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La sezione CONTRIBUENTE - Dati Anagrafici
CASELLA Contribuente (“Dichiarante”;
“Coniuge dichiarante”; Rappresentante
o Tutore”)
Barrare questa casella per indicare se i dati di
seguito forniti nel modello 730 si riferiscono al
Dichiarante, al Coniuge dichiarante o al Rappresentante
/ Tutore.
Il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione
congiunta e per conto delle persone incapaci, compresi
i minori, utilizzando il modello 730. Da qui la
necessità di indicare a chi si riferiscono i dati
esposti barrando la casella in esame.
È possibile far ricorso alla dichiarazione congiunta
anche se il coniuge non è fiscalmente a carico e
non possiede solamente redditi da terreni e fabbricati,
ma anche redditi inquadrabili tra quelli indicati
nei quadri C e D. Di conseguenza il modello 730/2010
si presenta speculare sia per l’esposizione
dei dati del “Dichiarante” che per quelli
del “Coniuge dichiarante”. Se viene
presentata la dichiarazione congiunta il dichiarante
deve barrare le caselle “Dichiarante”
e “Dichiarazione congiunta”, mentre
il coniuge deve barrare solo quella “Coniuge
dichiarante”. La casella relativa al dichiarante
deve essere comunque barrata anche se non si presenta
dichiarazione congiunta.
Se sul modello 730 viene barrata la casella relativa
al "Coniuge dichiarante" deve necessariamente
essere presente il modello 730 relativo al "Dichiarante",
nel quale dovrà essere barrata la casella
di dichiarazione congiunta.
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ATTENZIONE |
| Va indicato
come dichiarante il contribuente che ha
come sostituto d'imposta il datore di
lavoro o l’ente pensionistico al
quale si vuole presentare la dichiarazione
congiunta. |
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Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione
per conto dei minori e delle persone incapaci
possono utilizzare il modello 730, se per questi
contribuenti ne ricorrono le condizioni previste.
In tal caso il rappresentante o tutore deve compilare
due modelli 730 nei quali devono essere riportati
negli appositi spazi i codici fiscali del contribuente
(minore o tutelato o beneficiario) e del rappresentante
o tutore o amministratore di sostegno.
Modello del contribuente (minore o tutelato)
Barrare la casella “dichiarante” e
nel riquadro “Stato civile” la casella:
-
“7” nel caso di dichiarazione dei
redditi presentata dal rappresentante legale
per la persona incapace o dall’amministratore
di sostegno per la persona con limitata capacità
di agire;
-
“8” nel caso di dichiarazione presentata
dai genitori per i redditi dei figli minori
esclusi dall’usufrutto legale.
Riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente
a cui la dichiarazione si riferisce.
Usufrutto legale
I redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati
dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre
quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati
con un modello separato, intestato al minore, ma
compilato dal genitore esercente la potestà.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
-
i beni acquistati dal figlio con i proventi
del suo lavoro;
-
i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere
una carriera, un'arte o una professione;
-
i beni lasciati o donati a condizione che i
genitori esercenti la potestà o uno di
essi non ne abbiano l'usufrutto. Questa condizione
non ha effetto per i beni spettanti al figlio
a titolo di legittima;
-
i beni pervenuti al figlio per eredità,
legato o donazione e accettati nell'interesse
del figlio contro la volontà dei genitori
esercenti la potestà;
-
le pensioni di reversibilità da chiunque
corrisposte.
Modello del rappresentante o tutore
Barrare nel rigo “Contribuente” la
casella “Rappresentante o Tutore” e
compilare, soltanto i riquadri “Dati anagrafici”
e “Residenza anagrafica” riportando
i dati del rappresentante o tutore o all’amministratore
di sostegno. Si precisa che in questo caso non è
necessario compilare il rigo “data della variazione”
relativo alla residenza anagrafica.
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ATTENZIONE |
| I redditi
del soggetto che presenta la dichiarazione
non devono mai essere cumulati con quelli
del soggetto per conto del quale viene
presentata. |
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Per poter liquidare l'imposta, non possono essere
barrate contemporaneamente le caselle "Dichiarante",
"Coniuge dichiarante" e "Rappresentante
o Tutore" sullo stesso modello 730.
CASELLA Dichiarazione congiunta
Barrare la casella nel caso in cui si presenti
la dichiarazione in modo congiunto.
In tal caso deve essere compilato anche il modello
730 riferito al coniuge dichiarante.
CASELLA Codice fiscale del contribuente
E’ il dato identificativo del contribuente.
Si desume dalla tessera sanitaria o dal tesserino
rilasciato dall’Amministrazione finanziaria
nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata
ancora emessa. Il codice fiscale deve essere di
16 caratteri a struttura alfanumerica. Può essere,
in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di
11 caratteri a struttura completamente numerica.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome,
sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino
è errato, il contribuente deve recarsi presso un
qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
per ottenere la variazione. Fino a quando questa
variazione non è stata effettuata il contribuente
deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
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ATTENZIONE |
| Per poter
liquidare l'imposta il codice fiscale
deve essere sempre presente. |
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CASELLA Soggetto fiscalmente a
carico di altri
La casella "Soggetto fiscalmente a carico
di altri" deve essere barrata dal contribuente
con reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51
al lordo degli oneri deducibili che è tenuto
o ha interesse a presentare la dichiarazione dei
redditi.
CASELLA 730 Integrativo
La casella "730 Integrativo" deve essere
compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione
integrativa indicando:
-
il codice 1, se l'integrazione comporta un
maggior credito o un minor debito rispetto alla
dichiarazione originaria o un'imposta pari a
quella determinata con il mod. 730 originario;
-
il codice 2, se l'integrazione riguarda esclusivamente
le informazioni da indicare nel riquadro "Dati
del sostituto d'imposta che effettuerà
il conguaglio";
-
il codice 3, se l'integrazione riguarda sia
le informazioni da indicare nel riquadro "Dati
del sostituto d'imposta che effettuerà
il conguaglio" sia i dati relativi alla
determinazione dell'imposta dovuta se dagli
stessi scaturiscono un maggior importo a credito,
un minor debito o un'imposta pari a quella determinata
con il mod. 730 originario.
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ATTENZIONE |
| Il modello,
con la documentazione relativa, deve essere
presentato entro il 25 ottobre 2010. |
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ATTENZIONE |
| Il modello
730 integrativo è comunque presentato
ad un Caf o a un professionista abilitato
anche in caso di assistenza precedentemente
prestata dal sostituto d’imposta
(Assistenza Diretta). |
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CASELLA Codice fiscale del rappresentante
o tutore
Indicare il codice fiscale del rappresentante o
tutore nel caso di dichiarazione presentata da un
soggetto diverso dal contribuente.
In merito alle modalità di compilazione del “Frontespizio”,
si veda quanto esposto nella “Casella Contribuente”.
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ATTENZIONE |
| Per poter
liquidare l’imposta il codice fiscale
del rappresentante o tutore deve essere
sempre presente se è stata barrata la
relativa casella nel rigo contribuente. |
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CASELLA Cognome e nome
Vanno indicati senza titoli e senza abbreviazioni.
Le donne devono indicare il cognome da nubile.
Relativamente al nome si deve riportare il nome
completo (nel caso di nome composto da più nomi)
come risulta dal tesserino del codice fiscale rilasciato
dall'amministrazione finanziaria.
CASELLA Sesso
Indicare la lettera “F” nel caso di
contribuente di sesso femminile.
Indicare la lettera “M” nel caso di
contribuente di sesso maschile.
CASELLA Data di nascita
Deve essere indicata nella forma GG-MM-ANNO (giorno,
mese ed anno) e deve avere carattere numerico. Il
mese quindi deve assumere i valori da 1 a 12.
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ATTENZIONE |
| Per poter
liquidare l'imposta la data di nascita
deve essere sempre presente. |
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CASELLA N. Comune (o stato estero)
di nascita
E’ il comune di nascita rilevabile dalla
carta di identità oppure risultante dal certificato
di nascita rilasciato dallo stesso.
I nati all'estero devono indicare, in luogo
del comune di nascita, lo stato di nascita.
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ATTENZIONE |
| Per poter
liquidare l’imposta il comune di
nascita deve essere sempre presente. |
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CASELLA N. Provincia
Indicare la sigla automobilistica relativa al capoluogo
di provincia (indicare RM se riferita a Roma).
I nati all'estero non devono indicare alcuna
sigla.
CASELLA Stato Civile
Lo STATO CIVILE deve essere indicato in
ogni caso.
Barrare la casella relativa allo stato civile del
contribuente al momento della presentazione della
dichiarazione.
In merito alle modalità di compilazione nei casi
di stato civile “tutelato” o “minore”
si veda quanto esposto nella “Casella Contribuente”.
