Guida al modello 730 - 2012

ISTRUZIONI GENERALI

PAGINA 1

PAGINA 2

PAGINA 3

PAGINA 4

 

ISTRUZIONI GENERALI

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Mod.730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi), possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

  • non deve eseguire calcoli;

  • non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate, operazione che spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;

  • ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);

  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione


Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. E' tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2011 e non rientra nelle seguenti ipotesi di esonero.

CASI DI ESONERO - E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda:

TIPO DI REDDITO

CONDIZIONI

Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)

 

Lavoro dipendente o pensione

  • Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio

  • Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)

 

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

 

Redditi esenti.
vedi elenco...

 

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico

 

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali

 

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO - E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna:

TIPO DI REDDITO

LIMITE DI REDDITO
(uguale o inferiore a)

CONDIZIONI

Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze)

500

 

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito

8.000

Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione

Pensione + altre tipologie di reddito (il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze)

7.500

 

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)

7.500 (pensione)
185,92 (terreni)

 

Pensione + altre tipologie di reddito

7.750

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di et? pari o superiore a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito.
E' escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli

7.500

 

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.
Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria
del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività
commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale

4.800

 

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche

28.158,28

 

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO - In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente. Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)

-

detrazioni per carichi di famiglia

-

detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi

-

ritenute

=

importo non superiore a euro 10,33

 

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Se non rientra nelle ipotesi di esonero il contribuente deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. Unico.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere presentata se non è stato trattenuto il contributo di solidarietà (art.2 comma 2 D.L. n.138/2011).

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni, o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2011.

3. Chi può presentare il Mod. 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2012 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio integrazioni salariali, l'indennità di mobilità, ecc.);

  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

  • sacerdoti della Chiesa cattolica;

  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

  • persone impegnate in lavori socialmente utili;

  • produttori agricoli se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), dell'Irap e dell'Iva.

ATTENZIONE
È fondamentale, per poter utilizzare il modello 730, il requisito dell'occupazione: i lavoratori interessati devono avere in atto, nell'anno di presentazione della dichiarazione, un rapporto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa con un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio nei termini previsti.

Per questo motivo, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:

  • al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2012;

  • al Caf o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il mod. 730 ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre 2011 al mese di giugno 2012.

Possono utilizzare il modello 730, presentandolo ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che possiedono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. C - bis) del Tuir, già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare il modello 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONE
I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il Mod. UNICO devono presentarlo solo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

 

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2011 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro e progetto);

  • redditi dei terreni e dei fabbricati;

  • redditi di capitale;

  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente);

  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);

  • alcuni dei redditi assoggettati a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.


4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello UNICO 2012 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2011 hanno:

  • prodotto redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;

  • prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

  • prodotto redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);

  • realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

  • percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

ATTENZIONE
Si ricorda che in base agli artt. 5 e 6 del Tuir, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e non possono essere dichiarati nel modello 730.

Non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta (Mod. 770 ordinario e semplificato), ad es. imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”, ecc.;

  • non sono residenti in Italia nel 2011 e/o nel 2012;

  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;

  • nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.).
ATTENZIONE
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che al momento della presentazione della dichiarazione al Caf hanno cessato il rapporto di lavoro non possono utilizzare il modello 730 a meno che non conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conguagli.

5. Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano nelle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

  • soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
  • soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
  • soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.
La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

6. La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata dai coniugi in forma congiunta tramite modello 730 quando :

  • sono in possesso di:

    • redditi di lavoro dipendente

    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

    • redditi dei terreni e dei fabbricati

    • redditi di capitale;

    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;

    • alcuni dei redditi diversi;

    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata;

  • almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il modello 730;

  • non sono legalmente ed effettivamente separati.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

ATTENZIONE
La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, né in presenza di dichiarazione presentata per conto dei minori e delle persone incapaci.

ATTENZIONE
Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione ovvero quello scelto per effettuare i conguagli, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.


7. A chi si presenta

Chi può utilizzare il modello 730, lo presenta:

  • tramite un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf);

  • tramite un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale);

  • tramite il proprio sostituto d’imposta (se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale).

ATTENZIONE
I sostituti d'imposta non sono obbligati a prestare assistenza fiscale, ma ne hanno la facoltà; resta comunque fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio che consistono nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.


8. Quando e come si presenta

I termini per la presentazione sono:

  • entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;

  • entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1 relativo alla scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell'Irpef.

ATTENZIONE
La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

ATTENZIONE
In caso di dichiarazione congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la relativa documentazione tributaria.

