255 del CUD 2013 non è superiore
a 2.500 euro) ma il datore di lavoro ha assoggettato
questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza
dei requisiti previsti. Lipotesi è
quella in cui il lavoratore nellanno 2011
aveva percepito un reddito di lavoro dipendente
superiore a 30.000 euro e, pertanto, non era
nelle condizioni per fruire della tassazione
agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà
chiedere la tassazione ordinaria dei compensi
ricevuti. Si precisa che nel predetto limite
di 30.000 euro devono essere considerate anche
le somme che sono state assoggettate a imposta
sostitutiva.
 |
ATTENZIONE |
| Nel limite
di 30.000 euro devono essere considerate
anche le somme che devono essere assoggettate
a imposta sostitutiva. |
|
La compilazione va fatta in questo modo:
-
nella colonna 2 Importi assoggettati
ad imposta sostitutiva inserire il punto
251 dei CUD 2013, oppure - In presenza di più
CUD -, la somma degli importi presenti nei punti
251 dei CUD 2012 e/o 93 dei CUD 2011 nei quali
risulta compilato anche il punto 252 dei CUD
2013 nei quali risultano compilati anche i punti
252;
-
nella colonna 3 Ritenute imposta sostitutiva
nserire il punto 252 deI CUD 2013, oppure in
presenza di più CUD, la somma degli importi
presenti nei punti 252 dei CUD 2013;
-
nella colonna 5 Non imponibili assog.
imposta sostitutiva indicare limporto
risultante dal punto 255 del CUD 2013 oppure
in presenza di più CUD la somma degli
importi indicati nei punti 255 dei CUD 2013
nei quali risulta compilato ancheil punto 252;
-
barrare la casella Tassazione ordinaria,
se il lavoratore si trova nel caso di cui al
precedente punto 3 e quindi ha percepito nel
2011 un reddito di lavoro dipendente superiore
a euro 30.000;
-
barrare la casella Tassazione sostitutiva,
se il lavoratore si trova nei casi di cui ai
precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende
confermare la tassazione con imposta sostitutiva).
 |
ATTENZIONE |
| La compilazione
delle colonne 6 e 7 è alternativa
e, pertanto, non è possibile barrare
entrambe le caselle. |
|
Compilazione facoltativa:
I lavoratori dipendenti che hanno percepito compensi
di lavoro straordinario, in alcune situazioni, hanno
la facoltà di optare per una modalità
di tassazione differente da quella applicata dal
sostituto dimposta se ritengono questultima
meno vantaggiosa:
-
quando hanno interesse ad assoggettare a tassazione
ordinaria i compensi percepiti per incremento
alla produttività ai quali il datore
di lavoro ha applicato limposta sostitutiva
(punti 251 e 252 CUD 2013 compilati). In tal
caso il soggetto che presta lassistenza
fiscale farà concorrere alla formazione
del reddito complessivo i suddetti compensi
considerando le imposte sostitutive trattenute
quali ritenute IRPEF a titolo dacconto;
-
quando hanno interesse ad assoggettare a tassazione
sostitutiva i compensi percepiti per lavoro
straordinario che il datore di lavoro ha assoggettato
a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del
o dei CUD 2013 compilati). Condizione necessaria
per esercitare tale opzione è quella
di aver percepito nellanno 2011 un reddito
di lavoro dipendente non superiore a euro 30.000,
considerando anche le somme che sono assoggettate
a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto
che presta lassistenza fiscale dedurrà
dal reddito complessivo i suddetti compensi
(entro il limite massimo di euro 6.000) e calcolerà
sugli stessi limposta sostitutiva del
10%.
La compilazione va fatta in questo modo:
-
nella colonna 1 Importi assoggettati
ad tassazione ordinaria inserire limporto
risultante dal punto 251 del CUD 2013 nel quale
risulta compilato anche il punto 254; oppure,
in presenza di più CUD, la somma degli
importi indicati nei punti 251 dei CUD 2013
nei quali risulta compilato anche il punto 254;
-
nella colonna 2 Importi assoggettati
ad imposta sostitutiva inserire limporto
risultante dal punto 251 del CUD 2013 nel quale
risulta compilato anche il punto 252; oppure,
in presenzamdi più CUD, la somma degli
importi indicati nei punti 251 dei CUD 2013
nei quali risulta compilato anche il punto 252;
-
nella colonna 3 Ritenute operate per
imposta sostitutiva inserire limporto
risultante dal punto 252 del CUD 2013, oppure,
in presenza di più CUD, la somma degli
importi indicati nei punti 252 del CUD 2013;
-
nella colonna 4 Non imponibili
indicare limporto risultante dal punto
252 del CUD 2013 oppure in presenza di più
CUD la somma degli importi indicati nei punti
255 dei CUD 2013, nei quali risulta compilato
anche il punto 254;
-
nella colonna 5 Non imponibili assoggettati
ad imposta sostitutiva indicare limporto
risultante dal punto 255 del CUD 2013 oppure
in presenza di più CUD la somma degli
importi indicati nei punti 255 dei CUD 2013,
nei quali risulta compilato anche il punto 252;
-
barrare la casella Tassazione ordinaria,
se il lavoratore si trova nel caso di cui al
precedente punto 1 (contribuente che intende
optare per la tassazione ordinaria);
-
barrare la casella Tassazione sostitutiva,
se il lavoratore si trova nei casi di cui al
precedente punto 2 (contribuente che intende
optare per la tassazione con imposta sostitutiva).
Sezione II – Altri redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente
Indicare in questa sezione, nei righi da C6 a C8,
gli altri redditi assimilati a quello di lavoro
dipendente (punto 2 del CUD 2013 o del CUD 2012):
a) gli assegni periodici
percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza
di separazione legale, di divorzio o annullamento
del matrimonio;
 |
ATTENZIONE |
La Corte
di Cassazione, con sentenza n. 11437 del
12/10/1999, pone in evidenza il carattere
della periodicità dell’assegno periodico
di mantenimento per poter essere qualificato
come reddito imponibile ai fini Irpef.
Infatti, se tale assegno viene corrisposto
non come somministrazione periodica ma
in un’unica soluzione è considerato
come attribuzione patrimoniale una tantum
anziché come reddito. In tal caso, l’esclusione
dalla tassazione ai fini Irpef dell’assegno
percepito dal beneficiario comporta l’impossibilità
per il coniuge erogante di portarlo in
deduzione dal proprio reddito, con la
conseguenza che su quest’ultimo
graverà la tassazione.
Non costituisce reddito l’assegno
familiare avente carattere risarcitorio,
concordato in sede di separazione, percepito
dal coniuge separato per quanto da questi
apportato al nucleo familiare durante
il matrimonio. |
|
b) gli assegni periodici
comunque denominati alla cui produzione non concorrono
né capitale né lavoro (assegni testamentari, alimentari
ecc...);
c) i compensi e le indennità
corrisposti dalle amministrazioni statali ed Enti
pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche
funzioni (ad esempio i compensi corrisposti ai componenti
delle commissioni la cui costituzione è prevista
dalla legge come commissioni edilizie comunali,
commissioni elettorali comunali, ecc.), semprechè
le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano
un’arte o professione di cui all’art.
53, comma 1, del Tuir., e non siano state effettuate
nell’esercizio di impresa commerciale;
d) i compensi corrisposti
ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli
esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli
assegni vitalizi percepiti per l’attività
parlamentare e le indennità percepite per le cariche
pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali,
comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie
e le rendite a tempo determinato costituite a titolo
oneroso.
Le rendite derivanti da contratti stipulati sino
al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il
60% dell’ammontare lordo percepito. Per i
contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono
reddito per l’intero ammontare.
g) i compensi corrisposti
per l’attività libero professionale intramuraria
svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale.
In base all’art. 50, comma
1, lett. E), del Tuir, sono considerati redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi
per l’attività intramuraria del personale
dipendente del servizio sanitario nazionale delle
seguenti categorie professionali:
-
il personale appartenente ai profili di medico
- chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre
professioni della dirigenza del ruolo sanitario
(farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi)
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
-
il personale docente universitario e i ricercatori
che esplicano attività assistenziale presso
cliniche e istituti universitari di ricovero
e cura anche se gestiti direttamente dall’università;
-
il personale laureato medico di ruolo in servizio
nelle strutture delle facoltà di medicina e
chirurgia delle aree tecnico scientifica e socio
sanitaria;
-
il personale dipendente degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico con personalità
giuridica di diritto privato, degli enti ed
istituti di cui all’art. 4, comma 12,
del D. Lgs 30/12/1992, n. 502, delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono
attività sanitaria e degli enti pubblici che
già applicano al proprio personale l’istituto
dell’attività libero - professionale intramuraria
della dirigenza del Servizio Sanitario, semprechè
i predetti enti ed istituti abbiano adeguato
i propri ordinamenti ai principi di cui all’art.
1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ed a quelli contenuti nel decreto del
Ministero della Sanità del 31 luglio 1997. In
caso diverso i compensi in questione costituiscono
reddito professionale ai sensi degli artt. 53
e 54 del Tuir e per questo non può essere utilizzato
il mod. 730.
La disciplina vigente per l’attività libero
professionale intramuraria si applica anche ai compensi
relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite
mediante contratti e convenzioni con enti pubblici
e privati, poste in essere dalle università con
la collaborazione di personale docente e non docente.
 |
ATTENZIONE |
|
Coloro che hanno optato per l’esercizio
dell’attività libera professionale
extramuraria, non possono utilizzare
il modello 730 per la presentazione
della propria dichiarazione dei redditi,
poiché i compensi che ne derivano costituiscono
reddito professionale ai sensi dell’art.
53 del Tuir e pertanto andranno indicati
nel modello UNICO.
I compensi percepiti nel 2012, per attività
appositamente autorizzata all'esercizio
presso studi privati, costituiscono
reddito nella misura del 75%.
|
|
Le rendite e gli assegni periodici si presumono
percepiti, salvo prova contraria, nella misura e
alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
CASELLA Assegno del coniuge
Barrare questa casella se nella colonna 2 vengono
dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge.
CASELLA Reddito
Riportare l’importo dei redditi percepiti
indicato nel punto 2 del CUD 2013 (o del CUD 2012).
