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ISTRUZIONI GENERALI
I. INTRODUZIONE
1. Perché conviene il Mod.730
I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso
di determinati redditi), possono presentare la dichiarazione
con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è
vantaggioso, in quanto il contribuente:
-
non deve eseguire calcoli;
-
non deve trasmettere il modello all'Agenzia
delle entrate, operazione che spetta al datore
di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario
cui il contribuente si è rivolto;
-
ottiene il rimborso dell'imposta direttamente
nella busta paga o nella rata di pensione, a
partire dal mese di luglio (per i pensionati
a partire dal mese di agosto o di settembre);
-
se deve versare delle somme, queste vengono
trattenute dalla retribuzione (a partire dal
mese di luglio) o dalla pensione (a partire
dal mese di agosto o settembre) direttamente
nella busta paga.
2. Chi è esonerato dalla presentazione
della dichiarazione
Il contribuente deve anzitutto controllare se è
obbligato a presentare la dichiarazione o se è
esonerato. E' tenuto a presentarla se ha conseguito
redditi nell'anno 2011 e non rientra nelle seguenti
ipotesi di esonero.
CASI DI ESONERO - E' esonerato dalla presentazione
della dichiarazione il contribuente che possiede
esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna,
se si sono verificate le condizioni descritte nella
seconda:
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TIPO DI REDDITO
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CONDIZIONI
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Abitazione principale
e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
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Lavoro dipendente o
pensione
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-
Redditi corrisposti da un unico sostituto
d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute
di acconto o corrisposti da più
sostituti purché certificati dall'ultimo
che ha effettuato il conguaglio
-
Le detrazioni per coniuge e familiari
a carico sono spettanti e non sono dovute
le addizionali regionale e comunale.
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Lavoro dipendente o
pensione + abitazione principale e sue pertinenze
(box, cantina, ecc.)
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Rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa compresi i lavori
a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale
rese in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche
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Redditi esenti.
vedi elenco...
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Redditi soggetti ad
imposta sostitutiva.
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli
del debito pubblico
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Redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Esempi: interessi sui conti correnti bancari
o postali
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CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO -
E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione
il contribuente che possiede esclusivamente i redditi
indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito
previsti nella seconda colonna, se si sono verificate
le condizioni descritte nella terza colonna:
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TIPO DI REDDITO
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LIMITE DI REDDITO
(uguale o inferiore a)
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CONDIZIONI
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Terreni e/o fabbricati
(compresa abitazione principale e sue pertinenze)
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500
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Lavoro dipendente o
assimilato + altre tipologie di reddito
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8.000
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Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico
sono spettanti e non sono dovute le addizionali
regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta
ha operato le ritenute il contribuente può
recuperare il credito presentando la dichiarazione
|
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Pensione + altre tipologie
di reddito (il reddito complessivo deve essere
calcolato senza tenere conto del reddito derivante
dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze)
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7.500
|
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Pensione + terreni
+ abitazione principale e sue pertinenze (box,
cantina, ecc.)
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7.500 (pensione)
185,92 (terreni)
|
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|
Pensione + altre tipologie
di reddito
|
7.750
|
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Contribuente di et? pari o superiore a 75
anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico
sono spettanti e non sono dovute le addizionali
regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta
ha operato le ritenute il contribuente può
recuperare il credito presentando la dichiarazione
|
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Assegno periodico corrisposto
dal coniuge + altre tipologie di reddito.
E' escluso l'assegno periodico destinato al
mantenimento dei figli
|
7.500
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Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
e altri redditi per i quali la detrazione
prevista non è rapportata al periodo
di lavoro.
Esempi: compensi percepiti per l'attività
libero professionale intramuraria
del personale dipendente dal Servizio sanitario
nazionale, redditi da attività
commerciali occasionali, redditi da attività
di lavoro autonomo occasionale
|
4.800
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Compensi derivanti
da attività sportive dilettantistiche
|
28.158,28
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CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO - In generale
è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
il contribuente, non obbligato alla tenuta delle
scritture contabili, che possiede redditi per i
quali è dovuta un'imposta non superiore ad
euro 10,33 come illustrato nello schema seguente.
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture
contabili che si trovano nella seguente condizione:
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imposta lorda (*)
|
- |
|
detrazioni per carichi
di famiglia
|
-
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detrazioni per redditi
di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
|
- |
|
ritenute
|
= |
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importo non superiore
a euro 10,33
|
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(*) L'imposta lorda
è calcolata sul reddito complessivo
al netto della deduzione per l'abitazione
principale e relative pertinenze.
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Se non rientra nelle ipotesi di esonero il contribuente
deve verificare se può presentare il Mod.
730 o deve presentare il Mod. Unico.
 |
ATTENZIONE |
| La dichiarazione
deve comunque essere presentata se le
addizionali all'IRPEF non sono state trattenute
o sono state trattenute in misura inferiore
a quella dovuta. |
|
 |
ATTENZIONE |
| La dichiarazione
deve essere presentata se non è
stato trattenuto il contributo di solidarietà
(art.2 comma 2 D.L. n.138/2011). |
|
Il Mod. 730 può essere presentato, anche
in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese
sostenute o fruire di detrazioni, o per chiedere
rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento
che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti
o da acconti versati per il 2011.