Chi si rivolge al Caf o al professionista abilitato può consegnare il modello 730 già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso oppure può chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Non va esibita la documentazione relativa agli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va inoltre esibita la documentazione degli oneri detraibili in possesso del sostituto d'imposta e già considerata nel calcolo delle imposte e nelle operazioni di conguaglio.

ATTENZIONE
La documentazione deve essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè per la dichiarazione di quest’anno fino al 31 dicembre 2016.


9. Il visto di conformità

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Nel modello 730 elaborato dai Caf o dai professionisti sono quindi correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, la detrazione per oneri di famiglia, le detrazioni d’imposta spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.

Come specificato dalla Circolare n. 14/E del 14/03/2011 i controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano:

  • il riscontro della correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente (quali ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, l’ammontare dei redditi diversi e delle relative spese di produzione);

  • valutazioni di merito in ordine all’effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dei redditi e delle imposte dovute.

Ai fini dei controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono seguire, non è assolutamente necessaria l’esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).

Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:

  • la documentazione attestante le ritenute d’acconto indicate nella dichiarazione (modello CUD 2012 e/o CUD 2011, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.);

  • gli scontrini, le fatture, le ricevute e le quietanze relative al pagamento di oneri deducibili o detraibili, nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio la copia del rogito e del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale per gli interessi passivi; la documentazione attestante i requisiti richiesti per la detrazione dei premi di assicurazione sulla vita);

  • gli attestati di versamento degli acconti irpef effettuati direttamente dal contribuente con modello F24;

  • la dichiarazione modello UNICO 2011 (o anni precedenti se non è mai stato chiesto il rimborso) in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 41% o 36%, devono essere esibiti:

  • copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione della data di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;

  • le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;

  • copia dei bonifici bancari;

  • copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario nei casi ammessi.

ATTENZIONE
Il "decreto sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

 

ATTENZIONE
Per gli interventi sulle parti comuni la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 per cento e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione.


Per le spese del risparmio energetico per le quali è prevista la detrazione del 55% devono essere esibiti:

  • l'asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti;

  • le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;

  • le ricevute dei bonifici attestanti il pagamento;

  • l'attestato di certificazione o qualificazione energetica;

  • la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA;

  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese se gli interventi riguardano parti comuni di edifici.

ATTENZIONE
Come riportato nella circolare n. 14/E del 14/03/2011, il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato per il riconoscimento della detrazione deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere.

A tale proposito nel modello 730-2 (ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione modello 730 e del modello 730-1), il Caf o il professionista abilitato elenca i documenti esibiti dal contribuente che lo stesso ha utilizzato per la compilazione della dichiarazione.

Il contribuente può documentare con l'autocertificazione le spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.

ATTENZIONE
Se il Caf è già in possesso della documentazione relativa a contratti di mutuo o assicurazione, perché prodotta in anni precedenti, il contribuente può attestare con l’autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il visto soddisfa l'esigenza di garantire all’assistito il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e agevolare l’Amministrazione finanziaria nei controlli di competenza.

Infatti, nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l’Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità. In caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell’assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.

 

II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Le novità

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2012 presenta queste novità:

  1. l'introduzione di una cedolare secca (imposta sostituiva del 21 o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale (quadro B - sezione I e II);

  2. la previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro B sez. I);

  3. la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro C - rigo C5);

  4. la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 149,5 euro (quadro C - rigo C14);

  5. l'eliminazione dell'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ("decreto sviluppo" entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro E - sezione III-B);

  6. la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E - righi da E61 a E63);

  7. l'introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;

  8. il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto IRPEF è dovuto nella misura dell'82 per cento anziché al 99%);

  9. il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto cedolare secca per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 69 per cento anziché dell'85 per cento).

2. Informazioni preliminari

Arrotondamenti

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del modello base compilato.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualsiasi tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella sezione II “Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro D al rigo D7.

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt.167-171 c.c.) è un complesso di beni appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia. I redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per la metà a ciascuno dei coniugi.

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriere, un'arte o una professione;

  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);

  • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);

  • le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'Euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it sezione Cambi, Cambi fiscali.

Altri redditi da dichiarare con il modello Unico 2012 (Capital gains, investimenti e attività finanziarie all'estero)

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare anche:

Il quadro RM del modello Unico 2012 persone fisiche se hanno percepito nel 2011:

  • redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;

  • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. n. 239 1° aprile 1996 e successive modificazioni;

  • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;

  • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell’art. 7, commi da 1 a 4 del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

  • il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2011 (art.5 legge n. 448 del 2001 e art.2 D.L. n.282 del 2002 e successive modificazioni).
ATTENZIONE
Il quadro RM deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero e che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sulle attività detenute all'estero (art.19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214).