La sezione - Residenza
Anagrafica
La RESIDENZA ANAGRAFICA deve essere indicata
solo se il contribuente ha variato la propria residenza
nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione
del mod 730/2010. Si ricorda che la residenza si
considera cambiata anche nel caso di variazione
dell’indirizzo nell’ambito dello stesso
comune.
Occorre indicare anche il giorno il mese e l’anno
in cui è intervenuta la variazione.
La residenza anagrafica deve essere indicata anche
dai contribuenti che presentano per la prima volta
la dichiarazione dei redditi. In questo caso è necessario
barrare la casella “Vedere Istruzioni”.
CASELLA Comune e provincia (di
residenza)
Indicare il comune e la provincia di residenza
al momento della presentazione della dichiarazione,
rilevabili dalla carta d'identità o dal certificato
di residenza rilasciato dal comune stesso.
CASELLA Tipologia, indirizzo,
num. civico, frazione, C.A.P. (Codice Avviamento
Postale)
Indicare la tipologia, l'indirizzo, il numero civico
e l'eventuale frazione comunale e, di seguito, il
codice di avviamento postale, rilevabili dal certificato
di residenza rilasciato dall'anagrafe del comune
ovvero dalla carta d'identità.
CASELLA Data della variazione
Occorre indicare (in carattere numerico nella forma
GG-MM-AAAA) il giorno, il mese e l'anno dell'avvenuta
variazione della residenza.
CASELLA Vedere istruzioni
Questa casella viene barrata dai contribuenti che
per la prima volta presentano la dichiarazione dei
redditi.
La sezione – Telefono e
posta elettronica
CASELLA Numero di telefono, cellulare e indirizzo
di posta elettronica
Indicare il numero di telefono compreso di prefisso,
il cellulare e l'indirizzo di posta elettronica.
Compilando i campi "Cellulare" e/o "Indirizzo
di posta elettronica" si potranno ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni
ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti
e servizi offerti.
La sezione – Domicilio
fiscale al 01/01/2009
In questa sezione deve essere indicato il comune
e la provincia con riferimento al domicilio fiscale
del contribuente alle date richieste. Tali informazioni
sono necessarie a seguito delle disposizioni concernenti
l'addizionale regionale e comunale all'Irpef. Il
domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza
anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della
residenza varia anche il domicilio fiscale.
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ATTENZIONE |
| Se il
contribuente non ha variato la propria
residenza, o la variazione è avvenuta
nell'ambito dello stesso Comune, è
sufficiente compilare il solo rigo "Domicilio
fiscale al 01/01/2009". |
|
Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo
giorno successivo a quello in cui essa si è
verificata, e pertanto il contribuente che ha variato
la propria residenza dovrà attenersi alle
seguenti istruzioni per compilare i righi relativi
al domicilio fiscale.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009 in
caso di residenza variata:
-
se variata dal 3 novembre 2008, indicare il
precedente domicilio;
-
se variata entro il 2 novembre 2008, indicare
il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al 31 dicembre 2009 in caso
di residenza variata:
-
se variata dal 2 novembre 2009, indicare il
precedente domicilio;
-
se variata entro il 1° novembre 2009, indicare
il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010 in
caso di residenza variata:
-
se variata dal 3 novembre 2009, indicare il
precedente domicilio;
-
se variata entro il 2 novembre 2009, indicare
il nuovo domicilio.
CASELLA Comune e Provincia
Indicare il comune e la provincia del domicilio
fiscale al 01/01/2009.
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ATTENZIONE |
| Per potere
liquidare l'imposta il domicilio fiscale
al 01/01/2009 deve essere sempre presente. |
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La sezione - Domicilio fiscale al 31/12/2009
Questa sezione va compilata dai contribuenti che
hanno cambiato la propria residenza dal 01/01/2009.
Se la variazione è avvenuta a partire dal
2 novembre 2009 indicare il precedente domicilio;
se invece la variazione è avvenuta entro
il 1° novembre indicare il nuovo domicilio.
CASELLA Comune e Provincia
Indicare il comune e la provincia del domicilio
fiscale al 31/12/2009.
La sezione - Domicilio fiscale al 01/01/2010
Questa sezione va compilata dai contribuenti che
hanno cambiato la propria residenza dal 01/01/2010.
Se la variazione è avvenuta a partire dal
3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio;
se invece la variazione è avvenuta entro
il 2 novembre indicare il nuovo domicilio.
CASELLA Comune e Provincia
Indicare il comune e la provincia del domicilio
fiscale al 01/01/2010.
CASELLA Casi particolari addizionale
regionale
La casella “Casi particolari addizionale
regionale” deve essere barrata esclusivamente
da coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni
Veneto e che si trovano in determinate condizioni.
La regione Veneto ha previsto una aliquota agevolata
dello 0.9% a favore di:
-
soggetti disabili ai sensi dell’art.
3, legge 5/2/1992, n. 104, con un reddito imponibile
per l'anno 2009 non superiore ad euro 45.000,00
(codice 1 casella "Casi particolari addizionale
regionale");
-
contribuenti con un familiare disabile
ai sensi della citata legge 104, fiscalmente
a carico con un reddito imponibile non
superiore ad euro 45.000,00 (codice 1 casella
"Casi particolari addizionale regionale");
 |
ATTENZIONE |
| In quest’ultimo
caso qualora il disabile sia fiscalmente
a carico di più soggetti l’aliquota
dello 0,9% si applica a condizione che
la somma dei redditi delle persone di
cui è a carico, non sia superiore ad euro
45.000,00. |
|
-
contribuenti aventi un reddito imponibile,
ai fini dell’addizionale regionale, non
superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre
figli fiscalmente a carico. Qualora i figli
siano a carico di più soggetti, l’aliquota
dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la
somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale
regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00.
La soglia di reddito imponibile è innalzata
di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre
il terzo (codice 2 casella "Casi particolari
addizionale regionale").
La sezione – Domicilio
per la notificazione degli atti
Questa sezione deve essere compilata solo dai
contribuenti che intendono farsi notificare gli
atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate ad
un indirizzo differente dal proprio domicilio fiscale
(si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente
con la residenza anagrafica).
E' infatti, possibile scegliere come domicilio
per la notificazione degli atti o degli avvisi dell’Agenzia
delle Entrate una persona o un ufficio situati nello
stesso comune del domicilio fiscale del contribuente.
Si fa presente che è possibile variare il domicilio
per la notificazione degli atti anche successivamente
alla presentazione della dichiarazione, inviando
al competente ufficio locale una comunicazione a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contribuente può compilare il presente riquadro
anche per modificare il domicilio per la notificazione,
precedentemente eletto mediante invio al competente
ufficio locale dell’apposita comunicazione.
CASELLA Cognome e Nome
Indicare il cognome e nome della persona o l’ufficio
(es: denominazione, ragione sociale) presso il quale
il contribuente intende farsi notificare
gli atti.
CASELLA Codice fiscale
Indicare il codice fiscale della persona o ufficio
presso il quale il contribuente intende farsi notificare
gli atti.
CASELLA Comune e provincia
Indicare il comune e la provincia presso cui il
contribuente intende farsi notificare gli atti.
CASELLA Tipologia, indirizzo,
num. civico, frazione e C.A.P.
Indicare la via, il numero civico, il codice di
avviamento postale ed eventuale frazione presso
il quale il contribuente intende farsi notificare
gli atti.
La sezione - Coniuge e familiari
a carico
Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari
a carico è prevista, una detrazione d'imposta.
I seguenti soggetti:
-
il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato;
-
i figli anche se naturali riconosciuti,
adottivi, affidati o affiliati;
e, se conviventi con il contribuente oppure
nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti
“altri familiari a carico”):
-
il coniuge legalmente ed effettivamente
separato;
-
i discendenti dei figli;
-
i genitori e, in mancanza, gli ascendenti
prossimi anche naturali;
-
i genitori adottivi;
-
i generi e le nuore;
-
il suocero e la suocera;
-
i fratelli e le sorelle, anche
unilaterali
sono considerati fiscalmente a carico a
condizione che nel corso del 2009 abbiano posseduto
un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51.
Anche se non concorrenti alla formazione del reddito
complessivo, i seguenti redditi sono rilevanti
fiscalmente ai fini dell' eventuale attribuzione
delle detrazioni:
-
retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi
Internazionali, Rappresentanze diplomatiche
e consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli
Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti
Centrali della Chiesa Cattolica;
-
la quota esente dei redditi di lavoro dipendente
prestato nelle zone di frontiera ed in altri
Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
-
il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato
ad imposta sostitutiva in applicazione del regime
agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto
dalla legge finanziaria 2009.