3. Chi può presentare il Mod. 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti
che nel 2012 sono:
-
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi
i lavoratori italiani che operano all'estero
per i quali il reddito è determinato
sulla base della retribuzione convenzionale
definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
-
persone che percepiscono indennità sostitutive
di reddito di lavoro dipendente (ad esempio
integrazioni salariali, l'indennità di
mobilità, ecc.);
-
soci di cooperative di produzione e lavoro,
di servizi, agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
-
sacerdoti della Chiesa cattolica;
-
giudici costituzionali, parlamentari nazionali
e altri titolari di cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali,
ecc.);
-
persone impegnate in lavori socialmente utili;
-
produttori agricoli se esonerati dalla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d'imposta
(Mod. 770 semplificato e ordinario), dell'Irap
e dell'Iva.
 |
ATTENZIONE |
| È fondamentale,
per poter utilizzare il modello 730, il
requisito dell'occupazione: i lavoratori
interessati devono avere in atto, nell'anno
di presentazione della dichiarazione,
un rapporto di lavoro o di collaborazione
coordinata e continuativa con un sostituto
d’imposta che possa effettuare le
operazioni di conguaglio nei termini previsti. |
|
Per questo motivo, i lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato per un periodo
inferiore all'anno possono presentare il modello
730:
-
al sostituto d’imposta se il rapporto
dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio
2012;
-
al Caf o ad un professionista abilitato se
il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di
giugno al mese di luglio 2012 e il contribuente
conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare
il conguaglio.
 |
ATTENZIONE |
| Il
personale della scuola con contratto di
lavoro a tempo determinato può
presentare il mod. 730 ad un Caf dipendenti
o ad un professionista abilitato, se il
contratto dura almeno dal mese di settembre
2011 al mese di giugno 2012. |
|
Possono utilizzare il modello 730, presentandolo
ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato,
anche i soggetti che possiedono soltanto redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’art. 50, comma 1, lett. C - bis) del Tuir,
già definiti redditi di collaborazione coordinata
e continuativa.
Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere
nel periodo compreso tra il mese di giugno e il
mese di luglio 2012 e devono essere conosciuti i
dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione
per conto dei minori e delle persone incapaci possono
utilizzare il modello 730, se per questi contribuenti
ricorrono le condizioni sopra indicate.
 |
ATTENZIONE |
| I
contribuenti sopra elencati che scelgono
di utilizzare il Mod. UNICO devono presentarlo
solo in via telematica all'Agenzia delle
Entrate. |
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Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti
che nel 2011 hanno percepito:
-
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.
e contratti di lavoro e progetto);
-
redditi dei terreni e dei fabbricati;
-
redditi di capitale;
-
redditi di lavoro autonomo per i quali non
è richiesta la partita IVA (es. prestazioni
di lavoro autonomo non esercitato abitualmente);
-
redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati
situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettati a tassazione
separata, indicati nella sezione II del quadro
D.
4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche
Non possono utilizzare il modello 730 e devono
presentare il modello UNICO 2012 Persone fisiche,
i contribuenti che nel 2011 hanno:
-
prodotto redditi d’impresa anche in forma
di partecipazione;
-
prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali
è richiesta la partita IVA;
-
prodotto redditi "diversi" non compresi
tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e
D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione
totale o parziale di aziende, proventi derivanti
dall’affitto e dalla concessione in usufrutto
di aziende);
-
realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni qualificate ovvero derivanti
dalla cessione di partecipazioni non qualificate
in società residenti in paesi o territori
a fiscalità privilegiata, i cui titoli
non sono negoziati in mercati regolamentati;
-
percepito, quale soggetto beneficiario, reddito
proveniente da trust.
 |
ATTENZIONE |
| Si ricorda
che in base agli artt. 5 e 6 del Tuir,
i redditi delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice, da qualsiasi
fonte provengano e quale che sia l’oggetto
sociale, sono considerati redditi di impresa
e non possono essere dichiarati nel modello
730. |
|
Non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti
che:
-
devono presentare anche una delle seguenti
dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta
(Mod. 770 ordinario e semplificato), ad es.
imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo
di presentare la dichiarazione Iva, venditori
“porta a porta”, ecc.;
-
non sono residenti in Italia nel 2011
e/o nel 2012;
-
devono presentare la dichiarazione per conto
dei contribuenti deceduti;
- nel 2012 percepiscono redditi di lavoro
dipendente erogati esclusivamente da datori
di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute
d’acconto (ad es. collaboratori familiari
e altri addetti alla casa, ecc.).
 |
ATTENZIONE |
| I lavoratori
con contratto a tempo indeterminato che
al momento della presentazione della dichiarazione
al Caf hanno cessato il rapporto di lavoro
non possono utilizzare il modello 730
a meno che non conoscano i dati del nuovo
sostituto d'imposta che potrà effettuare
i conguagli. |
|
5. Condizioni per essere considerati residenti
Le persone fisiche che rientrano nelle seguenti
categorie sono considerate residenti in Italia ai
fini tributari:
- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione
residente per la maggior parte del periodo di
imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno
nello Stato il domicilio per la maggior parte
del periodo d'imposta (il domicilio di una persona
è nel luogo in cui essa ha stabilito la
sede principale dei suoi affari e interessi, art.
43 c.c.);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno
nello Stato la residenza per la maggior parte
del periodo d'imposta (la residenza è il
luogo in cui la persona ha la dimora abituale,
art. 43 c.c.).
Le condizioni si verificano per la maggior parte
del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183
giorni anche non continuativi o per oltre la metà
del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno
e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.
La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il
riferimento temporale all'iscrizione anagrafica,
al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato
anche tenendo conto della sussistenza di un legame
affettivo con il territorio italiano. Tale legame
sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia
i propri legami familiari o il centro dei propri
interessi patrimoniali e sociali.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana,
sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria,
coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente in quanto emigrati in
territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati con DM 4/5/99.