Sezione III – Ritenute
Irpef e addizionale regionale all’Irpef
L’art. 11 del Tuir determina le aliquote
e gli scaglioni di reddito sui quali applicarle:
| TABELLA:
Scaglioni di reddito e aliquote Irpef
valide per il 2012 |
|
Reddito
|
Aliquota
%
|
Imposta
sui redditi intermedi
|
Imposta
sul limite massimo dello scaglione
|
|
Fino a €
15.000,00
|
23%
|
23% sull’intero
importo
|
3.450,00
|
|
Da € 15.000,00
a € 28.000,00
|
27%
|
3.450,00 + 27%
sulla parte eccedente 15.000,00
|
6.960,00
|
|
Da € 28.000,00
a € 55.000,00
|
38%
|
6.960,00 + 38%
sulla parte eccedente 28.000,00
|
17.220,00
|
|
Da € 55.000,00 a € 75.000,00
|
41%
|
17.220,00 + 41% sulla parte eccedente
55.000,00
|
25.420,00
|
|
Oltre €
75.000,00
|
43%
|
25.420 + 43%
sulla parte eccedente 75.000, 00
|
-
|
 |
|
L'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997
n. 446, ha introdotto l’addizionale all’Irpef
di competenza delle regioni.
Nel caso in cui a seguito delle detrazioni di legge
(per carichi di famiglia, per lavoro dipendente,
ecc.), l’Irpef ordinaria risulti pari a zero
o negativa, non è dovuta nemmeno l’addizionale
regionale.
Quindi, posto che l’obbligo di assoggettamento
all’addizionale è previsto solo per i soggetti
per i quali è effettivamente dovuta l’Irpef
(cioè soggetti non a credito o con saldo zero),
sono esonerati dall’addizionale i possessori
di redditi:
 |
ATTENZIONE |
| Ai sensi
dell’art. 1, comma 137 della legge
23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal
1° gennaio 2006, con riferimento alla
singola imposta o addizionale, non viene
eseguito il versamento del debito o il
rimborso del credito d’imposta se
l’importo risultante dalla dichiarazione
non supera il limite di 12 euro. |
|
 |
ATTENZIONE |
| L’addizionale
regionale, così come l’Irpef, non
è deducibile da alcuna imposta, tassa
o contributo. |
|
|
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI
ALL'IRPEF ANNO 2012
|
|
Regione
|
Codice
|
Aliquota
|
Note
|
|
Abruzzo
|
01
|
1,73% per qualunque reddito
|
|
|
Basilicata
|
02
|
1,23% per qualunque reddito
|
|
|
Bolzano
|
03
|
1,23% per redditi superiori a 12.500 €
superiore a 25.000 con figli a carico (sotto
questa soglia laddizionale non è
dovuta)
|
|
|
Calabria
|
04
|
2,03% per qualunque reddito
|
|
|
Campania
|
05
|
2,03% per qualunque reddito
|
|
|
Emilia Romagna
|
06
|
1,43% fino a 15.000 €
1,53% tra 15.001 e 20.000 €
1,63% tra 20.001 e 25.000 €
1,73% superiore 25.000 €
|
L'aliquota deve essere applicata all'intero
reddito imponibile
|
|
Friuli Venezia Giulia
|
07
|
1,23% per qualunque reddito
|
|
|
Lazio
|
08
|
1,73% per qualunque reddito
|
|
|
Liguria
|
09
|
1,23% fino a 20.000 €
1,73% oltre 20.000 € sull'intero ammontare
del reddito imponibile.
I soggetti aventi almeno 4 figli fiscalmente
a carico applicano lo 1.23%
|
|
|
Lombardia
|
10
|
1,23% fino a 15.493,71 €
1,63% da 15.493,72 a 30.987,41 €
1,73% oltre 30.987,41€
|
|
|
Marche
|
11
|
1,23% fino 15.500 €
1,53% oltre 15.500 fino a 31.000 €
1,73% oltre 31.000 €
|
|
|
Molise
|
12
|
2,03% per qualunque reddito
|
|
|
Piemonte
|
13
|
1,23% fino a 15.000 €
1,53% da 15.000 € a 22.000€
1,73% oltre 22.000 €
|
|
|
Puglia
|
14
|
1,53% fino a 28.000€
1,73% oltre 28.000 €
|
|
|
Sardegna
|
15
|
1,23% per qualunque reddito
|
|
|
Sicilia
|
16
|
1,73% per qualunque reddito
|
|
|
Toscana
|
17
|
1,23% per qualunque reddito
|
|
|
Trento
|
18
|
1,23% per qualunque reddito
|
|
|
Umbria
|
19
|
1,23% fino a 15.000 €
1,43% oltre 15.000 €
|
Laliquota deve essere applicata allintero
reddito
imponibile.
|
|
Valle D'Aosta
|
20
|
0,90% per qualunque reddito
|
|
|
Veneto
|
21
|
1,23% per qualunque reddito
|
|
CASELLA Ritenute Irpef (Punto
5 CUD 2013)
Indicare le ritenute subite sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati, riportate nel punto
5 del CUD 2013 o del CUD 2012.
 |
ATTENZIONE |
| Qualora
il lavoratore sia in possesso di soli
redditi di lavoro dipendente derivanti
da diversi rapporti di lavoro intrattenuti
nel corso del 2012, senza che abbia chiesto
a ciascuno dei successivi datori di lavoro
di tener conto dell’operato del
precedente (cd. conguaglio), nella casella
in esame occorre indicare la somma delle
ritenute riportate al punto 5 dei diversi
CUD 2013 o dei CUD 2012. |
|
In presenza di un CUD 2013 o di un CUD 2012 che
certifichi anche o esclusivamente redditi derivanti
da compensi per lavori socialmente utili, vedere
il paragrafo dedicato nella casella "Reddito".
I lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno
fruito della sospensione delle ritenute per effetto
delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali,
devono comunque indicare gli importi totali delle
stesse comprensivi di quelle non operate per effetto
dei provvedimenti di sospensione. Devono indicare
inoltre nel rigo F5 del quadro F l’importo
che non è stato trattenuto.
CASELLA Ritenute Addizionale
Regionale (Punto 6 CUD 2013)
Indicare l’ammontare dell’addizionale
regionale trattenuta sui redditi di lavoro dipendente
e assimilati indicati nelle Sez. I e II.
Gli importi sono desumibili dal punto 6 del CUD
2013 o del CUD 2012.
 |
ATTENZIONE |
| Qualora
il lavoratore sia in possesso di soli
redditi di lavoro dipendente derivanti
da diversi rapporti di lavoro intrattenuti
nel corso del 2012, senza che abbia chiesto
a ciascuno dei successivi datori di lavoro
di considerare l’operato del precedente
(cd. conguaglio), nella casella in esame
occorre indicare la somma dell’addizionale
regionale riportata ai punti 6 dei diversi
Cud 2013 o dei diversi CUD 2012. |
|
In presenza di un CUD 2013 o di un CUD 2012 che
certifichi anche, o esclusivamente, redditi derivanti
da compensi per lavori socialmente utili vedere
il paragrafo dedicato nella casella "Reddito".
I lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno
fruito della sospensione dell’addizionale
regionale per effetto delle disposizioni emanate
a seguito di eventi eccezionali, devono comunque
indicare gli importi totali delle stesse comprensivi
di quelle sospese. Devono indicare inoltre nel rigo
F5 del quadro F l’importo che non è stato
trattenuto.
Sezione IV - Ritenute addizionale
comunale all'Irpef
A decorrere dal 1° gennaio 1999 è entrata
in vigore l'addizionale comunale all'Irpef
che si aggiunge a quella regionale.
Per le aliquote dei vari comuni si rimanda al sito
dell'Agenzia delle Entrate.
La legge 269 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)
ha modificato le modalità di versamento dell'addizionale
comunale, introducendo il versamento di un acconto
pari al 30%, calcolato con l'aliquota del nuovo
anno sulla base imponibile dell'anno precedente.
Questo significa che nel modello 730/2013 verrà
ricalcolata sia l'addizionale comunale relativa
ai redditi del 2012, sia l'acconto per i redditi
2013.
L'addizionale comunale è trattenuta dal
sostituto d'imposta come avviene per la regionale.
Per i lavoratori dipendenti e assimilati che abbiano
cessato il rapporto di lavoro prima della delibera
dell'aliquota da parte del comune, l'importo dovuto
per il 2012 deve essere determinato in sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso
periodo d'imposta.
 |
ATTENZIONE |
| Per l'addizionale
comunale valgono le stesse regole di esenzione
elencate per l'addizionale regionale. |
|
 |
ATTENZIONE |
| L'addizionale
comunale, così come l'Irpef, non
è deducibile da alcuna imposta,
tassa o contributo. |
|
CASELLA Ritenute acconto Addizionale
Comunale 2012 (Punto 10 CUD 2013)
Nel rigo C11 indicare l'acconto dell'addizionale
comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati nelle Sezioni I e II, che si trovano al
punto 10 del CUD 2013 o del CUD 2012.
CASELLA Ritenute saldo Addizionale
Comunale 2012 (Punto 11 CUD 2013)
Nel rigo C12 indicare il saldo dell'addizionale
comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati nelle Sezioni I e II (importo indicato
al punto 11 del CUD 2013 o del CUD 2012).
CASELLA Ritenute acconto Addizionale
Comunale 2013 (Punto 13 CUD 2013)
Nel rigo C13 indicare l'acconto dell'addizionale
comunale per l'anno 2013 sui redditi di lavoro dipendente
e assimilati rilevabili dal punto 13 del CUD 2013
o del CUD 2012.
 |
ATTENZIONE |
| I lavoratori
dipendenti ed i pensionati che hanno fruito
della sospensione dell'addizionale comunale
all'Irpef per effetto delle disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali,
devono comunque indicare gli importi totali
delle stesse comprensivi di quelle sospese.
Devono indicare inoltre nel rigo F5 del
quadro F l'importo che non è stato
trattenuto. |
|
Sezione V - Personale sicurezza, difesa e soccorso
Questa sezione è riservata al personale
del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
per il quale è stata prevista una riduzione
dellimposta sul reddito delle persone fisiche
(art. 4, c. 3, del decreto legge n.185/2008 come
modificato dallart.1 comma 47 della legge
n.220/2010). Lagevolazione prevista dal DPCM
del 25/05/2012 non può essere superiore ad
euro 145,75 e spetta solo ai lavoratori del predetto
comparto che nellanno 2011 hanno percepito
un reddito di lavoro dipendente non superiore a
35.000,00 euro.