Per la determinazione del limite di euro 2.840,51
non si tiene conto dei:
-
redditi esenti quali pensioni
di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte
per menomazioni subite durante il servizio a
militari di leva; pensioni, indennità e assegni
erogati dal Ministero dell’interno ai
ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi
civili, pensioni sociali, borse di studio corrisposte
dalle regioni a studenti universitari, borse
di studio corrisposte dalle università per la
frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole
di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato
e per i corsi di perfezionamento all’estero,
interessi non assoggettabili a ritenuta di obbligazioni
pubbliche e private ecc.;
-
redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta, quali gli interessi
delle obbligazioni pubbliche (BOT, CCT, BTP,
ecc.) e private soggette a imposta, gli interessi
dei depositi e conti correnti bancari e postali,
i premi e le vincite, i proventi dei titoli
“atipici” e delle accettazioni bancarie,
ecc.;
-
redditi soggetti a imposta sostitutiva
(proventi delle quote dei fondi di investimento
mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri);
-
rendite erogate dall’INAIL
(tranne l’indennità giornaliera per inabilità
temporanea assoluta);
-
assegni periodici destinati al mantenimento
dei figli percepiti dal coniuge per effetto
di separazione legale ed effettiva dal precedente
coniuge, ovvero nei casi di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio, in base a provvedimento dell’Autorità
giudiziaria;
-
redditi di lavoro dipendente percepiti
dal familiare per lavoro prestato all’estero
in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto di lavoro (dipendente distaccato
all’estero).
 |
ATTENZIONE |
| Ai fini
della determinazione del limite di euro
2.840,51, il reddito del familiare deve
essere assunto al lordo di eventuali oneri
deducibili. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Il superamento
del limite di euro 2.840,51, comporta
la perdita del diritto all'intera detrazione,
qualunque sia il momento dell’anno
in cui lo stesso venga superato. |
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 |
ATTENZIONE |
| La prestazione
nel corso del 2009 del servizio militare
di leva da parte del familiare non fa
perdere il diritto alle detrazioni se
ne ricorrono le condizioni. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Le detrazioni
per coniuge e figli a carico spettano
anche se questi non convivono con il contribuente
e non risiedono in Italia. |
|
La detrazione per oneri di famiglia, prevista dall’articolo
12 del Tuir n. 917/1986, è “teorica”
e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà
calcolare l’ammontare della detrazione effettivamente
spettante.
La detrazione teorica prevista per il coniuge a
carico è:
-
euro 800,00 se il reddito complessivo non
supera euro 15.000,00;
-
euro 690,00 se il reddito complessivo è
superiore a euro 15.000,00 ma non a 40.000,00;
-
euro 690,00 se il reddito complessivo è
superiore a 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.
Le detrazioni ai punti 1. e 3. sono teoriche in
quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce
all'aumentare del reddito. La detrazione di cui
al punto 2. spetta invece in misura fissa, ma per
i contribuenti con un reddito complessivo compreso
tra 29.000 e 35.200 euro, è aumentata di
un importo che varia da 10 a 30 euro.
| TABELLA
Detrazioni per il coniuge a carico |
|
REDDITO
COMPLESSIVO (1)
|
IMPORTO
DETRAZIONE
|
|
non superiore
a euro 15.000
|
800 - [(110
x reddito complessivo) / 15.000]
(2)(3)
|
|
da euro 15.001
a euro 29.000
|
euro 690,00
|
|
da euro 29.001
a euro 29.200
|
euro 700,00
|
|
da euro 29.201
a euro 34.700
|
euro 710,00
|
|
da euro 34.701
a euro 35.000
|
euro 720,00
|
|
da euro 35.001
a euro 35.100
|
euro 710,00
|
|
da euro 35.101
a euro 35.200
|
euro 700,00
|
|
da euro 35.201
a euro 40.000
|
euro 690,00
|
|
da euro 40.001
a euro 80.000
|
euro 690,00 x
[(80.000 - reddito complessivo) / 40.000]
|
|
oltre euro 80.000
|
0
|
|
(1)
Il reddito complessivo è al
netto dell'abitazione principale e
relative pertinenze.
(2) Se il rapporto è uguale
a 1, la detrazione compete nella misura
di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero,
la detrazione non compete. Negli altri
casi, il risultato dei predetti rapporti
si assume nelle prime 4 cifre decimali.
|
|
La detrazione teorica per ciascun figlio a carico
è di euro 800,00 sostituita da:
-
euro 900,00 per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni;
-
euro 1.020,00 per ciascun figlio portatore
di handicap di età superiore a tre anni;
-
euro 1.120,00 per ciascun figlio portatore
di handicap di età inferiore a tre anni.
Nel caso in cui i figli a carico siano più
di tre le predette detrazioni sono aumentate di
euro 200,00 per ciascun figlio e pertanto risultano
pari a:
-
euro 1.000,00 per ciascun figlio di età
superiore a tre anni;
-
euro 1.100,00 per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni;
-
euro 1.220,00 per ciascun figlio portatore
di handicap di età superiore a tre anni;
-
euro 1.320,00 per ciascun figlio portatore
di handicap di età inferiore a tre anni.
 |
ATTENZIONE |
| Il soggetto
che presta l'assistenza fiscale riconosce
un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro
se il numero dei figli a carico è
superiore a tre. |
|
L'ulteriore detrazione per figli a carico spetta
anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli
a carico sussista solo per una parte dell'anno.
Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma
è un importo complessivo e non varia se il
numero dei figli è superiore a quattro. La
detrazione deve essere ripartita nella misura del
50% tra genitori non legalmente ed effettivamente
separati e non è possibile decidere di comune
accordo una diversa ripartizione come previsto per
le ordinarie detrazioni.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro
la detrazione compete per intero. La percentuale
riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve
essere indicata nella casella "Percentuale
ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli"
del prospetto "Coniuge e familiari a carico".
Qualora l'ulteriore detrazione per figli a carico
risulti superiore all'imposta lorda diminuita di
tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota
della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza
verrà considerato nella determinazione dell'imposta
dovuta e, pertanto, comporterà un maggior
rimborso o un minor importo a debito.
 |
ATTENZIONE |
| Se per
un figlio si verificano contemporaneamente
più condizioni tra quelle previste, il
soggetto che presta l’assistenza
fiscale riconoscerà la detrazione più
favorevole. |
|
| TABELLA
- DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO (1)
(2) (3) |
|
N. FIGLI
|
ETA' FIGLI
|
IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO
(da rapportare alla percentuale di detrazione)
|
|
1
|
Inferiore a 3 anni
|
900 X (95.000 - reddito complessivo) / 95.000
|
|
Non inferiore a 3 anni
|
800 X (95.000 - reddito complessivo) / 95.000
|
|
2
|
Inferiore a 3 anni
|
900 X (110.000 - reddito complessivo) / 110.000
|
|
Non inferiore a 3 anni
|
800 X (110.000 - reddito complessivo) / 110.000
|
|
3
|
Inferiore a 3 anni
|
900 X (125.000 - reddito complessivo) / 125.000
|
|
Non inferiore a 3 anni
|
800 X (125.000 - reddito complessivo) / 125.000
|
|
4
|
Inferiore a 3 anni
|
1100 X (140.000 - reddito complessivo) /
140.000
|
|
Non inferiore a 3 anni
|
1000 X (140.000 - reddito complessivo) /
140.000
|
|
5
|
Inferiore a 3 anni
|
1100 X (155.000 - reddito complessivo) /
155.000
|
|
Non inferiore a 3 anni
|
1100 X (155.000 - reddito complessivo) /
155.000
|
|
Oltre 5
|
|
L'importo di 155.000 euro è aumentato
per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo
al quinto. Restano invariate le detrazioni
|
|
(1) Il reddito complessivo è al
netto dell'abitazione principale e relative
pertinenze
(2) Le detrazioni suddette (900, 800,
1.100 e 1000) sono aumentate di un importo
pari a 220 euro per ogni figlio portatore
di handicap.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione
non compete. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime
4 cifre decimali.
|
La detrazione teorica prevista per ogni altro familiare
è di euro 750,00. Tale detrazione, nei casi
in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più
persone, va suddiviso in misura uguale tra gli aventi
diritto.
TABELLA - DETRAZIONI
PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
(da rapportare alla percentuale di detrazione) |
|
750 X (80.000 - reddito complessivo)
/ 80.000
|
CASELLA Numero figli residenti
all'estero a carico del contribuente
Qualora in uno o più righi del prospetto
dei familiari a carico il contribuente non abbia
potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto
residenti all'estero, sarà necessario compilare
questa casella. Qui andrà indicato il numero
dei figli residenti all'estero per i quali non è
stato possibile inserire il codice fiscale.
Nel caso in cui, ad esempio, nel prospetto familiari
a carico siano stati compilati tre righi relativi
a tre figli residenti all'estero ma solo per uno
di essi sia stato indicato il codice fiscale nella
casella "Numero figli residenti all'estero
a carico del contribuente" dovrà essere
indicato il valore 2.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni
per familiari a carico devono essere in possesso
di una documentazione attestante lo status di familiare
che può essere alternativamente sostituita
da:
- documentazione originale rilasciata dall'autorità
consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua
italiana e asseverata da parte del prefetto competente
per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille,
per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione l'Aja del 5 ottobre
1961;
- documentazione validamente formata nel paese
d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme
all'originale dal Consolato italiano nel paese
di origine.