6. La dichiarazione congiunta Mod. 730
La dichiarazione può essere presentata dai coniugi
in forma congiunta tramite modello 730 quando :
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente
avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello
730 può essere presentato in forma congiunta al
sostituto d’imposta di uno dei due coniugi
ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.
 |
ATTENZIONE |
| La dichiarazione
congiunta non può essere presentata nel
caso di morte di uno dei coniugi avvenuta
prima della presentazione della dichiarazione
dei redditi, né in presenza di dichiarazione
presentata per conto dei minori e delle
persone incapaci. |
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 |
ATTENZIONE |
| Nella
dichiarazione congiunta va indicato come
dichiarante il coniuge che ha come sostituto
d’imposta il soggetto al quale viene
presentata la dichiarazione ovvero quello
scelto per effettuare i conguagli, se
la dichiarazione viene presentata ad un
Caf o ad un professionista abilitato.
|
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7. A chi si presenta
Chi può utilizzare il modello 730, lo presenta:
-
tramite un Centro di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti (Caf);
-
tramite un professionista abilitato (consulente
del lavoro, dottore commercialista, ragioniere
o perito commerciale);
-
tramite il proprio sostituto d’imposta
(se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio
di voler prestare assistenza fiscale).
 |
ATTENZIONE |
| I sostituti
d'imposta non sono obbligati a prestare
assistenza fiscale, ma ne hanno la facoltà;
resta comunque fermo l'obbligo di effettuare
le operazioni di conguaglio che consistono
nel trattenere le somme a debito o rimborsare
le somme a credito risultanti dalla liquidazione
della dichiarazione. Il sostituto d'imposta
non esegue il versamento del debito o
il rimborso del credito di ogni singola
imposta o addizionale se l'importo che
risulta dalla dichiarazione è uguale
o inferiore a 12 euro. |
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8. Quando e come si presenta
I termini per la presentazione sono:
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto
d’imposta deve consegnare il modello 730 già
compilato e la busta chiusa contenente il modello
730-1 relativo alla scelta per la destinazione dell’8
e del 5 per mille dell'Irpef.
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ATTENZIONE |
| La scheda
va consegnata anche se non è espressa
alcuna scelta, indicando il codice fiscale
e i dati anagrafici. |
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ATTENZIONE |
| In caso
di dichiarazione congiunta le schede per
la destinazione dell'otto per mille devono
essere inserite in un’unica busta,
sulla quale devono essere riportati i
dati del dichiarante. |
|
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita
la relativa documentazione tributaria.
Chi si rivolge al Caf o al professionista abilitato
può consegnare il modello 730 già
debitamente e correttamente compilato senza pagare
alcun compenso oppure può chiedere assistenza
per la compilazione. In ogni caso deve esibire al
Caf o al professionista abilitato la documentazione
necessaria per permettere la verifica della conformità
dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto
riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione
idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento
degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti
dalla normativa vigente.
Non va esibita la documentazione relativa agli
oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta
in sede di determinazione del reddito. Non va inoltre
esibita la documentazione degli oneri detraibili
in possesso del sostituto d'imposta e già
considerata nel calcolo delle imposte e nelle operazioni
di conguaglio.
 |
ATTENZIONE |
| La documentazione
deve essere conservata dal contribuente
per tutto il periodo entro il quale l’amministrazione
ha facoltà di richiederla e cioè per la
dichiarazione di quest’anno fino
al 31 dicembre 2016. |
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9. Il visto di conformità
I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo
di verificare che i dati indicati nel modello 730
siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente
(relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta
spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a
titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi)
e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di
conformità (ossia una certificazione di correttezza
dei dati).
Nel modello 730 elaborato dai Caf o dai professionisti
sono quindi correttamente indicati, sulla base della
documentazione esibita e delle disposizioni di legge,
gli oneri deducibili, la detrazione per oneri di
famiglia, le detrazioni d’imposta spettanti,
nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di
acconto ovvero i rimborsi spettanti.
Come specificato dalla Circolare n. 14/E del 14/03/2011
i controlli che devono essere svolti a tal fine
non comportano:
-
il riscontro della correttezza dei dati reddituali
indicati dal contribuente (quali ad esempio,
l’ammontare dei redditi fondiari, l’ammontare
dei redditi diversi e delle relative spese di
produzione);
-
valutazioni di merito in ordine all’effettività
o meno di spese o di situazioni soggettive che
incidono ai fini della determinazione dei redditi
e delle imposte dovute.
Ai fini dei controlli che i Caf e i professionisti
abilitati devono seguire, non è assolutamente
necessaria l’esibizione da parte del contribuente
di documentazione relativa all’ammontare dei
redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad
esempio, i certificati catastali dei terreni e dei
fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati)
e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali,
ad esempio, i certificati di stato di famiglia).
Devono, invece, essere esibiti, anche
in copia fotostatica:
-
la documentazione attestante le ritenute d’acconto
indicate nella dichiarazione (modello CUD 2012
e/o CUD 2011, certificati dei sostituti d’imposta
per le ritenute relative a redditi di lavoro
autonomo occasionale, ecc.);
-
gli scontrini, le fatture, le ricevute e le
quietanze relative al pagamento di oneri deducibili
o detraibili, nonché la documentazione
necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio
la copia del rogito e del contratto di mutuo
per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione
principale per gli interessi passivi; la documentazione
attestante i requisiti richiesti per la detrazione
dei premi di assicurazione sulla vita);
-
gli attestati di versamento degli acconti irpef
effettuati direttamente dal contribuente con
modello F24;
-
la dichiarazione modello UNICO 2011 (o anni
precedenti se non è mai stato chiesto il rimborso)
in caso di eccedenza d’imposta per la
quale si è richiesto il riporto nella successiva
dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi
di recupero del patrimonio edilizio, per le quali
spetta la detrazione d’imposta del 41% o 36%,
devono essere esibiti:
-
copia della ricevuta postale della raccomandata
con la quale è stata trasmessa la comunicazione
della data di inizio lavori al Centro Operativo
di Pescara;
-
le fatture o le ricevute fiscali relative alle
spese effettuate in cui sia indicato il costo
della manodopera utilizzata per la realizzazione
dell'intervento;
-
copia dei bonifici bancari;
-
copia della documentazione relativa alle spese
il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico
bancario nei casi ammessi.