La detrazione dimposta viene determinata
dal sostituto dimposta sul trattamento economico
accessorio erogato e indicata nei punti 118 e 119
del CUD 2013 o del CUD 2012, in modo che il contribuente
ne possa fruire in sede di dichiarazione.
Per il personale volontario non in servizio permanente
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie,
delle scuole e degli istituti di istruzione dello
stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la
riduzione dimposta è determinata sulla
metà del trattamento economico complessivamente
percepito.
CASELLA Detrazione riconosciuta
di cui al punto 118 del CUD 2013
Nel rigo C14 indicare limporto del punto
118 del CUD 2013 o del CUD 2012. Inpresenza di più
CUD, indicare la somma degli importi presenti nei
punti 118 dei diversi CUD, che non può essere
superiore a 145,75 euro. Il soggetto che presta
assistenza fiscale terrà conto della detrazione
in sede di liquidazione della dichiarazione.
Sezione VI - Altri dati
DATI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
A carico dei contribuenti titolari di un reddito
complessivo superiore a euro 300.000 lordi annui
è previsto un contributo di solidarietà del
3 per cento, da applicarsi sulla parte di reddito
eccedente il predetto importo (art.2, comma 2, del
decreto legge 13 agosto 2011, n.138 e decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2011). Il contributo di solidarietà è deducibile
dal reddito complessivo.
CASELLA Reddito al netto
della riduzione (punto 136 del CUD 2013)
Nella colonna 1 riportare limporto indicato
nel punto 136 del CUD 2013, relativo allammontare
dei trattamenti pensionistici erogati al netto del
contributo di perequazione applicato in base allart.18,
comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98.
CASELLA Contributo di solidarietà
trattenuto (punto 138 del CUD 2013)
Nella colonna 2 riportare limporto indicato
nel punto 138 del CUD 2013, relativo allammontare
del contributo di solidarietà trattenuto
dal sostituto dimposta.
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i
redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti
in Italia:
a) prodotti in un paese
estero con il quale non esiste convenzione contro
le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese
estero con il quale esiste convenzione contro le
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi
devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia
sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese
estero con il quale esiste convenzione contro le
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi
devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente
in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente
ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero
a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165
del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se
i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche
nello Stato estero di erogazione, il contribuente,
residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito
d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate
nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità
estera competente in base alle procedure da questa
stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le
modalità di tassazione che riguardano gli stipendi,
i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti
residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi
nell’elenco o provenienti da altri paesi è
necessario consultare le singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un
datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni
(ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio,
Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera
e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva
in Italia quando esistono contemporaneamente le
seguenti condizioni:
-
il lavoratore residente in Italia presta la
sua attività nel Paese estero per meno di 183
giorni;
-
le remunerazioni sono pagate da un datore di
lavoro residente in Italia;
-
l’onere non è sostenuto da una stabile
organizzazione o base fissa che il datore di
lavoro ha nell’altro Stato.
Riguardo ai “183 giorni”, il
Ministero delle Finanze, aderendo alle indicazioni
dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico) ha disposto l’adozione
del sistema denominato “metodo dei giorni
di presenza fisica”.
In base a tale metodo nel computo dei “183
giorni” vanno inclusi:
-
le frazioni di giorno, il giorno d’arrivo
e quello di partenza, nonché, se trascorsi nello
Stato in cui l’attività viene esercitata,
i sabati e le domeniche e i giorni festivi;
-
i giorni di ferie goduti nello Stato in cui
l’attività lavorativa viene esercitata:
* prima dell’esercizio dell’attività;
* durante l’esercizio dell’attività;
* dopo la cessazione dell’attività;
-
le brevi interruzioni (anche dovute a scioperi)
all’interno dello stato in cui le attività
sono svolte;
-
i congedi per malattia, a meno che tale malattia
non impedisca alla persona di lasciare il paese
quando avrebbe avuto, altrimenti, diritto ad
essere ivi esonerata dall’imposizione
dalle imposte sui redditi di lavoro dipendente;
-
i giorni trascorsi nel paese ove è svolta l’attività,
per le seguenti ragioni:
* decesso o malattia di un familiare;
* interruzione dovuta a scioperi o serrate;
* interruzione dovuta a ritardi delle consegne.
Si devono invece escludere:
-
la durata del tempo trascorso nel paese ove
è svolta l’attività, in transito tra due
luoghi situati al di fuori di detto paese, se
la durata è inferiore a 24 ore;
-
i giorni di ferie passati al di fuori del paese
in cui sono esercitate le attività;
-
le brevi interruzioni (per qualsiasi motivo
avvengano) che hanno luogo al di fuori del paese
in cui si esercita l’attività.
 |
ATTENZIONE |
L’espressione
“stabile organizzazione” designa
una sede fissa di affari in cui l’impresa
esercita in tutto o in parte la sua attività.
Comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio, una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione;
- un cantiere di costruzione o di
montaggio la cui durata oltrepassa
i dodici mesi.
|
|
2. Redditi prodotti all’estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più
esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione
dell’art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR.
Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell’art.
51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco
di dodici mesi soggiornano nello stato estero per
un periodo superiore a 183 giorni, è determinato
sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali. Per lanno 2012,
si fa riferimento al DM pubblicato sulla G.U. n.
300 del 24/12/2012
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato
all’estero per più di 183 giorni sono considerati
residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in
Italia i propri legami familiari ed il centro dei
propri interessi patrimoniali e sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio
dello stato derivanti da lavoro dipendente prestato
all’estero, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed
in altri Paesi limitrofi, per gli anni 2012 e 2013,
sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente
6.700,00 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate
alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato
l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero,
compresa quindi la quota esente, all’ufficio
che eroga la prestazione per la valutazione della
propria situazione economica.
 |
ATTENZIONE |
| Se il
soggetto è fiscalmente residente all’estero,
il reddito prodotto nel paese straniero
non è sottoposto a tassazione in Italia.
Il contribuente deve essere in grado di
dimostrare il suo reale trasferimento
all’estero con ogni mezzo di prova
documentabile. |
|
3. Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente
pubblico o privato di uno Stato estero a seguito
del lavoro prestato e percepite da un residente
in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni
contro le doppie imposizioni sul reddito, in base
alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate
in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni
pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato
o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un ente locale. In linea generale tali pensioni
sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti,
istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri
preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
In linea generale tali pensioni sono imponibili
soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni
contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate
ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici
e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate
a tassazione:
-
Argentina – Regno Unito – Spagna
– Stati Uniti – Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate
a tassazione solo in Italia se il contribuente
ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione
solo in Italia.
-
Belgio – Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate
a tassazione solo in Italia se il contribuente
ha nazionalità esclusivamente italiana e non
anche estera. Se il contribuente ha anche la
nazionalità estera la pensione viene tassata
solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione
solo in Italia.
-
Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese
sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia
le stesse sono assoggettate a tassazione solo
in Italia se il contribuente ha la nazionalità
italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo
una regola generale, solo in Italia, tuttavia
le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia
indica come pensioni pagate in base alla legislazione
di “sicurezza sociale” sono imponibili
in entrambi gli Stati.
-
Australia
Sia le pensioni pubbliche che le pensioni
private sono assoggettate a tassazione solo
in Italia.
-
Canada
Sia le pensioni pubbliche che quelle private
sono assoggettate a tassazione solo in Italia
se l’ammontare non supera il più elevato
dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi
o l'equivalente in euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono
tassabili sia in Italia che in Canada e in Italia
spetta il credito per l’imposta pagata
in Canada in via definitiva.
-
Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo
in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità
svizzera; in caso contrario sono tassate solo
in Italia. Le pensioni private sono tassate
solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte
dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia
e per i superstiti (rendite AVS) non devono
essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
4. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite
da contribuenti residenti in Italia, a meno che
non sia prevista un’ esenzione specifica,
quale ad esempio quella stabilita per le borse di
studio corrisposte dalle Università ed Istituti
di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989,
n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica
generalmente anche sulla base delle Convenzioni
per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad
esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito
e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente
residente in Italia soggiorna per motivi di studio
in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato
da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile
soltanto in Italia; se invece la borsa di studio
è pagata da un soggetto residente nello Stato estero
di soggiorno, quest’ultimo può tassare il
reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche
in Italia e chiedere il credito per l’imposta
pagata all’estero.
QUADRO D - ALTRI REDDITI
Indicazioni generali
In questo quadro andranno indicate le seguenti
categorie di reddito:
-
redditi di capitale (Sez. I: Righi D1 –
D2);
-
redditi derivanti da attività assimilate
al lavoro autonomo (Sez. I: Rigo D3);
-
redditi diversi (Sez. I: Rigo D4);
-
redditi derivanti da attività occasionale
o da obblighi di fare, non fare e permettere
(Sez. I: Rigo D5)
-
redditi soggetti a tassazione separata (Sez.
II: Righi D6– D7)
Sezione I – Redditi di
capitale, lavoro autonomo e redditi diversi
Redditi di capitale
Sono considerati redditi di capitale, i frutti
che scaturiscono dall’ impiego a qualsiasi
titolo del capitale finanziario, cioè quelli che
si producono per il semplice fatto che esiste un
capitale sottostante che genera reddito. Ad esempio,
se un risparmiatore sottoscrive un titolo e lo possiede
fino alla scadenza, ha impiegato un capitale realizzando
un reddito di capitale pari ai relativi interessi,
(dividendi azionari).
Devono inserire nella dichiarazione dei redditi
(730 o Unico) i proventi percepiti solo i contribuenti
che detengono partecipazioni qualificate. I dati
devono essere estrapolati dalla certificazione degli
utili che viene rilasciata obbligatoriamente dalle
società emittenti o dai soggetti intermediari.
 |
ATTENZIONE |
| In questo
quadro non devono essere dichiarati i
redditi di capitale soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta o
ad imposta sostitutiva. |
|
Ai fini della determinazione e del versamento delle
relative imposte, i contribuenti che presentano
il Mod. 730 devono compilare anche il quadro RM
del Modello UNICO 2013 Persone Fisiche, se nel 2012
hanno percepito redditi di capitale di fonte estera,
sui quali non siano state applicate le ritenute
a titolo d’imposta nei casi previsti dalla
normativa italiana, oppure interessi, premi e altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari pubblici
o privati per i quali non sia stata applicata l’imposta
sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1°Aprile 1996,
n. 239.