CASELLA “C” Coniuge
Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante
sia coniugato e non separato. In questo caso
deve essere indicato il relativo codice fiscale.
CASELLA Codice fiscale del coniuge
Barrare la casella “C” e indicare il
codice fiscale del coniuge, ricavabile dal relativo
tesserino rilasciato dall’Amministrazione
finanziaria oppure dalla tessera sanitaria.
 |
ATTENZIONE |
| Il codice
fiscale del coniuge va indicato anche
se questi non è a carico o non viene presentata
dichiarazione congiunta. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Non deve
essere indicato il codice fiscale del
coniuge nei casi di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del
matrimonio e di separazione legale ed
effettiva. |
|
CASELLA Mesi a carico (Coniuge)
Indicare il numero dei mesi (da 1 a 12) durante
i quali il coniuge è stato effettivamente a carico
e per il quale spetta la detrazione. Scrivere “12”
se il coniuge è stato a carico per tutto il 2009.
Se si tratta di coniuge non fiscalmente a carico,
la casella non dovrà essere compilata.
 |
ATTENZIONE |
| Se il
reddito annuale del coniuge supera il
limite di euro 2.840,51, il dichiarante
perde il diritto all'intera detrazione,
qualunque sia il momento dell’anno
in cui venga superato tale limite. |
|
In caso di matrimonio, decesso, separazione legale
ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio
o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del
2009, scrivere il numero di mesi per i quali il
coniuge è stato a carico. Per la determinazione
del numero dei mesi da indicare nella presente casella
si dovrà considerare (per intero) il mese in cui
si è verificato l’evento che ha fatto sorgere
(celebrazione del matrimonio) o venir meno (separazione
legale, decesso del coniuge) il diritto alla detrazione
per il coniuge a carico.
 |
ESEMPI |
- In caso il matrimonio sia contratto
il 27 marzo 2009 ed il coniuge possieda
redditi per euro 2.065,83, il dichiarante
deve indicare “10” nella
casella “Mesi a carico”.
- In caso il matrimonio venga contratto
il 31 marzo 2009 ed il coniuge possieda
redditi propri per euro 2.995,45,
il dichiarante deve lasciare in bianco
la casella “Mesi a carico”
perché non fiscalmente a carico.
- Nel caso in cui il coniuge possieda
redditi per euro 2.995,45, percepiti
totalmente nel mese di dicembre, il
dichiarante deve lasciare in bianco
la casella “Mesi a carico”
perché, pur avendo superato il limite
di euro 2.840,51 solo nell’ultimo
mese, è da considerare comunque non
fiscalmente a carico. E’ errato
indicare in questo caso “11”
nella casella in oggetto.
|
|
CASELLA “F1” Primo
figlio
Barrare la casella “F1” per
il primo figlio a carico, intendendo per tale quello
anagraficamente di maggiore età.
CASELLA “F” Figli
Barrare la casella “F” se si tratta
di figli, compresi i figli naturali riconosciuti,
adottivi, affidati o affiliati, fiscalmente a
carico successivi al primo.
CASELLA “D” Disabili
Si deve barrare la casella “D”
(disabile) se si tratta di un figlio portatore di
handicap. Qualora venga barrata questa casella non
è necessario barrare la casella “F”.
 |
ATTENZIONE |
| E’
considerato portatore di handicap la persona
riconosciuta come tale ai sensi della
legge 5 febbraio 1992 n. 104. |
|
CASELLA “A” Altri
familiari
Si deve barrare la casella “A” se si
tratta degli altri familiari fiscalmente a carico
e cioè:
-
coniuge legalmente ed effettivamente separato;
-
i discendenti dei figli;
-
genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi
anche naturali;
-
genitori adottivi;
-
generi e nuore;
-
suocero e suocera;
-
fratelli e sorelle;
purché siano conviventi con il contribuente
oppure lo stesso corrisponda loro un assegno
alimentare non risultante da provvedimento dell’autorità
giudiziaria.
CASELLA Codice fiscale del primo
figlio
Nella casella “Codice fiscale” corrispondente
al rigo 2 scrivere il codice fiscale del primo figlio.
 |
ATTENZIONE |
| Analogamente
a quanto detto per il coniuge, se il reddito
complessivo del figlio o altro familiare
supera il limite di euro 2.840,51, il
dichiarante perde il diritto all’intera
detrazione, qualunque sia il momento dell’anno
in cui viene superato tale limite. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Il codice
fiscale del primo figlio deve essere comunque
indicato, anche se non si fruisce delle
relative detrazioni, quando queste sono
attribuite interamente ad un altro soggetto. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Il primo
figlio non fiscalmente a carico di nessun
contribuente, a differenza del coniuge,
non dovrà essere indicato nel presente
quadro. |
|
Casi particolari di compilazione della casella
F1 del prospetto. Utilizzo di due modelli 730/2010.
 |
ESEMPIO 1 |
presenza
di due figli fiscalmente a carico, di
cui il primo abbia contratto matrimonio
il 31 luglio 2009 e da tale data sia divenuto
a carico del proprio coniuge.
In questo caso il secondo figlio, minore
di età, per i primi sette mesi riveste
la qualifica di “secondo figlio”,
mentre per i successivi cinque mesi assume
la veste di “primo figlio”.
Ai fini della compilazione del rigo F1
bisogna utilizzare due distinti modelli
730/2010: nel primo modello si descrive
la situazione del primo periodo e quindi
nel rigo F1 deve essere indicato il codice
fiscale del figlio che ha contratto matrimonio
ed il numero dei mesi (7) per i quali
è rimasto a carico. L’altro modello
serve per rappresentare la situazione
del secondo periodo, dove come “primo
figlio” bisogna indicare il codice
del figlio rimasto fiscalmente a carico
ed il numero dei mesi (5). |
|
 |
ATTENZIONE |
La prestazione
nel corso del 2009 del servizio militare
di leva da parte del primo figlio non
fa perdere il diritto alla detrazione
se ne ricorrono le condizioni.
Nel caso in cui il servizio militare di
leva comporti il possesso, nel corso dell’anno,
di un reddito complessivo superiore a
euro 2.840,51, il primo figlio non è considerato
fiscalmente a carico (p.e. servizio prestato
nell’Arma dei Carabinieri, come
A.U.C., ...). |
|
CASELLA Mesi a carico (primo
figlio)
Indicare il numero dei mesi dell’anno (da
1 a 12) durante i quali il primo figlio è stato
effettivamente a carico e per i quali spetta la
detrazione. Scrivere “12” se il primo
figlio è stato a carico per tutto il 2009; se, invece,
è stato a carico solo per una parte del 2009, scrivere
il numero dei mesi corrispondenti.
 |
ESEMPIO |
| In caso
di primo figlio nato il 28 febbraio 2009,
il dichiarante deve indicare “11”
nella Casella “Mesi a carico”. |
|
 |
ATTENZIONE |
| L’omessa
indicazione dei mesi per i quali spetta
la detrazione, diversamente da quanto
previsto per il coniuge, è considerato
un errore formale e non consente al soggetto
che presta assistenza fiscale di liquidare
le imposte. |
|
CASELLA Minore di 3 anni (primo
figlio)
Indicare il numero dei mesi dell’anno durante
i quali il primo figlio a carico ha avuto un'età
inferiore a 3 anni.
 |
ESEMPI |
Per un
figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo
2009, indicare “3”.
Per un figlio nato il 20 aprile 2009,
nella casella scrivere “9”. |
|
 |
ATTENZIONE |
| L’ulteriore
detrazione per ciascun figlio di età inferiore
ai tre anni non spetta per il primo figlio
a cui è riconosciuta la deduzione per
coniuge a carico. |
|
CASELLA Percentuale di detrazione
spettante (primo figlio)
Ai fini della compilazione della presente casella
bisogna indicare sempre la percentuale di
detrazione spettante, a meno che per il primo
figlio non spetti la detrazione pari a quella
per il coniuge a carico per l’intero anno,
nel qual caso va indicata la lettera "C".