 |
ATTENZIONE |
| Il "decreto
sviluppo", entrato in vigore il 14
maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di
inviare tramite raccomandata la comunicazione
di inizio lavori al Centro Operativo di
Pescara. |
|
 |
ATTENZIONE |
| Per gli
interventi sulle parti comuni la documentazione
può essere sostituita da una certificazione
dell'amministratore di condominio che
attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti per fruire della detrazione
del 41 o 36 per cento e indichi la somma
di cui il contribuente può tener
conto per la detrazione. |
|
Per le spese del risparmio energetico per le quali
è prevista la detrazione del 55% devono essere
esibiti:
-
l'asseverazione del tecnico abilitato alla
progettazione di edifici ed impianti;
-
le fatture o le ricevute fiscali relative alle
spese effettuate in cui sia indicato il costo
della manodopera utilizzata per la realizzazione
dell'intervento;
-
le ricevute dei bonifici attestanti il pagamento;
-
l'attestato di certificazione o qualificazione
energetica;
 |
ATTENZIONE |
| Come
riportato nella circolare n. 14/E del
14/03/2011, il controllo da parte del
Caf o del professionista abilitato per
il riconoscimento della detrazione deve
essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere. |
|
A tale proposito nel modello 730-2 (ricevuta
dell’avvenuta consegna della dichiarazione
modello 730 e del modello 730-1), il Caf o il professionista
abilitato elenca i documenti esibiti dal contribuente
che lo stesso ha utilizzato per la compilazione
della dichiarazione.
Il contribuente può documentare con l'autocertificazione
le spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente
a carico affetti da patologie che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento
è rilasciata allo stesso familiare.
 |
ATTENZIONE |
| Se il
Caf è già in possesso della documentazione
relativa a contratti di mutuo o assicurazione,
perché prodotta in anni precedenti, il
contribuente può attestare con l’autocertificazione
la sussistenza dei requisiti richiesti. |
|
Il visto soddisfa l'esigenza di garantire all’assistito
il corretto adempimento dell’obbligazione
tributaria e agevolare l’Amministrazione finanziaria
nei controlli di competenza.
Infatti, nella selezione delle dichiarazioni da
sottoporre a controllo formale, l’Amministrazione
finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati
rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle
dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato
il visto di conformità. In caso di controllo e di
richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente,
sarà informato contestualmente anche il responsabile
dell’assistenza fiscale che ha rilasciato
il visto di conformità.
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. Le novità
La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2012 presenta
queste novità:
-
l'introduzione di una cedolare secca (imposta
sostituiva del 21 o del 19 per cento) sulle
locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati
sull'intero territorio nazionale (quadro B -
sezione I e II);
-
la previsione di uno specifico codice di utilizzo
degli immobili di interesse storico e/o artistico
concessi in locazione, da indicare nel quadro
relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16
nella colonna 2 del quadro B sez. I);
-
la proroga dell'agevolazione prevista sulle
somme percepite per incremento della produttività,
in attuazione di quanto previsto da accordi
o contratti collettivi territoriali o aziendali,
consistente nell'applicazione di un'imposta
sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari
al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro
C - rigo C5);
-
la proroga della detrazione riconosciuta per
il personale del comparto sicurezza, difesa
e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta
entro il limite di 149,5 euro (quadro C - rigo
C14);
-
l'eliminazione dell'obbligo di inviare tramite
raccomandata la comunicazione di inizio lavori
al Centro Operativo di Pescara per fruire della
detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione
edilizia ("decreto sviluppo" entrato
in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della
comunicazione di inizio lavori, il contribuente
deve indicare nella dichiarazione dei redditi
i dati catastali identificativi dell'immobile
e gli altri dati richiesti ai fini del controllo
della detrazione (quadro E - sezione III-B);
-
la proroga della detrazione del 55% per le
spese relative agli interventi finalizzati al
risparmio energetico degli edifici esistenti
(quadro E - righi da E61 a E63);
-
l'introduzione a carico dei contribuenti titolari
di un reddito complessivo superiore a 300.000
euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un
contributo di solidarietà del 3 per cento,
da applicarsi sulla parte eccedente il predetto
importo;
-
il differimento del versamento di 17 punti
percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2011
alla data di pagamento del saldo per lo stesso
anno (l'acconto IRPEF è dovuto nella
misura dell'82 per cento anziché al 99%);
-
il differimento del versamento di 17 punti
percentuali dell'acconto cedolare secca per
l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo
per lo stesso anno (l'acconto cedolare secca
è dovuto nella misura del 69 per cento
anziché dell'85 per cento).
2. Informazioni preliminari
Arrotondamenti
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione
devono essere arrotondati per eccesso se la frazione
decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi
di euro o per difetto se inferiore a detto limite;
ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49
diventa 65.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono
prestampati i due zeri finali in corrispondenza
degli spazi nei quali devono essere indicati gli
importi.
Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è
sufficiente per i dati che è necessario inserire
occorrerà riempire altri moduli, numerandoli
progressivamente nell'apposita casella posta in
alto a destra indicando sempre il codice fiscale.
Il numero complessivo dei modelli compilati per
ciascun contribuente va riportato nella casella
posta in basso a sinistra della quarta facciata
del modello base compilato.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi,
anche per effetto di cessione dei relativi crediti,
le indennità conseguite, anche in forma assicurativa,
a titolo di risarcimento danni consistenti nella
perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti
da invalidità permanente o da morte, gli interessi
moratori e per dilazioni di pagamento, costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti
o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti
su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi
devono essere dichiarati utilizzando gli stessi
quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che
sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la
cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione,
la mobilità, l’indennità di maternità, le
somme che derivano da transazioni di qualsiasi tipo
e l’assegno alimentare corrisposto in via
provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio
innanzi all’Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento
dei danni consistenti nella perdita dei redditi
relativi a più anni vanno dichiarate nella sezione
II “Redditi soggetti a tassazione separata”
del quadro D al rigo D7.
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale (artt.167-171 c.c.) è
un complesso di beni appartenenti ad un terzo o
ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati
al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi
della famiglia. I redditi dei beni oggetto del fondo
patrimoniale sono imputati per la metà a
ciascuno dei coniugi.