Redditi diversi di natura finanziaria: Capital
gains, investimenti e attività finanziarie all’estero,
titoli e valute estere
Per indicare una Plusvalenza, si fa ormai spesso
riferimento al termine inglese Capital Gain. Si
ha una plusvalenza, o guadagno in conto capitale,
in occasione della vendita di un’attività
finanziaria. E' la parte del rendimento totale ascrivibile
alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo
di vendita. Ad esempio, se il risparmiatore, vende
un titolo può realizzare un guadagno in conto capitale
(capital gain) se dalla vendita ottiene una somma
superiore al prezzo di sottoscrizione dello stesso.
Secondo la legislazione italiana i capital gains
sono soggetti a tassazione. In particolare è data
la possibilità di scegliere tra un regime di tassazione
alla fonte attraverso l’applicazione dell’imposta
sostitutiva (aliquota 12,5%) direttamente dagli
intermediari finanziari appositamente autorizzati
(risparmio gestito) o, in alternativa, direttamente
dal contribuente attraverso la dichiarazione dei
redditi, (regime di dichiarazione).
Come già anticipato nei capitoli precedenti, ricordiamo
che per quanto riguarda le eventuali plusvalenze
realizzate (capital gain) o altri redditi di
natura finanziaria, il contribuente che presenta
il Modello 730, è tenuto a compilare anche il quadro
RT del Mod. UNICO 2013 Persone fisiche per
effettuare la determinazione e il versamento dell’imposta
sostitutiva dovuta:
-
se nel 2012 ha realizzato plusvalenze derivanti
da partecipazioni non qualificate, escluse quelle
derivanti dalla cessione di partecipazioni in
società residenti in paesi o territori
a fiscalità privilegiata, i cui titoli
non siano negoziati in mercati regolamentati
ed altri redditi di natura finanziaria, nel
caso in cui non abbia optato per il regime amministrato
o gestito;;
- se nel 2012 ha realizzato solo minusvalenze
derivanti da partecipazioni qualificate e/o non
qualificate e perdite relative ai rapporti di
cui possono derivare altri redditi diversi di
natura finanziaria e intende riportarle negli
anni successivi.
 |
ATTENZIONE |
| Possono
presentare, in aggiunta al modello 730
il quadro RT i contribuenti che nel 2012
hanno realizzato solo minusvalenze derivanti
da partecipazioni qualificate e/o non
qualificate e perdite relative ai rapporti
da cui possono derivare altri redditi
diversi di natura finanziaria ed intendono
riportarle negli anni successivi. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Il contribuente
che si avvale dell’assistenza fiscale
e che nel 2012 ha, invece, detenuto investimenti
all’estero ovvero attività estere
di natura finanziaria per un importo superiore
a € 10.000 euro, oltre al Mod. 730
deve presentare anche l’apposito
modulo UNICO RW 2013. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Il quadro
RM e RT e il modulo RW devono essere presentati
agli uffici competenti nei modi e nei
termini previsti per il Mod. UNICO 2013
Persone fisiche. |
|
Premessa
I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per la
dichiarazione degli utili che concorrano a formare
il reddito complessivo del contribuente, derivanti
dalla partecipazione al capitale di società ed enti
soggetti all’Ires (Imposta sul Reddito delle
Società) e quelli distribuiti da società ed enti
esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri
redditi di capitale, percepiti nel 2012, indipendentemente
dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni
di natura qualificata o partecipazioni di natura
non qualificata in società residenti in paesi o
territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli
non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno
esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO)
i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione
degli utili o desumibili da altra documentazione,
rilasciata dalle società emittenti,italiane o estere,
o dai soggetti intermediari.
Rigo D1 Utili, ed altri proventi
equiparati
Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri
proventi equiparati corrisposti da società di capitali
o enti commerciali, residenti e non residenti in
qualunque forma corrisposti, riportati nell’apposita
certificazione.
Tra gli utili e i proventi da indicare ci sono
anche quelli derivanti da contratti di associazione
in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui
l’apporto dell’associato sia costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro ovvero
quelli derivanti dai contratti di cointeressenza
(ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone
o aziende a unoperazione economica, che implica
la condivisione di utili e perdite) e quelli conseguiti
in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante
o di liquidazione anche concorsuale di società ed
enti. I redditi di capitale concorrono alla formazione
della base imponibile e dovranno essere indicati
nella dichiarazione dei redditi nella misura del
49,72% solo se derivanti da utili prodotti a partire
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, oppure nella misura del 40 per cento
se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2007.
CASELLA Tipo di reddito
Nella prima colonna bisogna indicare:
-
il codice 1, in caso di utili e altri
proventi equiparati di natura qualificata corrisposti
da imprese residenti in Italia ovvero residenti
o domiciliate in Stati o Territori aventi un
regime fiscale non privilegiato formatisi con
utili prodotti fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2007;
-
il codice 2, in caso di utili e di proventi
equiparati di natura qualificata corrisposti
da imprese residenti o domiciliate in Stati
o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;
-
il codice 3, in caso di utili e di altri
proventi equiparati di natura non qualificata
provenienti da imprese residenti o domiciliate
in Stati o Territori aventi un regime fiscale
privilegiato, i cui titoli non sono negoziati
in mercati regolamentati.
Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi
che andrebbero indicati con il cod. 3, ma per
i quali sia stato rilasciato parere favorevole
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di
interpello proposto ai sensi dell’art.
167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno
essere indicati nella sezione V del quadro RM
del Mod. Unico.
-
il codice 4, in caso di utili e degli
altri proventi che andrebbero indicati con il
cod. 2, ma per i quali sia stato rilasciato
parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate
a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art.
167, comma 5, del Tuir.
-
il codice 5, in caso di utili e di altri
proventi equiparati corrisposti da imprese residenti
in Italia ovvero in Stati aventi un regime fiscale
non privilegiato formatisi con utili prodotti
a partire dallesercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007.
- il codice 6, in caso di utili e di altri
proventi prodotti a partire dallesercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
che andrebbero indicati con il codice 2, ma per
i quali è stato rilasciato parere favorevole
dallAgenzia delle Entrate a seguito di interpello
proposto ai sensi dellart. 167, comma 5
del Tuir.
CASELLA Redditi
Nella colonna 2 bisogna indicare:
-
il 40% della somma degli utili e degli
altri proventi equiparati corrisposti nell’anno
2012 derivanti da utili prodotti fino allesercizio
in corso al 31 dicembre, e desumibili dalla
relativa certificazione degli utili ai punti
28, 30, 32 e 34, se è stato indicato il
codice 1 o 4 nella colonna 1;
-
il 49,72% della somma degli utili e
degli altri proventi equiparati corrisposti
nellanno 2012 e derivanti da utili prodotti
a partire dallesercizio in corso al 31
dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione
degli utili ai punti 29, 31 e
33, se è stato indicato il codice
5 o 6 nella colonna 1.
-
il 100% della somma degli utili e degli
altri proventi equiparati corrisposti nell’anno
2012 da imprese residenti o domiciliate in Stati
o Territori aventi un regime fiscale privilegiato
(cosiddetta Black list), desumibili dalla relativa
certificazione degli utili ai punti da 28
a 34, se è stato indicato il codice 2
o 3 nella colonna 1.
 |
ATTENZIONE |
| L’indicazione
del dato è obbligatoria. Se è stato indicato
almeno uno degli altri dati richiesti
dal rigo, l’omissione del valore
“Reddito” non consente di
liquidare le imposte. |
|
CASELLA Ritenute
Nella colonna 4 bisogna indicare l’importo
complessivo delle ritenute d’acconto subite,
rilevabili dal punto 38 della certificazione.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
in cui al percipiente sia stata rilasciata
più di una certificazione da inserire
nel rigo D1 con lo stesso codice, è necessario
sommare i singoli importi relativi agli
utili e alle ritenute riportati nelle
singole certificazioni. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
in cui siano stati percepiti utili e/o
proventi per i quali è necessario indicare
diversi codici, occorrerà compilare distinti
righi. |
|
Trattamento fiscale degli “Utili prodotti
all’Estero”
Per “utili prodotti all’estero”
e percepiti da residenti in Italia si intendono
quelli distribuiti o comunque provenienti da società
o enti residenti all’estero.
L’importo da inserire è quello degli utili
e proventi equiparati se relativo a partecipazioni
qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate
all’estero a titolo definitivo e in Italia
a titolo d’acconto. Tale importo è desumibile
dai punti da 28 a 34 della certificazione
relativa agli utili e ai proventi equiparati corrisposti
nel 2012.
In linea generale, va ricordato che il regime fiscale
attualmente in vigore nella maggioranza dei paesi
europei riguardante la tassazione dei redditi prodotti
all’estero da residenti, si ispira al cosiddetto
“principio della residenza”,
secondo cui il reddito è tassato nel Paese di residenza
dell’investitore.
Sugli utili di fonte estera spetta il credito
d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Precisamente:
-
tale credito d’imposta consiste nella
detrazione dalle imposte dovute in Italia e
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle
imposte pagate all’estero in via definitiva
sui redditi ivi prodotti;
-
la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi
prodotti all’estero concorrono a formare
il reddito complessivo dichiarato;
-
la detrazione spetta fino a concorrenza della
quota dell’imposta italiana corrispondente
al rapporto tra i redditi prodotti all’estero
e il reddito complessivo dichiarato;
-
la detrazione va richiesta, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui le imposte estere
sono state pagate a titolo definitivo.
I redditi di fonte estera devono essere indicati
nel rigo D1.
Utili provenienti da stati con regime fiscale
non privilegiato prodotti fino al 31/12/2007
- Nella colonna 1 “tipo di reddito”,
andrà inserito il codice 1.
- Nella colonna 2 “reddito”,
il 40% degli utili come dai punti 28,
30, 32 e 34 della certificazione.
- Nella colonna 4 “ritenute”,
il punto 38 della certificazione.