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
per figli a carico non può essere
ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente
separati la detrazione per figli a carico
deve essere ripartita nella misura del
50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono
decidere di comune accordo di attribuire
l'intera detrazione al genitore con reddito
complessivo più elevato per evitare
che la detrazione non possa essere fruita
in tutto o in parte dal genitore con il
reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva
o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio la
detrazione spetta, in mancanza di accordo
tra le parti, nella misura del 100% al
genitore affidatario ovvero in caso di
affidamento congiunto nella misura del
50% ciascuno. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Se il
contribuente non fruisce delle detrazioni
per un figlio, in quanto attribuite interamente
ad un altro soggetto, indicare "0"nella
casella "percentuale". |
|
La detrazione per figli a carico spetta per
intero (100%) ad uno solo dei genitori nel caso
in cui:
e nei seguenti altri casi:
-
figli del contribuente rimasto vedovo/a che,
risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente
separato;
-
figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente, se questi è coniugato e non è
legalmente ed effettivamente separato;
la detrazione per il primo figlio è pari
a quella spettante per il coniuge a carico ("C")
e per gli altri figli spetta l'intera detrazione
(100%) nei seguenti casi:
-
quando l'altro genitore manca perché
deceduto e il contribuente non si è risposato
o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente
separato;
-
quando l'altro genitore non ha riconosciuto
i figli naturali e il contribuente non è
coniugato o se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato;
-
figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non è coniugato
o è legalmente ed effettivamente separato.
Si deve ritenere che la mancanza del genitore sia
ravvisabile, oltre che nell'ipotesi di figlio naturale
non riconosciuto, solo nel caso di decesso e non
semplicemente quando il genitore manca perché
separato o divorziato.
L'esistenza in vita dell'altro genitore impedisce
la possibilità di usufruire di tale deduzione
(circ.55 del 14/06/2002).
 |
ATTENZIONE |
| Si ricorda
che in questi casi va indicata, nella
casella “percentuale” (%)
la lettera "C" in corrispondenza
del primo figlio, e la percentuale (100)
di detrazione in corrispondenza degli
eventuali altri figli. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Se per
il primo figlio spetta la detrazione per
coniuge a carico per un periodo inferiore
all’intero anno occorre compilare
il rigo 2 per i mesi in cui spetta la
detrazione come figlio e il rigo 3 per
i mesi in cui spetta la detrazione come
coniuge. |
|
 |
ESEMPIO |
contribuente
con due figli rimasto vedovo del coniuge
fiscalmente a carico nel corso del mese
di luglio 2009.
In questo caso per il primo figlio possono
spettare nel corso dell'anno due detrazioni
diverse: quella relativa al primo figlio
per il periodo in cui il coniuge è in
vita e quella relativa al coniuge (C)
per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Coniuge
e familiari a carico”, nel rigo
riservato al coniuge, deve essere indicato
il suo codice fiscale e il numero dei
mesi in cui è stato in vita: 7 nella casella
“mesi a carico”.
Per il primo figlio occorre invece compilare
due righi diversi: nel rigo F1 si indicano
i mesi in cui è stato a carico come figlio:
7 nella casella “mesi a carico”
e 100 come "percentuale di detrazione".
Nel secondo rigo i mesi saranno quelli
successivi al decesso del coniuge: 5 e
nella casella “percentuale di detrazione”
andrà riportata la lettera C.
Per il secondo figlio, invece, deve essere
compilato un unico rigo in cui va riportato
il numero “12” quale numero
dei mesi a carico, e 100 come percentuale
di detrazione. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Si precisa
che, se si usufruisce per il primo figlio
della detrazione prevista per il coniuge
a carico, non si ha diritto, per lo stesso
figlio, all’ulteriore detrazione
per i minori di tre anni. |
|
 |
ESEMPIO |
| Nel caso
in cui il contribuente conviva con persona
priva di reddito, ed i due conviventi
abbiano a carico un figlio naturale riconosciuto
da entrambi, il contribuente non ha diritto
per tale figlio alla detrazione nella
misura prevista per il coniuge a carico
perché non ricorre l'ipotesi di mancanza
dell’altro genitore. |
|
 |
ATTENZIONE |
| La detrazione
per i figli compete indipendentemente
dalla circostanza che gli stessi abbiano
o meno superato determinati limiti di
età o che siano o non siano dediti agli
studi o a tirocinio gratuito e pertanto
ai fini dell’attribuzione della
detrazione gli stessi non passano mai
nella categoria di altri familiari. |
|
CASELLA Codice fiscale dei figli
o altri familiari a carico
Indicare il codice fiscale del figlio successivo
al primo o dell’altro familiare fiscalmente
a carico ricavabile dal tesserino rilasciato
dall’amministrazione finanziaria.
Per ulteriori informazioni vedere la casella: "Codice
fiscale primo figlio".
CASELLA Mesi a carico (figli
e altri familiari)
Indicare, il numero dei mesi dell’anno (da
1 a 12) durante i quali il figlio successivo al
primo o il familiare è stato effettivamente a carico
e per il quale spetta la detrazione. Scrivere “12”
se il familiare è stato a carico per tutto il 2009;
se, invece, è stato a carico solo per una parte
del 2009 scrivere il numero dei mesi corrispondenti.
Per la determinazione del numero dei mesi da indicare
nella presente casella si dovrà considerare (per
intero) il mese in cui si è verificato l’evento
che ha fatto sorgere (p.e. nascita del figlio, adozione,
...) o venir meno (p.e. decesso, matrimonio, ...)
il diritto alla detrazione per il figlio o altro
familiare.
 |
ESEMPI |
In caso
di figlio nato il 31 marzo 2009, il dichiarante
deve indicare “10” nella Casella
“Mesi a carico”.
Il figlio successivo al primo o altro
familiare che possiede redditi per euro
2.995,45, percepiti totalmente nel mese
di dicembre, pur avendo superato il limite
di euro 2.840,51, solo nell’ultimo
mese, è da considerarsi comunque non a
carico. Quindi non deve essere indicato
nel quadro. |
|
 |
ATTENZIONE |
| L’omessa
indicazione dei mesi per i quali spetta
la detrazione, diversamente a quanto previsto
per il coniuge, è considerato un errore
formale e non consente al soggetto che
presta assistenza fiscale di liquidare
le imposte. |
|
CASELLA Minore di 3 anni
Indicare il numero dei mesi dell’anno durante
i quali il figlio a carico successivo al primo ha
un’età inferiore a 3 anni.
 |
ESEMPI |
Per un
figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo
2009, indicare “3”.
Per un figlio nato il 20 aprile 2009,
nella casella scrivere “9”.
|
|
CASELLA Percentuale di detrazione
spettante
Ai fini della compilazione della presente casella
bisogna indicare sempre la percentuale di
detrazione spettante a meno che per il primo
figlio la detrazione pari a quella per il
coniuge a carico spetti solo per una parte dell’anno,
nel qual caso va indicata la lettera "C".
Se si è barrata la casella "F"
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
per figli a carico non può essere
ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente
separati la detrazione per figli a carico
deve essere ripartita nella misura del
50% ciascuno. Tuttavia i genitori non
possono decidere di comune accordo di
attribuire l'intera detrazione al genitore
con reddito complessivo più elevato
per evitare che la detrazione non possa
essere fruita in tutto o in parte dal
genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva
o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio la
detrazione spetta, in mancanza di accordo
tra le parti, nella misura del 100% al
genitore affidatario ovvero in caso di
affidamento congiunto nella misura del
50% ciascuno. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Se il
contribuente non fruisce delle detrazioni
per un figlio o un altro familiare a carico,
in quanto attribuite interamente ad un
altro soggetto, indicare “0”
nella casella “percentuale”. |
|
Se si è barrata la casella "A"
Indicare la percentuale di spettanza della detrazione,
nel caso in cui essa spetti a più soggetti, in proporzione
all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
 |
ATTENZIONE |
| La detrazione
per gli altri familiari a carico va suddivisa
fra i contribuenti che sono obbligati
al loro mantenimento. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Se come
relazione di parentela è stata barrata
la casella "A", per potere liquidare
l’imposta, non può essere indicata
la lettera "C" nella presente
casella. |
|
CASELLA Percentuale ulteriore
detrazione per famiglie con almeno 4 figli
Questa casella è riservata ai contribuenti
che hanno più di tre figli. La detrazione
deve essere ripartita nella misura del 50% tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati
e non è possibile di comune accordo una diversa
ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni.
La detrazione non spetta per ogni figlio ma è
un importo complessivo e non varia se il numero
dei figli è superiore a quattro.
La sezione - Dati del Sostituto
d'imposta che effettuerà il conguaglio
Questa sezione deve essere compilata dai
lavoratori dipendenti, o dai possessori di redditi
di collaborazione coordinata e continuativa, che
presentano il modello 730 direttamente ad un CAF
o a un professionista abilitato oppure all’azienda
che si avvale di un CAF o di un professionista abilitato
per lo svolgimento dell’assistenza.
Non è obbligatoria l’indicazione dei
dati del datore di lavoro in caso di assistenza
diretta, vale a dire nel caso in cui i lavoratori
dipendenti presentino il modello 730 all’azienda
la quale svolge in prima persona tutte le attività
di assistenza fiscale.
In caso di rapporto di lavoro dipendente, di pensione
o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
tali dati sono rilevabili dal CUD 2010 rilasciato
dal sostituto d’imposta/ente pensionistico.