Usufrutto legale
I genitori devono includere nella propria dichiarazione
anche i redditi dei figli minori sui quali hanno
l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà
hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio
minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto
legale:
-
i beni acquistati dal figlio con i proventi
del proprio lavoro;
-
i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere
una carriere, un'arte o una professione;
-
i beni lasciati o donati con la condizione
che i genitori esercenti la potestà o
uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione
non ha effetto per i beni spettanti al figlio
a titolo di legittima);
-
i beni pervenuti al figlio per eredità,
legato o donazione e accettati nell'interesse
del figlio contro la volontà dei genitori
esercenti la potestà (se uno solo di
essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto
legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque
corrisposte.
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto
legale devono essere dichiarati a nome di ciascun
figlio da uno dei genitori (se la potestà
è esercitata da uno solo dei genitori la
dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).
Conversione delle valute estere dei Paesi non
aderenti all'Euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire
in euro, spese e oneri originariamente espressi
in valuta estera deve essere utilizzato il cambio
indicativo di riferimento del giorno in cui gli
stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello
del giorno antecedente più prossimo. Se in
quei giorni il cambio non è stato fissato,
va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi
del giorno delle principali valute sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della
Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie
dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere
il cambio in vigore in un determinato giorno si
può consultare il sito Internet della Banca
d'Italia, all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it
sezione Cambi, Cambi fiscali.
Altri redditi da dichiarare con il modello
Unico 2012 (Capital gains, investimenti e attività
finanziarie all'estero)
I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale devono presentare anche:
Il quadro RM del modello
Unico 2012 persone fisiche se hanno percepito
nel 2011:
-
redditi di capitale di fonte estera sui quali
non siano state applicate le ritenute a titolo
d’imposta nei casi previsti dalla normativa
italiana;
-
interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati, per i
quali non sia stata applicata l’imposta
sostitutiva prevista dal D. Lgs. n. 239 1° aprile
1996 e successive modificazioni;
-
indennità di fine rapporto da soggetti che
non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
-
proventi derivanti da depositi a garanzia per
i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari
al 20%, ai sensi dell’art. 7, commi da
1 a 4 del D.L. n. 323 del 1996 convertito in
legge n. 425/1996;
- il quadro RM deve inoltre essere presentato
per indicare i dati relativi alla rivalutazione
del valore dei terreni operata nel 2011 (art.5
legge n. 448 del 2001 e art.2 D.L. n.282 del 2002
e successive modificazioni).
 |
ATTENZIONE |
| Il quadro
RM deve essere presentato dai contribuenti
proprietari o titolari di altro diritto
reale su immobili situati all'estero e
che possiedono attività finanziarie
all'estero per il calcolo dell'imposta
sul valore degli immobili situati all'estero
e dell'imposta sulle attività detenute
all'estero (art.19, commi da 13 a 22,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n.214). |
|
 |
ATTENZIONE |
| I contribuenti
che presentano il modello 730 e devono
presentare anche il quadro RM del Mod.
UNICO 2012 Persone fisiche al momento
della presentazione dell'UNICO non possono
però usufruire dell'opzione per
la tassazione ordinaria prevista per alcuni
dei redditi indicati in questo quadro. |
|
Il quadro RT del modello Unico 2012 persone fisiche,
se nel 2011 hanno realizzato plusvalenze derivanti
da partecipazioni non qualificate (escluse quelle
derivanti dalla cessione di partecipazioni in società
residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata,
i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati)
ed altri redditi diversi di natura finanziaria nel
caso in cui non abbiano optato per il regime amministrato
o gestito.
Inoltre, possono presentare,
in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti
che nel 2011 hanno realizzato solo minusvalenze
derivanti da partecipazioni qualificate e/o non
qualificate e perdite relative ai rapporti da cui
possono derivare altri redditi diversi di natura
finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Il quadro RT deve essere presentato per indicare
i dati relativi alla rivalutazione del valore delle
partecipazioni operata nel 2011 (art.7 legge n.
448 del 2001 e art.2 D.L. n.282 del 2002 e successive
modificazioni).
Il quadro RW del modello
Unico 2012 persone fisiche se nel 2011 hanno
detenuto investimenti all'estero o attività
estere di natura finanziaria per un valore superiore
a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti
da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente,
senza il tramite di intermediari, per un ammontare
complessivo superiore a 10.000,00 euro.
 |
ATTENZIONE |
| i contribuenti
sono tenuti ad indicare nel modulo RW
anche gli investimenti all'estero di natura
non finanziaria, indipendentemente dalla
effettiva produzione di redditi imponibili
in Italia. Dovranno essere sempre indicati,
ad esempio, anche gli immobili tenuti
a disposizione, gli yacht, gli oggetti
preziosi e le opere d'arte anche se non
produttivi di reddito. |
|
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati,
insieme al frontespizio del Mod. UNICO 2012 Persone
fisiche, nei modi e nei termini previsti per la
presentazione del Mod. UNICO.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa
alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità
appena descritte, possono sempre utilizzare il Mod.
UNICO Persone fisiche 2012.
Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, oltre al modello 730 devono
presentare anche il quadro AC del modello UNICO
2012 relativo all'elenco dei fornitori del condominio,
insieme al frontespizio del modello UNICO Persone
fisiche 2012, nei modi e nei termini previsti per
la presentazione di tale questo modello.
Gli amministratori di condominio devono riportare
nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili
oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali
per i quali è stato eliminato l'obbligo della
comunicazione al Centro Operativo di Pescara (decreto
legge n.70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore
il 14 maggio 2011).
3. Il controllo del prospetto di liquidazione
Entro il 31 maggio il sostituto d'imposta
consegna al contribuente cui ha prestato assistenza
una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto
di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione
delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il 15 giugno il Caf o il professionista
abilitato consegna al contribuente cui ha prestato
assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto
di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base
dei dati e dei documenti presentati dal contribuente,
che lo stesso Caf o il professionista abilitato
trasmetterà in via telematica all’Amministrazione
finanziaria. Nel prospetto di liquidazione sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute
a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal
professionista abilitato e sono indicati i rimborsi
o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto
d'imposta.