Utili provenienti da stati con regime fiscale
privilegiato
- Nella colonna 1 “tipo di reddito”,
andrà inserito il codice 2 o 3.
- Nella colonna 2 “reddito”
il 100% degli utili come dai punti da 28 a
34 della certificazione.
- Nella colonna 4 “ritenute”,
il punto 38 della certificazione.
Utili provenienti da stati con regime fiscale
non privilegiato prodotti successivamente al 31/12/2007
- Nella colonna 1 “tipo di reddito”,
andrà inserito il codice 5 o 6.
- Nella colonna 2 “reddito”
il 49,72% degli utili come dai punti 29, 31
e 33 della certificazione.
- Nella colonna 4 “ritenute”,
il punto 38 della certificazione.
In entrambi i casi nel quadro G, rigo G4, va inserito
lo stesso importo riportato nel rigo D1 come dividendo
lordo, e nella casella “imposta pagata all’estero”
le ritenute effettuate nel Paese estero segnalate
al punto 40 della certificazione.
In base a tali dati il Caf, o il sostituto d’imposta,
potrà procedere al calcolo del credito d’imposta
spettante.
Per gli utili prodotti all’estero da società
o enti residenti all’estero e percepiti da
residenti in Italia, qualora il prelievo fiscale
sia stato effettuato nell’altro Stato in misura
eccedente l’aliquota prevista dall’eventuale
Convenzione contro la doppia imposizione, la maggiore
imposta subita non può essere recuperata attraverso
il credito d’imposta, ma con apposita istanza
di rimborso da presentare alle autorità fiscali
estere. Pertanto, in questi casi, il contribuente
può usufruire, presentando la dichiarazione dei
redditi, esclusivamente del credito d’imposta
sulla base delle aliquote convenzionali riportate
nella tabella seguente.
| TABELLA:
Aliquota convenzionale massima applicabile
sui dividendi esteri |
|
Paesi
|
Aliquota
massima
|
|
Albania, Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia,,
Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania,
Federazione Russa, Serbia Montenegro,
Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria,
Uzbekistan, Venezuela
|
10%
|
|
Algeria, Argentina,
Azerbaijan, Australia, Austria, Bangladesh,
Belgio, Bielorussia, Brasile,Cipro,
Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador,
Estonia, Filippine, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda,
Israele, Kazakistan, Khirgisistan, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico,,
Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia,
Spagna, Sri Lanka,, Sud Africa, Svezia,
Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan,
Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam
e Zambia
|
15%
|
|
Costa d’Avorio
|
15-18%
|
|
Emirati Arabi,
Moldavia
|
5-15%
|
|
Grecia
|
15-35%
|
|
Malta
|
0-15%
|
|
Mauritius
|
15-40%
|
|
Georgia, Siria,
Arabia Saudita, Armenia, Oman
|
5-10% *
|
|
Ghana, Lettonia,
Islanda, Bielorussia, Slovenia. Qatar,
Stati Uniti
|
5-15% *
|
|
Thailandia
|
15-20% *
|
|
India, Pakistan
|
25%
|
|
Trinidad e Tobago
|
20%
|
 |
|
* Per le particolarità consultare
lappendice delle Istruzioni Ministeriali 730/2013.
Utili provenienti da paesi o territori aventi
un regime fiscale privilegiato.
Gli utili provenienti da società residenti in paesi
e territori a regime fiscale privilegiato concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile,
contrariamente alla generalità dei casi in cui gli
utili concorrono solo per il 40% o 49,72%.
Tuttavia, anche qualora la società emittente sia
residente in uno dei predetti Stati o territori
gli utili concorrono alla formazione del reddito
per il 40% se, tramite l’esercizio dell’interpello,
sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni
di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo
87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni
non sia stato conseguito, sin dall’inizio
del periodo di possesso, l’effetto di localizzare
i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti
a regimi fiscali privilegiati.
Gli utili provenienti da soggetti non residenti
non concorrono alla formazione del reddito se sono
già stati imputati al socio residente in Italia
sulla base della normativa antielusiva sulle società
estere controllate (cosiddette CFC).
Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd.
“black list”) individua i seguenti Stati
o territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla,
Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda,
Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra,
Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey
(Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong
Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole
Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche,
Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale),
Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein,
Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue,
Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint
Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint
Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole
del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu
(ex Isole Ellice), Vanuatu.
Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi
tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale
privilegiato, limitatamente ad alcune attività i
seguenti Stati:
1. Bahrein, con esclusione
delle società che svolgono attività di esplorazione,
estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2. Emirati Arabi Uniti,
con esclusione delle società operanti nei settori
petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3. Principato di Monaco,
con esclusione delle società che realizzano almeno
il 25% del fatturato fuori dal principato.
Sono infine considerati nella predetta “black
list” anche i seguenti Stati e territori,
limitatamente ai soggetti e alle attività qui sotto
indicate:
1. Angola, con riferimento
alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione
dall’Oil Income Tax, alle società che godono
di esenzioni e riduzioni d’imposta in settori
fondamentali dell’economia angolana e per
gli investimenti previsti dal Foreign Investment
Code;
2. Antigua, con riferimento
alle international business companies, esercenti
le loro attività al di fuori del territorio di Antigua,
quali quelle di cui all’International Business
Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche
e integrazioni, nonché con riferimento alle società
che producono prodotti autorizzati, quali quelli
di cui alla locale legge n.18 del 1975 e successive
modifiche ed integrazioni;
4. Costarica, con riferimento
alle società i cui proventi affluiscono da fonti
estere, nonché con riferimento alle società esercenti
attività di alta tecnologia;
5. Dominica, con riferimento
alle international companies esercenti l’attività
all’estero;
6. Ecuador, con riferimento
alle società operanti nelle Free Trade Zones che
beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui
redditi;
7. Giamaica, con riferimento
alle società di produzione per l’esportazione
che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export
Industry Encourage Act e alle società localizzate
nei territori individuati dal Jamaica Export Free
Zone Act;
8. Kenia, con riferimento
alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9. Lussemburgo, con riferimento
alle società holding di cui alla locale legge del
31 luglio 1929;
11. Mauritius, con riferimento
alle società “certificate” che si occupano
di servizi all’export, espansione industriale,
gestione turistica, costruzioni individuali e cliniche
che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta,
alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12. Portorico, con riferimento
alle società esercenti attività bancarie ed alle
società previste dal Puerto Rico Tax Incentives
Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development
Act del 1993;
13. Panama, con riferimento
alle società i cui proventi affluiscono da fonti
estere, secondo la legislazione di Panama, alle
società situate nella Colon Free Zone e alle società
operanti nelle export Processing Zones;
14. Svizzera, con riferimento
alle società non soggette alle imposte cantonali
e municipali, quali le società holding, ausiliarie
e “di domicilio”;
15. Uruguay, con riferimento
alle società esercenti attività bancarie e alle
holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
Rigo D2 Altri redditi di capitale
In questo rigo vanno riportati gli altri redditi
di capitale, percepiti, al lordo delle eventuali
ritenute a titolo di acconto.
CASELLA Tipo di reddito
Nella colonna 1 va indicato:
-
il codice 1 in caso di interessi e di
altri proventi derivanti da capitali dati a
mutuo e da altri contratti (depositi e conti
correnti), compresa la differenza tra la somma
percepita alla scadenza e quella data a mutuo
o in deposito ovvero in conto corrente. Si precisa
che tali interessi si presumono percepiti, salvo
prova contraria, alle scadenze e nella misura
pattuita e che, nel caso in cui le scadenze
non risultino stabilite per iscritto, gli interessi
si presumono percepiti per l’ammontare
maturato nel periodo d’imposta.
Se la misura degli interessi non è determinata
per iscritto, gli stessi devono essere calcolati
al saggio legale.
-
il codice 2 in caso di rendite perpetue
dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento
di un immobile o per la cessione di un capitale,
oppure imposte quali oneri al donatario (art.1861
c.c.) e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi
titolo dovute, anche se disposte per testamento
(art.1869 c.c.);
-
il codice 3 in caso di compensi percepiti
per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni)
o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore
di terzi;
-
il codice 4 in caso di redditi corrisposti
dalle società o dagli enti che hanno per oggetto
la gestione, nell’interesse collettivo
della pluralità di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro o beni affidati
da terzi o provenienti dai relativi investimenti,
compresa la differenza tra l’ammontare
ricevuto alla scadenza e quello affidato in
gestione. Devono essere inoltre inclusi i proventi
derivanti da organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di diritto estero conformi
alle direttive comunitarie;
-
il codice 5 in caso di altri interessi,
esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi
da quelli sopra indicati e ogni altro provento
in misura definitiva derivante dall’impiego
di capitale, nonché degli altri proventi derivanti
da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego
del capitale esclusi i rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi
e negativi in dipendenza di un evento incerto,
nonché dei proventi derivanti da operazioni
di riporto e pronti contro termine su titoli
che concorrono a formare il reddito complessivo
del contribuente, ovvero dei proventi derivanti
dal mutuo di titoli garantito che concorrono
a formare il reddito complessivo del contribuente.
In questo rigo vanno, altresì, indicati gli
interessi di mora e per dilazione di pagamento
relativi a redditi di capitale;
-
il codice 6, in caso di proventi conseguiti
in sostituzione dei redditi di capitale, anche
per effetto della cessione dei relativi crediti,
e delle indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita dei redditi stessi;
-
il codice 7, in caso di utili derivanti
da contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza di cui all’art. 44, c.
1 lett. f), del Tuir se dedotti dall’associante
in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente
alla riforma dell’imposizione sul reddito
delle società di cui al D. Lgs. 344/03.
- il codice 8, in caso di redditi imputati
per trasparenza dai fondi immobiliari diversi
da quelli di cui al comma 3 dellart.32 del
decreto legge 31 maggio n.78, come modificato
dallart.8 del decreto legge 13 maggio 2011,
n.70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati
nel suddetto comma 3, che possiedono quote di
partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo.
I redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti
o dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo
di durata è inferiore a cinque anni, devono essere
dichiarati nel presente quadro; qualora invece il
periodo di durata sia superiore a cinque anni, i
predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo
D7, con il codice 8 e assoggettati a tassazione
separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria).
CASELLA Redditi
Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo
relativo alla tipologia di reddito indicato.