Il dipendente di società estera deve indicare i
dati relativi alla sede della stabile organizzazione
in Italia che effettua le ritenute.
 |
ATTENZIONE |
| Se il
sostituto attuale è diverso da quello
che ha rilasciato il CUD, vanno indicati
i dati del nuovo sostituto di imposta
che effettuerà il conguaglio. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di contemporaneo rapporto con più datori
di lavoro vanno indicati i dati del soggetto
che eroga il trattamento economico più
elevato. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di dichiarazione congiunta, vanno indicati
i dati del sostituto d’imposta nel
solo modello del “Dichiarante”,
mentre sul modello del “Coniuge
dichiarante” non si deve indicare
alcun dato. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di dichiarazione presentata da rappresentante
o tutore per conto di altri vanno indicati
i dati del sostituto d’imposta del
minore o del tutelato, mentre nel modello
del rappresentante o tutore non va compilato
il riquadro. |
|
CASELLA Cognome, Nome o Denominazione
Se si tratta di persona giuridica (Società, Enti,
Associazioni ecc.), indicare la Denominazione
del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
delle imposte.
Se si tratta di persona fisica (Ditta individuale),
indicare il Cognome e il Nome.
Questi dati sono desumibili dalla certificazione
unica.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di assistenza fiscale prestata da un CAF
o da un professionista abilitato questo
dato deve essere sempre presente. |
|
CASELLA Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del datore di lavoro,
desumibile dal CUD.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di assistenza fiscale prestata da un CAF
o da un professionista abilitato questo
dato deve essere sempre presente. |
|
CASELLA Comune e provincia
Riportare il comune e la provincia indicati nel
CUD.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di assistenza fiscale prestata da un CAF
o da un professionista abilitato questo
dato deve essere sempre presente. |
|
CASELLA Tipologia, Indirizzo,
Num. civico e C.A.P.
Indicare l'indirizzo e il codice di avviamento
postale del comune desumibili dal CUD.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
di assistenza fiscale prestata da un CAF
o da un professionista abilitato l’indirizzo
deve essere sempre presente. |
|
CASELLA Numero di telefono o
fax
Indicare il numero di telefono o fax desumibili
dal CUD.
CASELLA Indirizzo di posta elettronica
Indicare l'indirizzo di posta elettronica desumibile
dal CUD.
CASELLA Codice sede
E' necessario compilare anche la casella "Codice
sede" nel caso in cui nel CUD 2010 risulti
compilata la casella "Codice sede" presente
nella sezione relativa al datore di lavoro.
QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI
Indicazioni Generali
Devono dichiarare i redditi da terreni compilando
il quadro "A" "Redditi dei terreni"
i contribuenti che possiedono redditi derivanti
da terreni situati nel territorio dello Stato
che sono o devono essere iscritti in catasto
con attribuzione di rendita, a titolo di:
Nonché i contribuenti:
-
affittuari che esercitano l’attività
agricola nei fondi condotti in affitto;
-
associati in caso di conduzione associata;
-
soci di società personale semplice;
-
partecipanti dell’impresa familiare
o titolari d’impresa agricola individuale
non in forma di impresa familiare che conducono
il fondo.
Non devono dichiarare redditi di terreni i contribuenti:
-
possessori di terreni a titolo di nuda proprietà,
cioè coloro che hanno concesso l'immobile in
usufrutto, uso o enfiteusi ad altra persona.
I redditi relativi a questi terreni rientrano
nel reddito complessivo del titolare del diritto
reale di godimento;
-
possessori di terreni che costituiscono pertinenze
di fabbricati urbani (ad esempio, giardini di
villette, aree verdi condominiali);
-
possessori di terreni, parchi e giardini
aperti al pubblico o la cui conservazione è
riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività
Culturali di pubblico interesse, dalla cui
utilizzazione non deriva al possessore alcun
reddito per l’intero anno. Tale improduttività
di reddito deve essere denunciata all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, ove istituito,
o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla
data in cui la proprietà è stata riconosciuta
di pubblico interesse.
Non devono compilare il Quadro A "Redditi
dei terreni" i contribuenti:
-
possessori di terreni dati in affitto per usi
non agricoli. In questo caso, trattandosi di
terreni che danno luogo a redditi diversi,
dovrà essere compilato il Quadro D "Redditi
diversi", rigo 4;
-
possessori di terreni situati all’estero.
Anche in questo caso, trattandosi di terreni
che danno luogo a redditi diversi, dovrà
essere compilato il Quadro D “Redditi
diversi”, rigo 4.
 |
ATTENZIONE |
| I possessori
di terreni utilizzati quali beni strumentali
nell’esercizio di specifiche attività
commerciali da parte del possessore non
possono dichiarare i relativi redditi
con il modello 730. Trattandosi, infatti,
di redditi d’impresa dovrà essere
compilato il Modello Unico 2010. |
|
Gli importi dei redditi dominicale e agrario di
ogni singolo terreno, da inserire nel Mod. 730/2010
possono essere recuperati:
-
dalle visure catastali rilasciate dall’Ufficio
del Catasto competente per territorio. Se la
partita catastale comprende sia particelle situate
in terreni montani o nelle zone agricole svantaggiate,
sia particelle diverse, devono essere compilati
righi distinti, per poter indicare, in corrispondenza
delle particelle interessate, il relativo codice
dei casi particolari;
-
dal rogito d’acquisto;
-
da dichiarazioni di successione;
-
da precedenti dichiarazioni dei redditi Mod.
730 o Unico.
CASELLA Reddito dominicale
Indicare il valore del reddito dominicale calcolato
secondo le tariffe d’estimo.
Il reddito dominicale è costituito dalla parte
dominicale del reddito medio ordinario riferibile
alla proprietà derivante dal terreno attraverso
l’attività agricola.
Deve essere indicato il reddito dominicale per
intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto
per una percentuale inferiore (per esempio per il
50%).
Il reperimento dei valori del reddito dominicale
è possibile mediante visura catastale se la coltura
praticata corrisponde a quella risultante dal catasto.
Altrimenti bisogna applicare la tariffa d’estimo
media attribuibile alla qualità di coltura praticata
nonché le deduzioni fuori tariffa.
Per i terreni censiti, i valori del reddito dominicale
sono desumibili anche dal rogito (atto notarile)
relativo all’acquisto.
Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni
dei redditi di anni precedenti laddove sia stato
compilato il Quadro A “Redditi dei terreni”/
RA Mod. Unico.
Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni
per la regolarizzazione delle società in
agricoltura (di fatto o irregolari e semplici),
si rimanda al paragrafo "Società semplici
e imprese familiari in agricoltura".
 |
ATTENZIONE |
| Il reddito
dominicale deve essere indicato al netto
della rivalutazione dell’80% che
sarà calcolata dal soggetto che presta
assistenza fiscale (CAF, professionista
abilitato, datore di lavoro o ente pensionistico). |
|
 |
ATTENZIONE |
| Se il
reddito dominicale è rilevato dalla colonna
1 del quadro RA dell’UNICO 2009,
il contribuente deve depurare l’importo
dalla rivalutazione dell’80% calcolata
nel 2009 dividendo lo stesso per 1,80. |
|
Il reddito dominicale deve essere indicato solamente
con il titolo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Non deve essere
indicato con il titolo 4.
CASELLA Titolo
Si deve indicare uno dei codici corrispondenti
ai seguenti casi:
1 - proprietario
del terreno;
2 - proprietario
del terreno concesso in affitto in regime legale
di determinazione del canone (regime vincolistico);
3 - proprietario
del terreno concesso in affitto in assenza di regime
legale di determinazione del canone;
4 - conduttore
del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5 - socio di
società semplice;
6 - partecipante
dell’impresa familiare agricola diverso dal
titolare;
7 - titolare
dell’impresa agricola individuale non in forma
di impresa familiare.
Se il proprietario del terreno è anche il
titolare dell'impresa agricola individuale non in
forma di impresa familiare, può essere indicato
indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7.
 |
ATTENZIONE |
| E'un
dato obbligatorio. L'omissione del titolo
non consente di liquidare l'imposta. |
|
CASELLA Reddito agrario
Indicare il valore del reddito agrario calcolato
secondo le tariffe d’estimo.
Il reddito agrario è costituito dalla parte del
reddito medio ordinario del terreno imputabile al
capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione
impiegati nell’esercizio di attività agricole.
Deve essere indicato il reddito agrario per intero
(al 100%) anche se il terreno è posseduto per una
percentuale inferiore (per esempio per il 50%).
Il reperimento dei valori del reddito agrario è
possibile mediante visura catastale se la coltura
praticata corrisponde a quella risultante dal catasto.
Altrimenti bisogna applicare la tariffa d’estimo
media attribuibile alla qualità di coltura praticata
nonché le deduzioni fuori tariffa.
Per i terreni censiti i valori del reddito agrario
sono desumibili anche dal rogito (atto notarile)
relativo all’acquisto.
Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni
dei redditi di anni precedenti.