Si consiglia di controllare attentamente la copia
della dichiarazione e il prospetto di liquidazione
elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza
fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori
in essi contenuti.
4. Errori e dimenticanze
Di seguito vengono indicate le modalità con cui
è possibile intervenire per correggere il modello
730 nel caso in cui vengano riscontrati degli errori
nella compilazione o delle dimenticanze:
Modello 730 rettificativo
Se il contribuente riscontra errori commessi
dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale
deve darne tempestiva comunicazione allo
stesso affinché questi elabori un modello
730 rettificativo.
In questo caso, il sostituto d'imposta, il Caf
o il professionista abilitato devono provvedere
alla correzione del modello e rideterminare gli
importi a credito o a debito per il soggetto assistito
elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà
barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo
e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al
contribuente degli errori riscontrati. Qualora la
rettifica effettuata riguardi anche il modello 730
base, dovrà essere rettificata anche la copia del
modello di dichiarazione che andrà consegnata all’assistito
insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima
dell’effettuazione del conguaglio di rettifica.
Il sostituto d’imposta dovrà provvedere ai
conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di
“rettifica” consegnato in tempo utile
dal Caf o dal professionista abilitato. Qualora
le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento
di somme dovute, la sanzione di cui all’art.
13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento
operoso) si renderà applicabile nei confronti dell’autore
della violazione.
Modello 730 integrativo
Se il contribuente si accorge di non aver fornito
tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione,
può presentare entro il 25 ottobre un modello
730 integrativo (indicando il codice 1 nella
relativa casella "730 integrativo") quando
l'integrazione comporta un rimborso o un minor
debito o non cambia il risultato (ad esempio,
oneri non precedentemente indicati). Il sostituto
di imposta, come confermato dalla Circolare n. 14/E
del 14/03/2011, effettua il rimborso risultante
dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre.
Per le specifiche vedere la relativa casella nel
frontespizio.
 |
ATTENZIONE |
| Il modello
730 integrativo è comunque presentato
ad un Caf o ad un professionista abilitato
anche in caso di assistenza precedentemente
prestata dal sostituto. In questo caso
occorre esibire tutta la documentazione. |
|
Modello Unico entro il 1 ottobre 2012 (dichiarazione
correttiva nei termini)
Il contribuente può presentare un modello
UNICO 2012 PF entro il 1 ottobre 2012 (dichiarazione
correttiva nei termini) in caso di minor debito
o maggior credito utilizzando l'eventuale differenza
a credito richiedendone il rimborso.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
in cui dagli ulteriori elementi emersi
si determini un maggior debito o minor
credito il contribuente è tenuto
obbligatoriamente a presentare il Mod.
UNICO 2012 PF pagando direttamente le
somme dovute con il modello F24. |
|
Modello Unico (dichiarazione integrativa a favore)
Il contribuente può presentare un modello
UNICO 2012 PF entro il termine previsto per la
presentazione del modello UNICO relativo all'anno
successivo (dichiarazione integrativa a favore
) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando
l'eventuale differenza a credito richiedendone il
rimborso.
 |
ATTENZIONE |
| Nel caso
in cui dagli ulteriori elementi emersi
si determini un maggior debito o minor
credito il contribuente è tenuto
obbligatoriamente a presentare il Mod.
UNICO 2012 PF pagando direttamente le
somme dovute con il modello F24. |
|
Modifiche oltre i termini
Se l'integrazione del Mod. 730/2012 è effettuata
dopo i termini previsti per la presentazione del
Mod. UNICO 2012 PF, il contribuente può rettificare
o integrare la dichiarazione presentando una nuova
dichiarazione mod. UNICO completa di tutte le sue
parti, su modello conforme a quello approvato per
il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
barrando la casella "Dichiarazione integrativa".
In particolare, il contribuente può integrare
la dichiarazione:
-
entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, per effettuare un'integrazione che
determini un maggior credito d'imposta o un
minor debito (art. 2 comma 8 bis del D.P.R.
322 del 1998). In tal caso il credito risultante
da questa rettifica può essere utilizzato
in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241 del
1997;
-
entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo
a quello in cui è stata presentata, per
correggere errori od omissioni che originano
un maggior debito o un minor credito (art. 13
del D. Lgs. 472 del 1997). In questo caso il
contribuente dovrà procedere al pagamento
di una sanzione in misura ridotta, del tributo
dovuto e degli interessi calcolati al tasso
legale con maturazione giornaliera, semprechè
la violazione non sia già stata contestata
e comunque non siano iniziate ispezioni, verifiche
o accertamenti vari;
-
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione per correggere errori od omissioni
che originano un maggior debito d'imposta o
un minor credito, salva l'applicazione delle
sanzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria
(art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
 |
ATTENZIONE |
| La presentazione
di una dichiarazione integrativa non sospende
le procedure avviate con la consegna del
modello 730 e, quindi, non fa venir meno
l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare
i rimborsi o trattenere le somme dovute
in base al modello 730, compresi eventuali
acconti Irpef. |
|
Integrazione della dichiarazione in relazione
esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito
tutti i dati per consentire di identificare il sostituto
che effettuerà il conguaglio o di averli
forniti in modo inesatto può presentare entro
il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare
e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà
indicare il codice 2 nella relativa casella
"730 integrativo" presente nel frontespizio.
Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni
del modello 730 originario, ad eccezione di quelle
nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto
d'imposta che effettuerà il conguaglio".
Integrazione della dichiarazione in relazione
sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri
dati della dichiarazione da cui scaturiscono un
maggior importo a credito, un minor debito oppure
un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito
tutti i dati che consentono di identificare il sostituto
che effettuerà il conguaglio (o di averli
forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito
tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione
e l'integrazione e Io la rettifica comportano un
maggior importo a credito, un minor debito oppure
un'imposta pari a quella determinata con il modello
730 originario, il contribuente può presentare
entro il 25 ottobre un nuovo modello 730
per integrare e/o correggere questi dati, indicando
il codice 3 nella relativa casella "730
integrativo" presente nel frontespizio.