ATTENZIONE
I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2012 Persone fisiche al momento della presentazione dell'UNICO non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.


Il quadro RT del modello Unico 2012 persone fisiche, se nel 2011 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati) ed altri redditi diversi di natura finanziaria nel caso in cui non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2011 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2011 (art.7 legge n. 448 del 2001 e art.2 D.L. n.282 del 2002 e successive modificazioni).

Il quadro RW del modello Unico 2012 persone fisiche se nel 2011 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

ATTENZIONE
i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW anche gli investimenti all'estero di natura non finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Dovranno essere sempre indicati, ad esempio, anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di reddito.


I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO 2012 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità appena descritte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO Persone fisiche 2012.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al modello 730 devono presentare anche il quadro AC del modello UNICO 2012 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio del modello UNICO Persone fisiche 2012, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale questo modello.
Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro Operativo di Pescara (decreto legge n.70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

3. Il controllo del prospetto di liquidazione

Entro il 31 maggio il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il 15 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, che lo stesso Caf o il professionista abilitato trasmetterà in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

4. Errori e dimenticanze

Di seguito vengono indicate le modalità con cui è possibile intervenire per correggere il modello 730 nel caso in cui vengano riscontrati degli errori nella compilazione o delle dimenticanze:

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso affinché questi elabori un modello 730 rettificativo.

In questo caso, il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all’assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell’effettuazione del conguaglio di rettifica. Il sostituto d’imposta dovrà provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di “rettifica” consegnato in tempo utile dal Caf o dal professionista abilitato. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell’autore della violazione.

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo (indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo") quando l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito o non cambia il risultato (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta, come confermato dalla Circolare n. 14/E del 14/03/2011, effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre.
Per le specifiche vedere la relativa casella nel frontespizio.

ATTENZIONE
Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso occorre esibire tutta la documentazione.

Modello Unico entro il 1 ottobre 2012 (dichiarazione correttiva nei termini)

Il contribuente può presentare un modello UNICO 2012 PF entro il 1 ottobre 2012 (dichiarazione correttiva nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.

ATTENZIONE
Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. UNICO 2012 PF pagando direttamente le somme dovute con il modello F24.

Modello Unico (dichiarazione integrativa a favore)

Il contribuente può presentare un modello UNICO 2012 PF entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore ) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.

ATTENZIONE
Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. UNICO 2012 PF pagando direttamente le somme dovute con il modello F24.

Modifiche oltre i termini

Se l'integrazione del Mod. 730/2012 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2012 PF, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova dichiarazione mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa". In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:

  • entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per effettuare un'integrazione che determini un maggior credito d'imposta o un minor debito (art. 2 comma 8 bis del D.P.R. 322 del 1998). In tal caso il credito risultante da questa rettifica può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241 del 1997;

  • entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito o un minor credito (art. 13 del D. Lgs. 472 del 1997). In questo caso il contribuente dovrà procedere al pagamento di una sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziate ispezioni, verifiche o accertamenti vari;

  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d'imposta o un minor credito, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria (art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

ATTENZIONE
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730, compresi eventuali acconti Irpef.


Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e Io la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

5. Le operazioni di conguaglio

Di seguito si riportano le modalità e i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicate dalla suddetta circolare 14/E del 14/03/2011:

ATTENZIONE
Si ricorda che, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

LUGLIO

Il sostituto d'imposta deve, a partire dal mese di luglio, sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi relativi all'IRPEF e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF.

ATTENZIONE
I conguagli dei modelli 730 seguono il principio di cassa. Pertanto eventuali rimborsi o trattenute dovranno essere operati dai datori di lavoro sulle retribuzioni erogate “nel mese di luglio” a prescindere dal periodo di competenza a cui tali retribuzioni si riferiscono.

Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori coordinati e continuativi, il sostituto d'imposta deve seguire le medesime regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti. Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

ATTENZIONE
In caso di rateizzazione l'interesse calcolato dal sostituto d'imposta sulle mensilità successive alla prima è pari allo 0.33% mensile.

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza (0.4%), sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

In caso, invece di comunicazione tardiva da parte del Caf il conguaglio deve essere effettuato nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio.

NOVEMBRE

A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 1 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene dovuto.

DICEMBRE

A dicembre il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio a credito risultante dal modello 730 integrativo. Il conguaglio derivante dal modello integrativo può essere effettuato anche da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato nella dichiarazione integrativa). Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre (periodo di paga utile al conguaglio) il sostituto è tenuto in ogni caso a effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nel mese di dicembre.