In caso di conduzione associata (caso particolare
3) deve essere indicata la quota di reddito agrario
relativa alla percentuale di partecipazione e al
periodo di durata del contratto.
Tale percentuale è quella che risulta da
apposito atto sottoscritto da tutti gli associati,
altrimenti la partecipazione si presume ripartita
in parti uguali.
Il reddito dominicale, in questo caso, non deve
essere indicato.
 |
ESEMPIO |
| In caso
di reddito agrario dell’intero terreno
pari a euro 52 e una percentuale di partecipazione
del 20%, si deve indicare euro 10. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Gli affittuari
che esercitano l'attività agricola nei
fondi condotti in affitto dovranno compilare
solo la colonna relativa al reddito agrario
che dovrà essere dichiarato a partire
dalla data in cui ha effetto il contratto.
|
|
In caso di società semplici costituite
per l'esercizio in forma associata di attività
agricola (titolo 5), la cui attività e i
cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art.
32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di
partecipazione agli utili che si presumono proporzionali
al valore dei conferimenti se non risultano determinate
dall'atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta.
 |
ESEMPIO |
| In caso
di reddito agrario dell'intero terreno
pari a € 52 e una percentuale di
partecipazione agli utili del 40%, si
deve indicare € 21. |
|
Il socio di società semplice, partecipante
dell'impresa familiare o titolare d'impresa agricola
individuale non in forma di impresa familiare che
conduce il fondo (titolo 5, 6, 7) ma che non possiede
il terreno a titolo di proprietà, usufrutto,
enfiteusi o altro diritto reale, deve dichiarare
solo il reddito agrario.
Per quanto riguarda le società semplici e
le imprese familiari operanti in agricoltura si
rimanda al paragrafo "Società semplici e imprese
familiari in agricoltura".
 |
ATTENZIONE |
| Il reddito
agrario deve essere indicato al netto
della rivalutazione del 70% che sarà calcolata
dal soggetto che presta assistenza fiscale
(CAF, professionista abilitato, datore
di lavoro o ente pensionistico). |
|
 |
ATTENZIONE |
| Se il
reddito agrario è rilevato dalla colonna
3 del quadro RA dell’UNICO 2009,
il contribuente deve depurare l’importo
dalla rivalutazione del 70% calcolata
nel 2009, dividendo lo stesso per 1,70. |
|
Il reddito agrario deve essere indicato solamente
con i titoli 1, 4, 5, 6 o 7. Non deve essere indicato
con i titoli 2 o 3.
ATTIVITÀ AGRICOLA
Ai fini della determinazione del reddito agrario
sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette
alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura
e alla funghicoltura;
b) l’allevamento
di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione
di vegetali tramite l’utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie
adibita alla produzione non eccede il doppio di
quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui
al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento
di animali con riferimento ai beni individuati,
ogni due anni (e tenuto conto dei criteri di cui
al comma 1) con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze su proposta del ministro delle politiche
agricole e forestali. Si considerano produttive
di reddito agrario anche la produzione e la cessione
di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche, nonché di
carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici
derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente
dal fondo.
Qualora le attività menzionate
alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti,
la parte di reddito imputabile all'attività
eccedente è considerata reddito d'impresa
da determinarsi in base alle norme contenute nel
capo VI del titolo I del T.U.I.R. e pertanto non
può essere presentato il modello 730.
Con riferimento alle attività
dirette alla produzione di vegetali, si fa presente
che per verificare la condizione posta alla lettera
b), ai fini del calcolo della superficie adibita
alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie
sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani
o bancali) e non a quella coperta dalla struttura.
Pertanto nel caso in cui il suolo non venga utilizzato
per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario
solo le produzioni svolte su non più di due
ripiani o bancali.
CASELLA Giorni di possesso
Va indicato il periodo di possesso espresso in
giorni (365 per l'intero anno, anche se bisestile)
durante il quale il terreno è stato posseduto dal
dichiarante.
 |
ESEMPIO |
| Se il
terreno fosse stato ceduto dal dichiarante
il 20 febbraio 2009, si deve indicare
"51" (31 giorni di gennaio sommati
a 20 giorni di febbraio). |
|
 |
ATTENZIONE |
| E' un
dato obbligatorio. L’omissione dell’indicazione
dei giorni di possesso non consente di
liquidare l'imposta. |
|
CASELLA Percentuale di possesso
Va indicata la quota di possesso espressa in percentuale
(100% se il terreno è posseduto per intero) al fine
di individuare l’entità di reddito attribuibile
al dichiarante in ragione della parte del terreno
posseduta.
 |
ATTENZIONE |
| E’
un dato obbligatorio. L’omissione
della percentuale di possesso non consente
di liquidare l'imposta. |
|
CASELLA Canone d'affitto in regime
vincolistico
In caso di terreno concesso in affitto in regime
legale di determinazione del canone (titolo 2) nella
presente casella deve essere indicato l’ammontare
del canone risultante dal contratto, corrispondente
al periodo indicato nella casella “Giorni
di possesso”.
Deve essere indicato il canone d’affitto
per intero (al 100%) anche se si è proprietari del
terreno per una quota inferiore (per esempio per
il 50%).
 |
ATTENZIONE |
| E’
ammesso solo in presenza del codice "2"nella
casella del titolo. L’omissione
del valore del canone d’affitto
in presenza del titolo "2",
ovvero, l’indicazione del canone
d’affitto in presenza degli altri
titoli ("1", "3","4"”,
"5", "6" o "7")
non consente la liquidazione dell'imposta. |
|
CASELLA Casi particolari
Riportando i codici sotto elencati, vanno evidenziati
nella colonna 7 i seguenti casi particolari:
1) mancata coltivazione,
neppure in parte, per un’intera annata agraria
e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria,
del fondo rustico costituito per almeno due terzi
da terreni qualificati come coltivabili a prodotti
annuali; rientrano in quest’ipotesi i casi
di ritiro di seminativi dalla produzione, sempre
che i terreni costituenti il fondo rustico siano
rimasti effettivamente incolti per l’intera
annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale,
con altra diversa coltivazione;
2) perdita per eventi
naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario
del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato
ha denunciato all’Ufficio del Territorio (ex
ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso
entro tre mesi dalla data in cui si è verificato
ovvero, se la data non sia esattamente determinabile,
almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto;
3) terreno in conduzione
associata;
4) terreno concesso in
affitto nel 2009 per usi agricoli a giovani che
non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi
la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo a titolo principale o che acquisiscano
tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipulazione
del contratto di affitto, purché la durata del contratto
stesso non sia inferiore a cinque anni.
Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni
per le agevolazioni sopra citate, identificate dal
caso particolare "4", si rimanda al paragrafo
"Agevolazioni imprenditoria giovanile in
agricoltura";
5) se ricorrono contemporaneamente
le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
6) se ricorrono contemporaneamente
le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.
 |
ATTENZIONE |
I casi
particolari "1-2-3" sono ammessi
solo se sono stati esposti i codici "1",
"4" o "7" nella casella
del titolo.
Il caso particolare "4" è ammesso
solo se sono stati esposti i codici "2"
e "3" nella casella del titolo.
L’indicazione di casi particolari
in condizioni differenti da quelle precedentemente
indicate non consente di liquidare le
imposte. |
|
CASELLA Continuazione-collegamento
righi
Barrare la casella di colonna 8 per indicare
che si tratta del medesimo terreno del rigo precedente,
nel caso in cui occorra compilare più righi per
le diverse situazioni che si verificano per lo stesso
terreno nel corso dell’anno.
Può infatti accadere che durante l’anno si
siano verificate situazioni diverse relativamente
allo stesso terreno (variazione quota di possesso,
variazione del titolo, ...). Pertanto, questo terreno
deve occupare più righi del quadro, uno per ogni
singola situazione, indicando nella casella "Periodo
di possesso" il numero dei giorni corrispondente
a ciascuna di esse.
 |
ATTENZIONE |
| La somma
dei giorni di possesso dei diversi righi
occupati dallo stesso terreno non deve
superare 365. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Nelle
ipotesi in cui la percentuale di possesso
del reddito dominicale sia diversa da
quella del reddito agrario occorre compilare
due distinti righi, senza barrare la casella
di colonna 8 (quando, ad esempio, solo
una parte del terreno è concessa in affitto
e in alcune ipotesi indicate nel paragrafo
“Società semplici e imprese familiari
in agricoltura”). |
|
Società semplici e imprese
familiari in agricoltura
Società semplici
Le società semplici operanti in agricoltura, ai
fini della dichiarazione dei redditi, compilano
il Modello Unico 2010 Società di persone ed equiparate,
indicando il reddito agrario del terreno in conduzione
e il reddito dominicale, qualora ne siano anche
proprietarie.