5. Le operazioni di conguaglio
Di seguito si riportano le modalità e i termini
entro cui devono essere espletate le operazioni
di conguaglio come indicate dalla suddetta circolare
14/E del 14/03/2011:
 |
ATTENZIONE |
| Si ricorda
che, con riferimento alla singola imposta
o addizionale, non viene eseguito il versamento
del debito o il rimborso del credito d'imposta
se l'importo risultante dalla dichiarazione
non supera il limite di 12 euro. |
|
LUGLIO
Il sostituto d'imposta deve, a partire dal mese
di luglio, sugli emolumenti o sulla rata di pensione
corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi
relativi all'IRPEF e alla cedolare secca o trattenere
le somme o le rate, se è stata richiesta
la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo
acconto relativi all'IRPEF e alla cedolare secca,
di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di
acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti
a tassazione separata, di acconto dell'addizionale
comunale all'IRPEF.
 |
ATTENZIONE |
| I conguagli
dei modelli 730 seguono il principio di
cassa. Pertanto eventuali rimborsi o trattenute
dovranno essere operati dai datori di
lavoro sulle retribuzioni erogate “nel
mese di luglio” a prescindere dal
periodo di competenza a cui tali retribuzioni
si riferiscono. |
|
Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio
relative ai collaboratori coordinati e continuativi,
il sostituto d'imposta deve seguire le medesime
regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate
a partire dal mese di agosto o di settembre (anche
se è stata richiesta la rateizzazione).
 |
ATTENZIONE |
| In caso
di rateizzazione l'interesse calcolato
dal sostituto d'imposta sulle mensilità
successive alla prima è pari allo
0.33% mensile. |
|
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente,
la parte residua, maggiorata dell’interesse
previsto per le ipotesi di incapienza (0.4%), sarà
trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del
periodo d'imposta.
In caso, invece di comunicazione tardiva da parte
del Caf il conguaglio deve essere effettuato nel
primo periodo di paga utile a partire da quello
di luglio.
NOVEMBRE
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta
delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata
di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la trattenuta della
seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF
e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore
rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione
(perché ad esempio, ha molte spese da detrarre
e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero
ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo
per iscritto al sostituto d'imposta entro il 1 ottobre,
indicando, sotto la propria responsabilità,
l'importo che ritiene dovuto.
DICEMBRE
A dicembre il sostituto è tenuto ad effettuare
il conguaglio a credito risultante dal modello 730
integrativo. Il conguaglio derivante dal modello
integrativo può essere effettuato anche da un sostituto
d’imposta diverso da quello che ha praticato
i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato
nella dichiarazione integrativa). Nel caso in cui
il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima
del mese di dicembre (periodo di paga utile al conguaglio)
il sostituto è tenuto in ogni caso a effettuare
il rimborso mediante una corrispondente riduzione
delle ritenute relative ai compensi corrisposti
agli altri dipendenti nel mese di dicembre.
6. Casi particolari
Cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro,
aspettativa con assenza di retribuzione o analoga
posizione prima dell’effettuazione o del completamento
delle operazioni di conguaglio occorre distinguere
tra:
-
Conguagli a debito: il sostituto d’imposta
non effettua le operazioni di conguaglio, ma
deve tempestivamente rilasciare al contribuente
apposita comunicazione contenente gli importi
dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle
operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno
essere direttamente versati dall’interessato
secondo le modalità e i termini ordinariamente
previsti per i versamenti della dichiarazione
dei redditi delle persone fisiche (Mod. UNICO
2012).
I contribuenti che si trovano nella posizione
di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa,
redditi assimilati di cui all’articolo
47, lettera c-bis, del Tuir), possono scegliere
di richiedere la trattenuta della somma a debito,
con l’applicazione dell’interesse
dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto
deve loro erogare emolumenti entro l’anno
d’imposta.
-
Conguagli a credito: il sostituto è
tenuto all’effettuazione del conguaglio
a credito, operando i rimborsi spettanti ai
dipendenti cessati o privi di retribuzione,
mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute relative ai compensi corrisposti agli
altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente
previsti semprechè la presentazione della dichiarazione
sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro.
Tale credito sarà percepito dal lavoratore con
le modalità normalmente utilizzate dal sostituto
per corrispondere ai propri dipendenti cessati
eventuali emolumenti residui.
Decesso dell'assistito
Il decesso del contribuente fa venire meno l’obbligo
per il sostituto d’imposta di effettuare le
operazioni di conguaglio:
-
se il decesso avviene prima dell’effettuazione
o della conclusione di un conguaglio a debito,
il sostituto d’imposta dovrà comunicare
agli eredi l’ammontare delle somme o delle
rate non ancora trattenute, che saranno versate
dagli eredi secondo i termini e le modalità
previsti;
 |
ATTENZIONE |
| Gli eredi
non sono tenuti al versamento degli acconti. |
|
-
nel caso di conguaglio a credito il sostituto
comunicherà agli eredi i relativi importi, provvedendo
ad indicarli anche nell’apposita certificazione,
che gli stessi computeranno nella successiva
dichiarazione che dovranno o comunque potranno
presentare per conto del de cuius.