6. Casi particolari

Cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio occorre distinguere tra:

  • Conguagli a debito: il sostituto d’imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Mod. UNICO 2012).
    I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all’articolo 47, lettera c-bis, del Tuir), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.

  • Conguagli a credito: il sostituto è tenuto all’effettuazione del conguaglio a credito, operando i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti semprechè la presentazione della dichiarazione sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. Tale credito sarà percepito dal lavoratore con le modalità normalmente utilizzate dal sostituto per corrispondere ai propri dipendenti cessati eventuali emolumenti residui.

Decesso dell'assistito

Il decesso del contribuente fa venire meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio:

  • se il decesso avviene prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d’imposta dovrà comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti;

ATTENZIONE
Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.
  • nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione, che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.
    In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.L'eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento; l'eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro

Qualora nel medesimo periodo di imposta intervenga il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro, si ritiene siano ancora applicabili le seguenti istruzioni:

  • passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d’azienda: il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d'imposta;

  • passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro con interruzione del rapporto di lavoro: nell’ipotesi prospettata (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc.), il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.

7. La composizione del modello 730

Esaminiamo le diverse parti del modello 730 che saranno approfondite nei successivi capitoli in relazione alle concrete modalità di compilazione del modello stesso.

QUADRO DEL MODELLO

CONTENUTI

Frontespizio

dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti dichiaranti;
indicazione del coniuge e dei familiari a carico;
dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

A
Terreni

redditi dei terreni.

B
Fabbricati

redditi dei fabbricati;

dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato.

C
Lavoro dipendente

redditi di pensione e dilavoro dipendente e assimilati per i quali competono le detrazioni;
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non competono le detrazioni;
ritenute IRPEF, addizionale regionale e comunale (compresi gli acconti)
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;
contributo di solidarietà.

D
Altri redditi

redditi di capitale (utili e altri redditi di capitale)
compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale;
redditi diversi
redditi soggetti a tassazione separata.

E
Oneri e spese

spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta del 19%;
spese che sono deducibili dal reddito complessivo;
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% o del 36%;
dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%;
spese per interventi di risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55%;
dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canone di locazione;
spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta del 20%.

F
Acconti, ritenute ed eccedenze

versamenti di acconto IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2011;
altre ritenute subite;
eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione;
ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali;
dati relativi alle trattenute del saldo per il 2011 ed eventuali acconti relativi al 2012;
soglie di esenzione addizionale comunale;
importi rimborsati dal sostituto di imposta (solo per il 730 integrativo);
importi rimborsati dal sostituto per l'anno 2011 per detrazioni che non hanno trovato
capienza nell'imposta lorda ("Credito riconosciuto per famiglie numerose" e/o "Credito
riconosciuto per canoni di locazione");
importi indebitamente percepiti per il "bonus fiscale" e/o "bonus straordinario";
pignoramento presso terzi.

G
Crediti d’imposta

crediti d’imposta relativi ai fabbricati;

crediti d'imposta reintegro anticipazione fondi pensione;
credito d’imposta per i redditi prodotti all'estero;

crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;

crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
credito d'imposta per mediazioni.

I
IMU

Questo quadro va compilato dai contribuenti che intendono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con il modello F24, dell’IMU dovuta per l’anno 2012.

730-1

Scheda per la scelta della destinazione dell' 8 per mille dell'Irpef tra:
- Stato; Chiesa Cattolica; Unione chiese cristiane avventiste del 7° giorno; Assemblee di Dio in Italia; Unione delle chiese metodiste e valdesi; Chiesa evangelica luterana in Italia; Unione comunità ebraiche italiane;
Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef tra:
- Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- Finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche.

730-2

Ricevuta dell’avvenuta consegna del modello che viene rilasciata dal sostituto d’imposta o dal Caf. Per quanto riguarda il Caf, nel modello 730-2 viene indicato l’elenco dei documenti esibiti dal contribuente, che sono stati utilizzati, in base alle corrette disposizioni normative, per la compilazione o per il controllo del modello.

730-3

E’ il prospetto di liquidazione che viene consegnato al contribuente e che viene completato con i messaggi del soggetto che ha elaborato la dichiarazione.

730-4

Comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta. Esiste anche lo stesso modello qualora si tratti di un modello 730 integrativo che può essere presentato soltanto ad un Caf o ad un professionista abilitato.

 

Le pagine del modello 730

Vai alle pagine del modello 730, clicca col mouse sulla voce che ti interessa e leggi le istruzioni commentate dai nostri esperti.

PAGINA 1

PAGINA 2

PAGINA 3

PAGINA 4