CASELLA Ritenute
Indicare nella colonna 4 l’importo
totale delle ritenute d’acconto subite.
 |
ATTENZIONE |
| Se sono
stati percepiti proventi per i quali è
necessario indicare diversi codici occorrerà
compilare distinti prospetti. |
|
Rigo D3 Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo
In questo rigo vanno indicati i redditi derivanti
da altre attività di lavoro autonomo, che
essendo carenti di alcune peculiarità proprie
del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.
Per tali compensi sono previste delle detrazioni
dallimposta lorda che, se spettanti, verranno
riconosciute dal soggetto che presta lassistenza
fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche
poiché la loro determinazione dipende dalla
situazione reddituale del contribuente
|
Reddito
complessivo
|
Importo
detrazione
|
|
Non superiore a 4.800 €
|
1.104 €
|
|
Compreso tra 4.801 e 55.000
€
|
1.104x(55.000-reddito complessivo)/50.200
|
|
Oltre 55.000 €
|
0
|
Nel reddito complessivo è compreso anche
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare
secca sulle locazioni,
I coefficienti risultanti dai rapporti contenute
nelle formule vanno assunti nelle prime quattro
cifre decimali e arrotondati con il sistema del
troncamento
CASELLA Tipo di reddito
In tale casella deve essere indicato il tipo
di reddito, dichiarato nel rigo in esame, contraddistinto
dai seguenti codici numerici:
Tipo di reddito: 1. (rigo
D3)
Per i proventi, in denaro o in natura, percepiti
nel periodo d’imposta (anche sotto forma di
partecipazione agli utili) derivanti all’autore
o all’inventore dall’utilizzazione economica
di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
e simili, quali:
In sostanza si tratta dei compensi,
compresi i canoni, relativi alla cessione di opere
e invenzioni, tutelati dalle norme sul diritto
d’autore, conseguiti anche in via occasionale.
 |
ATTENZIONE |
|
I compensi elencati vanno indicati
al lordo della riduzione forfetaria
spettante nella misura del 25% per questi
redditi. Per i contribuenti di età
inferiore a 35 anni la riduzione verrà
operata nella misura del 40% e non del
25%.
|
|
Tipo di reddito 2. (rigo
D3)
I compensi derivanti dall’attività di
levata protesti esercitata dai segretari comunali.
Tipo di reddito 3. (rigo
D3)
I redditi derivanti dai contratti di associazione
in partecipazione agli utili se l’apporto
è costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e
ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
in cui si debbano indicare due o più codici
a seguito di differenti tipologie di reddito
da dichiarare, il contribuente deve necessariamente
utilizzare tanti modelli 730 aggiuntivi
quante sono le tipologie di reddito da
indicare nello stesso rigo. Nel caso in
cui, invece, si debbano indicare più redditi
dello stesso tipo aventi lo stesso codice
si deve compilare un unico rigo effettuando
la somma algebrica delle diverse prestazioni.
|
|
 |
ATTENZIONE |
| L’indicazione
del dato è obbligatoria. Se è stato indicato
almeno uno degli altri dati richiesti
dal rigo, l’omissione del valore
“Tipo di reddito” non consente
di liquidare le imposte. |
|
CASELLA Redditi
Indicare l’importo del reddito percepito
nel corso del 2012 al lordo delle ritenute subite,
rilevabile dalla certificazione dei compensi
rilasciata dal sostituto d’imposta oppure,
se contenenti i dati necessari, dalle lettere di
accompagnamento dei compensi, rilasciate dagli stessi
sostituti d’imposta.
 |
ATTENZIONE |
| L’importo
dei compensi deve essere indicato al lordo
della relativa deduzione forfetaria prevista
per tali tipologie di redditi. |
|
 |
ATTENZIONE |
| L’indicazione
del dato è obbligatoria. Se è stato indicato
almeno uno degli altri dati richiesti
dal rigo, l’omissione del valore
“Somme percepite” non consente
di liquidare le imposte. |
|
CASELLA Ritenute
Indicare l’importo delle ritenute di acconto
subite, comprovate da idonea documentazione rilasciata
dal sostituto d’imposta.
Rigo D4 Redditi diversi
CASELLA Tipo di reddito
In tale casella deve essere indicato il tipo
di reddito, dichiarato nel rigo in esame, contraddistinto
dai seguenti codici numerici:
Tipo di reddito 1. (rigo
D4)
Da utilizzare per indicare i corrispettivi
percepiti per la vendita, anche parziale, dei
terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione
dei terreni o dell’esecuzione di opere intese
a rendere i terreni stessi edificabili.
 |
ATTENZIONE |
|
LOTTIZZAZIONE
In merito alla nozione tecnica di “lottizzazione”
si precisa che costituisce lottizzazione
non il mero frazionamento dei terreni,
ma qualsiasi utilizzazione del suolo
che, indipendentemente dal frazionamento
fondiario e dal numero dei proprietari,
preveda la realizzazione contemporanea
o successiva di una pluralità di edifici
a scopo residenziale, turistico o industriale
e, conseguentemente, comporti la predisposizione
delle opere di urbanizzazione occorrenti
per le necessità primarie e secondarie
dell’insediamento. Assume rilievo
ogni operazione obiettivamente considerata
di lottizzazione o di esecuzione di
opere per l’edificabilità di terreni,
anche se realizzata al di fuori o in
contrasto con i vincoli urbanistici.
Inoltre definisce una qualsiasi trasformazione
urbanistica o edilizia dei terreni anche
quando tale trasformazione viene predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita,
o atti equivalenti, del terreno in lotti
che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura
del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l’ubicazione o l’eventuale
previsione di opere di urbanizzazione
ed in rapporto ad elementi riferiti
agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
|
|
Tipo di reddito 2. (rigo
D4)
Per i corrispettivi percepiti per la cessione
a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi
i terreni agricoli) o costruiti da non più di 5
anni, con esclusione di quelli acquisiti per
successione e delle unità immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra
l’acquisto o la costruzione e la cessione
sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari.
In caso di cessione a titolo oneroso di immobili
ricevuti per donazione ai fini della individuazione
del periodo di cinque anni occorre far riferimento
alla data di acquisto o costruzione degli immobili
da parte del donante.
 |
ATTENZIONE |
| I corrispettivi
delle cessioni non vanno indicati se sulle
plusvalenze realizzate è stata applicata
e versata a cura del notaio, all’atto
della cessione, l’imposta sostitutiva. |
|
Tipo di reddito 3. (rigo
D4)
Per i proventi derivanti dalla concessione
in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili
nonché dall’affitto, locazione, noleggio o
concessione in uso di veicoli, macchine e altri
beni mobili.
Tipo di reddito 4. (rigo
D4)
Per i redditi di natura fondiaria non
determinabili dal catasto (censi, decime, quartesi,
livelli, altri redditi consistenti in prodotti del
fondo e commisurati ai prodotti stessi) compresi
quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.
Tipo di reddito 5. (rigo
D4)
Per i redditi dei terreni e fabbricati situati
all’estero.
 |
ATTENZIONE |
| Queste
tipologie di redditi sono catalogate ai
sensi dell’art. 70 del Tuir, come
“redditi diversi” e devono
essere indicati nel presente quadro. |
|
La regola generale in materia è che:
-
se l’immobile non è soggetto ad imposizione
nello Stato di ubicazione non deve essere
dichiarato a condizione che il contribuente
non abbia percepito alcun reddito;
-
se, invece, nello Stato estero gli immobili
sono tassabili mediante applicazione di
tariffe d’estimo o in base a criteri similari,
deve essere indicato l’ammontare del reddito
risultante dalla valutazione effettuata nello
Stato estero. In questo caso spetta il credito
d’imposta ai sensi dell’art. 165
del Tuir.
Se il contribuente percepisce un canone di locazione
derivante dall’affitto di immobili situati
all’estero:
-
se il paese estero in cui è ubicato l’immobile
assoggetta ad imposizione il reddito derivante
dalla locazione il contribuente italiano deve
dichiarare tale reddito nella misura di quanto
dichiarato nello stato estero, senza alcuna
deduzione di spesa. In questo caso al contribuente
spetta il credito per le imposte pagate all’estero
(art.165 Tuir);
-
se, invece, il reddito derivante dal canone
di locazione non è soggetto ad imposta sui redditi
nello Stato di ubicazione dell’immobile
il contribuente deve dichiarare l’ammontare
del canone percepito ridotto del 15% a titolo
di deduzione forfetaria delle spese.
Vanno inoltre indicati con questo codice altri
redditi diversi sui quali non sia stata applicata
nessuna ritenuta, come vincite conseguite allestero
per la partecipazione a giochi on line.
Tipo di reddito 6. (rigo
D4)
Per i redditi derivanti dall’utilizzazione
economica di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule e informazioni
relative ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, che sono percepiti
dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es.
eredi e legatari dell’autore o inventore)
o da soggetti che abbiano acquistato a titolo
oneroso i diritti alla loro utilizzazione.
Chi ha acquisito il reddito
a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e
non ha diritto a deduzione di spesa. Chi ha acquistato
il reddito a titolo oneroso deve dichiarare limporto
percepito, ridotto in misura forfettaria del 25%.
Tipo di reddito 7. (rigo
D4)
Indicare qui i redditi percepiti:
-
per le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche direttamente dal CONI, dalle
federazioni sportive nazionali, dall'Unione
Nazionale dell'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e
da qualunque organismo comunque denominato che
persegue finalità sportive dilettantistiche
e da essi riconosciuto;
-
per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa amministrativo gestionale
di natura non professionale resi in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche.
 |
ATTENZIONE |
| Questi
compensi vanno indicati nella dichiarazione
dei redditi solo se superano complessivamente
euro 7.500,00. |
|
Per queste tipologie reddituali è stato stabilito
il seguente regime di tassazione (art.37
L. 342, 21 novembre 2000 e successive modificazioni):
-
i primi euro 7.500,00, complessivamente
percepiti nel periodo di imposta non concorrono
alla formazione del reddito;
-
sugli ulteriori euro 20.658,28 è operata
una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota
del 23%);
-
sulle somme eccedenti, è operata una
ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota
del 23%).