In alternativa gli eredi hanno la facoltà di
presentare istanza di rimborso all'amministrazione
finanziaria.
 |
ATTENZIONE |
| Se il
deceduto è un contribuente che
ha presentato la dichiarazione in forma
congiunta come dichiarante, il coniuge
superstite deve separare la propria posizione
tributaria, utilizzando i dati che il
sostituto d'imposta deve comunicare secondo
le indicazioni analitiche del modello
730-3.L'eventuale debito dovuto dal coniuge
superstite deve essere tempestivamente
versato e su tali somme non vengono applicate
le sanzioni per tardivo versamento; l'eventuale
credito può essere fatto valere
nella successiva dichiarazione. |
|
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro
a un altro
Qualora nel medesimo periodo di imposta intervenga
il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro
a un altro, si ritiene siano ancora applicabili
le seguenti istruzioni:
-
passaggio di dipendenti da un datore di lavoro
a un altro senza interruzione del rapporto
di lavoro ad esempio per effetto di fusione,
scissione, cessione, conferimento d’azienda:
il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire
nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate
dal precedente sostituto d'imposta;
-
passaggio di dipendente da un datore di lavoro
a un altro con interruzione del rapporto
di lavoro: nell’ipotesi prospettata
(ad esempio cessazione del rapporto di lavoro
per dimissioni, licenziamento, scadenza del
termine, ecc.), il nuovo datore di lavoro non
ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni
di assistenza fiscale iniziate dal precedente
datore di lavoro.
7. La composizione del modello 730
Esaminiamo le diverse parti del modello 730 che
saranno approfondite nei successivi capitoli in
relazione alle concrete modalità di compilazione
del modello stesso.
|

|
|
QUADRO DEL
MODELLO
|
CONTENUTI
|
|
Frontespizio
|
dati anagrafici
e il codice fiscale dei soggetti dichiaranti;
indicazione del coniuge e dei familiari
a carico;
dati del sostituto d’imposta che
effettuerà il conguaglio.
|
|
A
Terreni
|
redditi dei terreni.
|
|
B
Fabbricati
|
redditi dei fabbricati;
dati necessari
per usufruire delle agevolazioni previste
per i contratti di locazione o comodato.
|
|
C
Lavoro dipendente
|
redditi di pensione
e dilavoro dipendente e assimilati per
i quali competono le detrazioni;
redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente per i quali non competono
le detrazioni;
ritenute IRPEF, addizionale regionale
e comunale (compresi gli acconti)
personale del comparto sicurezza, difesa
e soccorso;
contributo di solidarietà.
|
|
D
Altri redditi
|
redditi di capitale
(utili e altri redditi di capitale)
compensi di lavoro autonomo non derivanti
da attività professionale;
redditi diversi
redditi soggetti a tassazione separata.
|
|
E
Oneri e spese
|
spese che danno
diritto ad una detrazione d’imposta
del 19%;
spese che sono deducibili dal reddito
complessivo;
spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio per le quali spetta
la detrazione del 41% o del 36%;
dati catastali identificativi degli
immobili e altri dati per fruire della
detrazione del 36%;
spese per interventi di risparmio energetico
per le quali spetta la detrazione del
55%;
dati per fruire delle detrazioni d'imposta
per canone di locazione;
spese che danno diritto ad una detrazione
d'imposta del 20%.
|
|
F
Acconti, ritenute ed eccedenze
|
versamenti di
acconto IRPEF, addizionale comunale
e cedolare secca relativi al 2011;
altre ritenute subite;
eccedenza Irpef risultante dalla precedente
dichiarazione;
ritenute e acconti sospesi per eventi
eccezionali;
dati relativi alle trattenute del saldo
per il 2011 ed eventuali acconti relativi
al 2012;
soglie di esenzione addizionale comunale;
importi rimborsati dal sostituto di
imposta (solo per il 730 integrativo);
importi rimborsati dal sostituto per
l'anno 2011 per detrazioni che non hanno
trovato
capienza nell'imposta lorda ("Credito
riconosciuto per famiglie numerose"
e/o "Credito
riconosciuto per canoni di locazione");
importi indebitamente percepiti per
il "bonus fiscale" e/o "bonus
straordinario";
pignoramento presso terzi.
|
|
G
Crediti d’imposta
|
crediti d’imposta
relativi ai fabbricati;
crediti d'imposta
reintegro anticipazione fondi pensione;
credito d’imposta per i redditi
prodotti all'estero;
crediti d'imposta
per gli immobili colpiti dal sisma in
Abruzzo;
crediti d’imposta
per l’incremento dell’occupazione;
credito d'imposta per mediazioni.
|
|
I
IMU
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Questo quadro va compilato dai contribuenti
che intendono utilizzare il credito
derivante dalla dichiarazione per il
versamento, con il modello F24, dell’IMU
dovuta per l’anno 2012.
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730-1
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Scheda per la
scelta della destinazione dell' 8 per
mille dell'Irpef tra:
- Stato; Chiesa Cattolica; Unione chiese
cristiane avventiste del 7° giorno;
Assemblee di Dio in Italia; Unione delle
chiese metodiste e valdesi; Chiesa evangelica
luterana in Italia; Unione comunità
ebraiche italiane;
Scheda per la scelta della destinazione
del 5 per mille dell'Irpef tra:
- Sostegno del volontariato e delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale;
- Finanziamento della ricerca scientifica
e dell'università;
- Finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività di
tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici;
- sostegno delle
attività sociali svolte dal comune
di residenza;
- sostegno alle associazioni sportive
dilettantistiche.
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730-2
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Ricevuta dell’avvenuta
consegna del modello che viene rilasciata
dal sostituto d’imposta o dal
Caf. Per quanto riguarda il Caf, nel
modello 730-2 viene indicato l’elenco
dei documenti esibiti dal contribuente,
che sono stati utilizzati, in base alle
corrette disposizioni normative, per
la compilazione o per il controllo del
modello.
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730-3
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E’ il prospetto
di liquidazione che viene consegnato
al contribuente e che viene completato
con i messaggi del soggetto che ha elaborato
la dichiarazione.
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730-4
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Comunicazione,
bolla di consegna e ricevuta del risultato
contabile al sostituto d’imposta.
Esiste anche lo stesso modello qualora
si tratti di un modello 730 integrativo
che può essere presentato soltanto ad
un Caf o ad un professionista abilitato.
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Le pagine del modello 730
Vai alle pagine del modello 730, clicca
col mouse sulla voce che ti interessa e leggi le
istruzioni commentate dai nostri esperti.
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