 |
ATTENZIONE |
| Il socio
che intende avvalersi dell’assistenza
fiscale, compila il modello 730 indicando
nel quadro A la quota di spettanza risultante
dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate
per il reddito agrario e, qualora i terreni
siano in proprietà, la propria quota per
quanto concerne il reddito dominicale
(indicando il codice 5 nella casella "Titolo"). |
|
Imprese familiari
In presenza di costituzione di impresa familiare
avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità
previste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima
impresa non può avvalersi dell’assistenza
fiscale, ma è tenuto a presentare il modello
UNICO 2010 Persone fisiche indicando la
quota spettante del reddito agrario sulla base di
quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa
familiare e la propria quota per quanto concerne
il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione
provvede ad imputare ai familiari partecipanti la
quota di partecipazione agli utili sulla base di
quanto risulta dal predetto atto di costituzione
dell’impresa familiare, nonché ad attestare
che le quote stesse sono proporzionate alla quantità
del lavoro effettivamente prestato nell’impresa,
in modo continuativo e prevalente, nel periodo di
imposta.
 |
ATTENZIONE |
| Gli altri
componenti l’impresa familiare,
diversamente dal titolare, possono presentare
il mod.730 indicando nel quadro A la quota
di spettanza del reddito agrario, nel
limite non eccedente il 49%, oltre la
propria quota di proprietà per quanto
riguarda il reddito dominicale (indicando
il codice 6 nella casella "Titolo"). |
|
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
L’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre
1998, n.441, prevede che non si applichi, ai soli
fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione
dei redditi dominicali ed agrari (previste rispettivamente
nella misura dell’80% e del 70%) per i periodi
d’imposta durante i quali i terreni siano
concessi in affitto per usi agricoli, con contratti
di durata non superiore a cinque anni, a giovani
che:
-
non abbiano ancora compiuto quaranta
anni;
-
abbiano la qualifica di coltivatore
diretto o imprenditore agricolo a titolo principale
o che acquisiscano una di tali qualifiche entro
dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.
Si precisa che:
-
per i contratti d’affitto stipulati a
partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata
in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione
spetta a partire dal periodo d’imposta
in cui sono stipulati fino a quello di scadenza
del contratto stesso;
-
per i contratti stipulati prima del 6 gennaio
1999 ed aventi durata almeno di 5 anni, l’agevolazione
si applica dal periodo d’imposta 1999;
-
per i contratti stipulati prima del 6 gennaio
1999 ed aventi durata inferiore ai 5 anni, l’agevolazione
spetta a decorrere dal periodo d’imposta
in cui il contratto è eventualmente rinnovato
a condizione che:
-
l’affittuario non abbia compiuto
quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
-
l’affittuario possegga la qualifica
di coltivatore diretto o imprenditore agricolo
a titolo principale al momento del rinnovo
o la acquisisca entro dodici mesi da tale
data;
-
la durata del contratto rinnovato non sia
inferiore a cinque anni.
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione
del reddito dominicale ai fini delle imposte sui
redditi, il proprietario del terreno affittato deve
accertare l’acquisita qualifica di coltivatore
diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario,
a pena di decadenza dal beneficio stesso.
Alcuni esempi
Vengono di seguito proposti alcuni esempi di compilazione
del quadro A.
 |
ESEMPIO |
1° CASO:
Il proprietario è anche conduttore del
terreno.
Reddito dominicale pari a € 103;
Reddito agrario pari a € 77;
- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 1
- Colonna 3 - reddito agrario: 77
- Colonna 4
- giorni di possesso: 365
- Colonna 5
- percentuale di possesso: 100
- Colonna 6
- canone d’affitto: == |
|
 |
ESEMPIO |
2° CASO:
Il proprietario al 50% dall’1/1,
ha dato in affitto ad uso agricolo, dall’1/7,
il terreno in regime legale di determinazione
del canone.
Reddito dominicale pari a €103;
Reddito agrario pari a €77;
Canone d’affitto per l'intero anno
in regime vincolistico pari a €62
Periodo 1.1 - 30.6 (rigo A1)
- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 1
- Colonna 3 - reddito agrario: 77
- Colonna 4 - giorni di possesso: 181
- Colonna 5 - percentuale di possesso:
50
- Colonna 6 - canone d’affitto:
==
Periodo 1.7 - 31.12 (rigo A2)
- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 2
- Colonna 3 - reddito agrario: ==
- Colonna 4 - giorni di possesso: 184
- Colonna 5 - percentuale di possesso:
50
- Colonna 6 - canone d’affitto:
31 (62x184/365)
- Colonna 8 - Continuazione: barrare la
casella (x)
Il canone d’affitto deve essere
rapportato al periodo indicato, ma non
alla percentuale di possesso.
Per esporre le due situazioni verificatesi
nell’anno relativamente al medesimo
terreno, si è reso necessario utilizzare
due righi. La X di collegamento esposta
nella colonna 8 del rigo A2 indica che
si tratta dello stesso terreno indicato
al rigo A1. |
|
 |
ESEMPIO |
3° CASO:
Affittuario che conduce il terreno.
Reddito dominicale pari €103;
Reddito agrario pari a €77;
- Colonna 1 - reddito dominicale: ==
- Colonna 2 - titolo: 4
- Colonna 3 - reddito agrario: 77
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 6 - canone d’affitto:
==
Si deve indicare soltanto il reddito agrario.
Il reddito dominicale deve essere dichiarato
dal proprietario. |
|
 |
ESEMPIO |
4° CASO:
Conduzione associata per il 50%.
Reddito dominicale pari a €103;
Reddito agrario pari a €77;
- Colonna 1 - reddito dominicale: ==
- Colonna 2 - titolo: 4
- Colonna 3- reddito agrario: 39
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 6 - canone d’affitto:
==
- Colonna 7 - casi particolari: 3
Si deve indicare il reddito agrario pari
a € 39 corrispondente alla percentuale
del 50% spettante all’associato.
|
|
 |
ESEMPIO |
5° CASO:
Socio di società personale semplice la
cui quota di partecipazione agli utili
è il 40% non proprietario del terreno.
Reddito dominicale pari a €103;
Reddito agrario pari a €77;
- Colonna 1 - reddito dominicale: ==
- Colonna 2 - titolo: 5
- Colonna 3 - reddito agrario: 31
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso:
100
- Colonna 6 - canone d’affitto:
==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
Si deve indicare il reddito agrario pari
a € 31, corrispondente alla quota
di partecipazione agli utili del socio,
pari al 40% (77x40%). |
|
 |
ESEMPIO |
6° CASO:
Percentuale di possesso del reddito dominicale
diversa da quella del reddito agrario.
Il proprietario del terreno concede in
affitto l’80% dello stesso durante
tutto l’anno.
Reddito dominicale pari a €103;
Reddito agrario pari a €77;
Canone d’affitto per l’intero
anno in regime vincolistico pari a €
62.
Quota parte terreno non concessa in affitto
(rigo A1)
- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 1
- Colonna 3 - reddito agrario: 77
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso:
20
- Colonna 6 - canone d’affitto:
==
Quota parte terreno concessa in affitto
(rigo A2)
- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 2
- Colonna 3 - reddito agrario: =
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso:
80
- Colonna 6 - canone d’affitto:
62
Per esporre le due situazioni verificatesi
nell’anno relativamente al medesimo
terreno, è necessario utilizzare due righi.
In questo caso, pur trattandosi dello
stesso terreno, non bisogna barrare la
X di collegamento nella casella a colonna
8 del rigo A2. |
|
Sintetizzando:
-
Il reddito dominicale (col.1) deve essere presente
con i titoli "1", "2" "3",
"5", "6", e "7"
se maggiore di €0,50. Non deve essere presente
con il titolo 4.
-
Il reddito agrario (col.3) deve essere presente
con i titoli "1", "4", "5",
"6" e "7" se maggiore di
€0,50. Non deve essere presente con i titoli
2 e 3.
-
Il canone d’affitto in regime vincolistico
deve essere presente col titolo "2".
-
I casi particolari "1", "2"
e "3" possono essere presenti solo
con i titoli "1", "4" e
"7"..
-
Il caso particolare "4" può essere
presente solo con i titoli "2" e "3".
Ciascun rigo del quadro deve essere utilizzato
per un singolo terreno o gruppo di terreni di una
stessa partita catastale ad eccezione del caso in
cui la percentuale di possesso relativa al reddito
dominicale sia diversa da quella relativa al reddito
agrario.
Può succedere inoltre che durante l’anno
si siano verificate situazioni diverse relativamente
allo stesso terreno (variazione quota di possesso,
variazione del codice del titolo, ...). Anche in
questi casi lo stesso terreno deve occupare più
righi del quadro, uno per ogni singola situazione,
indicando nella colonna Periodo di possesso
il corrispondente numero di giorni. Caratteristica
comune a fattispecie di questo tipo è che la somma
dei periodi di possesso dei terreni indicati su
più righi (righi collegati) non può superare
i 365 giorni.
|