Tale regime impositivo risulta schematizzato come
segue:
 |
|
Limiti
di reddito
|
Imponibilità
|
Ritenuta
|
|
Fino a €
7.500
|
No
|
-
|
|
Oltre €
7.500 Fino a € 28.158
|
Si
|
A titolo d’imposta
|
|
Oltre €
28.158
|
Si
|
A titolo d’acconto
|
 |
|
 |
ATTENZIONE |
| La parte
imponibile assoggettata a ritenuta a titolo
d’imposta concorre alla formazione
del reddito complessivo ai soli fini della
determinazione delle aliquote per scaglioni
di reddito. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Sono
esclusi dall’imposizione fiscale
i rimborsi di spese documentate relative
al vitto, all’alloggio, al viaggio
e al trasporto sostenute in occasione
di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
in cui si debbano indicare due o più codici
a seguito di differenti tipologie di reddito
da dichiarare nel rigo D4, il contribuente
deve necessariamente utilizzare tanti
modelli 730 quante sono le tipologie di
reddito da indicare nel presente rigo. |
|
CASELLA Redditi
Indicare l’importo del reddito percepito
nel corso del 2012 al lordo delle ritenute subite,
rilevabile dalla certificazione dei compensi
rilasciata dal sostituto d’imposta o da idonea
documentazione.
 |
ATTENZIONE |
| Se nella
casella precedente è stato indicato il
tipo di reddito 6 gli acquirenti a titolo
gratuito (ad es. eredi e legatari) devono
indicare il reddito nell’intera
misura; gli acquirenti a titolo oneroso
devono dichiarare l’importo percepito
ridotto della deduzione forfetaria del
25%. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Se nella
casella precedente è stato indicato il
codice 7, riportare le somme percepite
comprensive della franchigia di euro 7.500,00. |
|
 |
ATTENZIONE |
| L’indicazione
del dato è obbligatoria. Se è stato indicato
almeno uno degli altri dati richiesti
dal rigo, l’omissione del valore
“Somme percepite” non consente
di liquidare le imposte. |
|
CASELLA Spese
Indicare le spese specificamente inerenti
la produzione dei redditi contraddistinti
dai codici 1, 2, 3.
 |
ATTENZIONE |
| L’indicazione
del dato con tipo di reddito diverso dai
precedenti non consente di liquidare le
imposte. |
|
Se nella casella “Tipo di reddito”
sono stati indicati i codici 1 o 2 le spese
sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo
di costruzione del bene ceduto, aumentato da ogni
altro costo inerente.
In particolare, per i terreni che costituiscono
oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli
edificabili, se gli stessi sono stati acquistati
oltre 5 anni prima dell’inizio delle citate
operazioni, si assume come prezzo il valore normale
del terreno al quinto anno anteriore.
Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per
i fabbricati costruiti acquisiti a titolo gratuito
si tiene conto del valore normale del terreno alla
data di inizio delle operazioni che danno luogo
a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente
nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno
calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti
nel periodo d’imposta, anche se già sostenute,
con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione
della dichiarazione degli altri importi dei periodi
d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
 |
ATTENZIONE |
Le spese
e gli oneri da indicare nella presente
casella non possono superare in ogni caso
i relativi corrispettivi e, nell’ambito
di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti
per ognuna delle operazioni eseguite.
Il contribuente è tenuto a compilare e
a conservare un apposito prospetto indicante
per ciascuno dei redditi contraddistinti
dai codici 1, 2, 3 per ognuna delle operazioni
eseguite l’ammontare lordo dei corrispettivi,
l’importo delle spese inerenti a
ciascuna delle operazioni stesse e il
reddito conseguito. Questo prospetto,
se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso
all’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate competente. |
|
CASELLA Ritenute
Indicare l’importo delle ritenute di acconto
subite, comprovate dalla certificazione rilasciata
dal sostituto d’imposta o da idonea documentazione.
 |
ATTENZIONE |
| Se nella
casella “Tipo di reddito”
è stato indicato il codice 7, il totale
dell’addizionale regionale trattenuta
deve essere riportato nel quadro F, Sez.
II, colonna 4. |
|
Rigo D5 Redditi derivanti da attività occasionale
o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi
derivanti da attività commerciali o da attività
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere.
CASELLA Tipo di reddito
Indicare:
 |
ATTENZIONE |
| Non devono
esser indicati i compensi percepiti dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente
inabili al lavoro e dagli ascendenti,
per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente rese nei confronti
dell'artista o professionista. |
|
-
il codice 3 per i redditi derivanti dall'assunzione
di obblighi di fare o permettere come la c.d.
indennità di rinuncia percepita, per
la mancata assunzione del personale avviato
al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n.
482).
Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono
state previste delle detrazioni determinate dalla
situazione reddituale del contribuente.
| TABELLA
Detrazioni per i redditi diversi - D5 |
|
REDDITO
COMPLESSIVO
|
IMPORTO
DETRAZIONE
|
|
Non superiore
a 4.800 €
|
1.104 €
|
|
Compreso tra
4.801 e 55.000 €
|
1.104x(55.000-reddito
complessivo)/50.200
|
|
Oltre 55.000
€
|
0
|
|
Nel reddito complessivo è compreso anche
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare
secca sulle locazioni,
I coefficienti risultanti dai rapporti contenute
nelle formule vanno assunti nelle prime quattro
cifre decimali e arrotondati con il sistema del
troncamento
CASELLA Redditi
Indicare il reddito lordo percepito nel 2012.
CASELLA Spese
Indicare le spese specificamente inerenti alla
produzione dei redditi.
 |
ATTENZIONE |
Le spese
e gli oneri da indicare nella presente
casella non possono superare in ogni caso
i relativi corrispettivi e, nell'ambito
di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti
per ognuna delle operazioni eseguite.
Il contribuente è tenuto a compilare
e a conservare un apposito prospetto indicante
per ciascuno dei redditi per ognuna delle
operazioni eseguite l'ammontare lordo
dei corrispettivi, l'importo delle spese
inerenti a ciascuna delle operazioni stesse
e il reddito conseguito. Questo prospetto,
se richiesto, dovrà essere esibito
o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate competente. |
|
CASELLA Ritenute
Nella colonna 4 indicare la ritenuta di acconto
relativa ai redditi dichiarati.
Sezione II - Redditi soggetti
a tassazione separata
Rigo D6 Redditi percepiti da
eredi e legatari
CASELLA Tipo di reddito
Nel rigo D6 devono essere indicati tutti
i redditi percepiti nel 2012 dagli eredi o dai legatari
a causa di morte dell’avente diritto, ad esclusione
dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti
dall’esercizio di arti e professioni. Tra
i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai
legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati,
derivanti dalla partecipazione qualificata in società
di capitali ed enti commerciali o non commerciali,
residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti
da organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive
comunitarie, ovvero dalla partecipazione di natura
non qualificata in società residenti in paesi o
territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli
non sono negoziati in mercati regolamentati, in
qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti
da 28 a 34 della certificazione degli utili
o desumibili da altra documentazione, nonché quelli
conseguiti in caso di recesso, di riduzione del
capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale
di società ed enti. Qualora al percipiente, erede
o legatario, siano state rilasciate più certificazioni
contenenti utili e/o proventi con la medesima codifica,
si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli
importi relativi agli utili, agli altri proventi
equiparati ed altre ritenute, riportati nelle singole
certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o
proventi per i quali è necessario indicare diversi
codici occorrerà compilare distinti prospetti.
Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti
che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute
alla fonte:
-
i ratei di pensione e di stipendio;
-
i trattamenti di fine rapporto e le indennità
equipollenti;
-
gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente
e assimilati;
-
le indennità percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
se il diritto all’indennità risulta da
atto di data certa anteriore all’inizio
del rapporto.
A tal fine specificare:
- il codice 1, in caso
di utili e di altri proventi equiparati di natura
qualificata corrisposti da imprese residenti in
Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o
Territori aventi un regime fiscale non privilegiato
formatisi con utili prodotti fino allesercizio
in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 2, in caso
di utili e di altri proventi equiparati di natura
qualificati provenienti da imprese residenti o domiciliate
in stati aventi un regime fiscale privilegiato (black
list);
- il codice 3 in caso
di utili e di altri proventi equiparati di natura
non qualificata provenienti da imprese residenti
o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime
fiscale privilegiato, i cui titoli non siano negoziati
in mercati regolamentati.
 |
ATTENZIONE |
| In caso
di utili e di altri proventi che andrebbero
indicati con il codice 3, ma per i quali
è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia
delle Entrate a seguito di interpello
proposto ai sensi dell’art. 167,
comma 5, del Tuir, tali importi dovranno
essere indicati nella sezione V quadro
RM del Mod. UNICO PF. |
|
- il codice 4, in caso
di utili o altri proventi prodotti fino allesercizio
in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati
con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato
parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate
a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art.
167, comma 5, del Tuir;
- il codice 5, per gli
altri redditi di capitale;
- il codice 6 per redditi
di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o
derivanti dall’assunzione di obblighi di fare,
non fare o permettere;
- il codice 7, per redditi
derivanti da rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, con esclusione delle indennità di
fine rapporto che non devono essere indicate nella
dichiarazione dei redditi;
- il codice 8, per i
redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti
nel 2012 dagli eredi o dai legatari a causa di morte
degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione
economica di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali e simili da parte dell’autore
o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali
e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste
o giornali, ecc.);
– il codice 9,
per i redditi derivanti dall’attività di levata
di protesti esercitata dai segretari comunali;
– il codice 10,
per gli altri redditi percepiti nel 2012 ad esclusione
dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti
dall’esercizio di arti e professioni e dei
redditi già elencati ai precedenti codici.
– il codice 11,
per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti
da imprese residenti in Italia oppure residenti
in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato
formatisi con utili prodotti a partire dallesercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
– il codice 12
in caso di utili ed altri proventi prodotti a partire
dallesercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero
indicati con il codice 2, ma per i quali
è stato rilasciato parere favorevole dallAgenzia
delle Entrate a seguito di interpello
proposto ai sensi dellart. 167, comma 5 del
Tuir.
CASELLA Opzione per la tassazione
ordinaria
Barrare la presente casella nel caso in cui si
opti per la tassazione ordinaria. Tale opzione è
possibile solo per i redditi contraddistinti dal
codice 10.
 |
ATTENZIONE |
| Se la
casella viene barrata contemporaneamente
alla presenza di redditi contraddistinti
da codice diverso dal 10 non è consentita
la liquidazione dell’imposta. |
|
CASELLA Anno
Indicare l’anno di apertura della successione.
 |
ATTENZIONE |
| In caso
di compilazione del rigo è un dato obbligatorio.
La sua omissione non consente la liquidazione
dell’imposta. |
|
CASELLA Reddito
Nella colonna 4 indicare:
per il tipo di reddito 1 o 4:
- il 40% della somma degli utili e degli
altri proventi equiparati percepiti dallerede
o dal legatario e derivanti da utili prodotti
fino allesercizio in corso al 31 dicembre
2007 e desumibili dalla relativa certificazione
degli utili ai punti 28, 30, 32 e 34;
per il tipo di reddito 11 o 12:
- il il 49,72% della somma degli utili e degli
altri proventi equiparati percepiti nellanno
2012 e derivanti da utili prodotti a partire dallesercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
e desumibili dalla relativa certificazione degli
utili ai punti 29,31 e 33.
per il tipo di reddito 2 o 3:
per il tipo di reddito 5:
per il tipo di reddito 6:
per il tipo di reddito 7, 8 o 9:
-
l’importo dei compensi o dei proventi,
in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, al lordo della riduzione forfetaria,
ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi
o dei proventi del deceduto;
per il tipo di reddito 10:
- la quota di reddito percepito dall’erede
o dal legatario determinata secondo le disposizioni
proprie della categoria di appartenenza con riferimento
al defunto.
 |
ATTENZIONE |
| In caso
di compilazione del rigo è un dato obbligatorio.
La sua omissione non consente la liquidazione
dell’imposta. |
|
CASELLA Reddito totale del deceduto
Nella colonna 5 indicare l’importo totale
dei compensi spettanti al deceduto se a colonna
1 è stato indicato il codice 7.
CASELLA Quota delle imposte
di successione
Nella colonna 6 indicare la quota della imposta
di successione proporzionale ai redditi di capitale
dichiarati.
CASELLA Ritenute
Nella colonna 7 indicare la ritenuta di acconto
relativa ai redditi dichiarati.
Rigo D7 Imposte ed oneri rimborsati
nel 2012 e altri redditi a tassazione separata
CASELLA Tipo di reddito
Indicare in questa casella il codice corrispondente
al tipo di reddito percepito, assoggettabile a tassazione
separata, di seguito specificato:
1. per stipendi arretrati
di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità
sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto
non obbligato per legge ad effettuare le ritenute
d’acconto assoggettabili, quali arretrati,
a tassazione separata;
2.per indennità spettanti
a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
di danni consistenti nella perdita di redditi di
lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi
indicati nel quadro D, relativi a più anni;
3.per somme conseguite
a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi
il contributo al Servizio sanitario nazionale e
l’ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal
reddito complessivo quali “oneri deducibili”,
nell’anno 2012 sono stati oggetto di sgravio,
rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma
di credito d’imposta) da parte degli uffici
finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta
nell’ambito della procedura di assistenza
fiscale;
4.per somme conseguite
a titolo di rimborso di oneri per i quali si è
fruito di una detrazione e, nellanno 2012,
sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione
da parte di terzi, compreso il sostituto di imposta.
Rientrano in tali somme anche i contributi erogati,
non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari,
corrisposti in un periodo dimposta successivo
a quello in cui il contribuente ha usufruito della
detrazione relativamente agli interessi passivi
senza tenere conto di questi contributi. Rientra,
inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi
per cui il contribuente ha usufruito della detrazione
in anni precedenti, a fronte di mutui contratti
per intervento di recupero edilizio, riferiti allimporto
del mutuo non utilizzato per sostenere le spese
relative agli interventi di recupero;
5.per le somme conseguite
a titolo di rimborso di spese di recupero di patrimonio
edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
6.per le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili
si intendono quelli qualificati come edificabili
dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli
altri strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza
anche se il terreno è stato acquisito per successione
o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso
da più di cinque anni;
7.plusvalenze e altre
somme di cui all’art.11, commi da 5 a 8 della
legge 30 dicembre 1991 n.413, percepite a titolo
d’indennità di esproprio o ad altro titolo
nel corso del procedimento espropriativo. L’indicazione
nella dichiarazione di questo reddito interessa
i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate
alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze
nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione
tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente
la predetta ritenuta che in tal caso si considera
a titolo di acconto;
8.redditi compresi nelle
somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle
lett. a), b), f) e g), comma 1 dell’art. 44
del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva,
se il periodo di durata del contratto o del titolo
è superiore a cinque anni;
 |
ATTENZIONE |
| In caso
di compilazione del rigo è un dato obbligatorio.
La sua omissione non consente la liquidazione
dell’imposta. |
|
Calcolo delle plusvalenze.
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni
edificabili e delle indennità di esproprio e simili,
il costo di acquisto deve essere prima aumentato
di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato
sulla base della variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata
l’eventuale Invim pagata. Se si tratta di
terreni acquistati per effetto di successione o
donazione si assume come prezzo di acquisto il valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati,
e in seguito definito e liquidato, aumentato di
ogni altro costo inerente, dell’Invim e dell’imposta
di successione pagate.
A partire dall’anno 2002 è consentito assumere,
ai fini della determinazione della plusvalenza in
luogo del costo d’acquisto o del valore dei
terreni edificabili, il valore ad essi attribuito
mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento
di un’imposta sostitutiva del 4%.
L’amministrazione finanziaria può prendere
visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi
dell’estensore richiedendoli al contribuente
il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima,
qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti
a carico del contribuente, possono essere portati
in aumento del valore iniziale da assumere ai fini
del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono
costo inerente del bene.
Indennità di esproprio
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze
ed alle altre somme di cui all’art. 11, commi
da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite
a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo
nel corso del procedimento espropriativo e a seguito
di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi
su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve
farsi riferimento all’espropriazione di fatto
che si verifica quando la pubblica autorità, occupando
illegittimamente un suolo privato e destinandolo
irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico,
crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento
giudiziario che riconosce al privato una somma a
titolo di risarcimento per la privazione del suolo
stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità
e le altre somme devono essere dichiarate a condizione
che siano state corrisposte relativamente ad aree
destinate alla realizzazione di opere pubbliche
o di infrastrutture urbane all’interno di
zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M.
2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici,
e di interventi di edilizia residenziale pubblica
ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto,
non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione
all’esproprio di aree diverse da quelle indicate
(quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente
dall’uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di
indennità di esproprio o ad altro titolo nell’ambito
del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque
riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito
di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni
d’urgenza divenute illegittime, come avanti
individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo
a plusvalenze ai sensi dell’art.11, comma
5, della L. 30 dicembre 1991, n.413, e vanno, pertanto,
determinate secondo i criteri di cui all’art.68,
comma 2, ultimi due periodi, del Tuir.
Invece le somme percepite a titolo di indennità
di occupazione, diverse da quelle prima considerate,
nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme
da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno
luogo, ai sensi dell’art 11, comma 6, della
citata L. n.413 del 1991, a redditi diversi di cui
all’art.67 del Tuir e vanno pertanto assunti
a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte
a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi
di specie il contribuente conserva la proprietà
del cespite. Conseguentemente, in questi casi non
si applica la ritenuta di cui all’art.11,
comma 7, della citata L. n.413 del 1991. Non devono,
inoltre, essere assoggettate a tassazione quali
indennità di esproprio le somme relative ad indennità
di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze,
né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell’art.17,
comma 2, della L. n.865 del 1971, ai coloni, mezzadri,
fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno
espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione
si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione
finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio
1998.
CASELLA Opzione per la tassazione
ordinaria
Barrare la casella in caso di opzione per la tassazione
ordinaria.
CASELLA Anno
Se nella casella “Tipo di reddito”
è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8
indicare l’anno in cui è sorto il diritto
alla percezione.
Se nella casella “Tipo di reddito”
è stato indicato il codice 3 o 4, indicare
l’anno in cui si è fruito della deduzione
o della detrazione.
Se nella casella “Tipo di reddito”
è stato indicato il codice 5, indicare l’anno
in cui sono state sostenute le spese di recupero
del patrimonio edilizio.
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ATTENZIONE |
| In caso
di compilazione del rigo è un dato obbligatorio.
La sua omissione non consente la liquidazione
dell’imposta. |
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CASELLA Reddito
Indicare l’importo del reddito percepito.
Se nella casella “Tipo di reddito”
è stato indicato il codice 3 o 4, indicare
le somme nella misura in cui sono state percepite
o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza
dell’importo a suo tempo dedotto o sul quale
è stata calcolata la detrazione d’imposta.
Se nella casella “Tipo di reddito”
è stato indicato il codice 4, indicare l’importo
rimborsato diviso per quattro relativo a spese sanitarie
per le quali nella precedente dichiarazione si è
optato per la rateizzazione in quattro rate. Per
le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare
nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione,
il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo
rimborsato.
Se nella casella “Tipo di reddito”
è stato indicato il codice 5, indicare la
parte della somma rimborsata per la quale negli
anni precedenti si è beneficiato della detrazione.
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ESEMPIO |
Se la
spesa è stata sostenuta nel 2007
per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono
state oggetto di rimborso nel 2012 e se
si è optato per la rateizzazione
in dieci rate, la quota da indicare in
questo rigo è data dal risultato
della seguente operazione:
5.000 x 5 (numero di rate nel 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011 )/10= 2.500.
Per le restanti sei rate il contribuente
indicherà a partire dalla presente dichiarazione,
nel quadro E sez. III la spesa inizialmente
sostenuta ridotta degli oneri rimborsati:
20.000 – 5.000 = 15000 euro |
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Se nella casella “Tipo di reddito”
è stato indicato il codice 6 o 7, indicare
l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze
(vedi paragrafo calcolo delle plusvalenze).
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ATTENZIONE |
| In caso
di compilazione del rigo è un dato obbligatorio.
La sua omissione non consente la liquidazione
dell’imposta. |
|
CASELLA Ritenute
Indicare l’importo delle eventuali ritenute
d’acconto relative ai redditi dichiarati,
desumibili dalle certificazioni rilasciate dal soggetto
che li ha corrisposti.
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