FAQ

Servizi alle imprese

Le risposte alle vostre domande più frequenti...

 

Assistenza fiscale - Quando vanno conguagliati i risultati dei modelli 730 dei dipendenti?

(26.06.2000-SB). I risultati a debito e a credito del modello 730 vanno conguagliati con le retribuzioni materialmente corrisposte ai dipendenti nel mese di luglio. Tali conguagli influenzano, pertanto, i versamenti da effettuare col modello F24 entro il 16 agosto.

Assistenza fiscale - Come ci si deve comportare in presenza di un risultato da modello 730 a debito quando la retribuzione del mese di luglio sia incapiente?

(26.06.2000-SB) Se la retribuzione corrisposta nel mese di luglio è insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua viene trattenuta dalla retribuzione del mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalla retribuzione dei mesi successivi dell'anno.
Gli importi trattenuti nei mesi successivi vanno maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile, pure trattenuto dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme a cui si riferisce.
Se entro la fine dell'anno non sarà stato possibile trattenere per intero gli importi a debito, il sostituto d'imposta deve comunicare, entro dicembre, gli importi ancora dovuti agli interessati che dovranno provvedere in proprio ad eseguire i versamenti nel mese di gennaio (circ. n. 89/E del 3 maggio 2000).

Assistenza fiscale - Come ci si deve comportare in presenza di richiesta di rateazione risultante dal modello 730?

(26.06.2000-SB) Se il dipendente ha chiesto la rateazione degli importi a debito, sulle rate successive alla prima vengono calcolati e trattenuti gli interessi nella misura dello 0,5% mensile da versare con appositi codici.
Il numero delle rate può essere variabile da due a cinque. L'ultima rata va comunque trattenuta nel mese di novembre.
Qualora il sostituto d'imposta non possa rispettare il numero delle rate prescelto dal dipendente (es. per mancanza di retribuzione in uno o più mesi o perché il risultato del modello 730 pervenga non in tempo utile per trattenere in luglio la prima di cinque rate prescelte), gli importi a debito dovranno essere ripartiti in un numero di rate che sia il più vicino possibile a quello scelto dal contribuente, rispettando il termine entro il quale deve essere conclusa la rateazione. Sono in ogni caso non dovuti gli interessi da rateazione sulla prima rata.
Se la retribuzione dei singoli mesi interessati dalla rateazione è insufficiente, sono dovuti anche gli interessi dello 0,4% mensile per il pagamento differito.

Assistenza fiscale - con quali codici vanno eseguiti i versamenti degli importi a debito risultanti dalle elaborazioni dei modelli 730, trattenuti ai dipendenti?

(26.06.2000-SB) Gli importi a debito risultanti dal modello 730, trattenuti ai dipendenti nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio, vanno versati con il modello F24 utilizzando i seguenti codici:

  • 4731 Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

  • 4730 IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta

  • 4201 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta

  • 1668 interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sez. 2 del mod. vers. unitario

  • 3803 addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale

  • 3805 interessi pagamento dilazionato tributi regionali

  • 3818 addizionale all'Irpef - enti locali - trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730

  • 3804 interessi pagamento dilazionato tributi enti locali.

Assistenza fiscale - Come vanno recuperati da parte del sostituto d'imposta i rimborsi eseguiti ai dipendenti degli importi risultanti dai modelli 730?

(26.06.2000-SB) Le somme risultanti a credito dall'elaborazione dei modelli 730, rimborsate ai dipendenti con le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio, vengono recuperate dai sostituti d'imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto operate sui compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese.
Nel caso di importi da rimborsare maggiori delle ritenute del mese, il sostituto d'imposta potrà rimborsare fino a concorrenza delle ritenute del medesimo mese. Il residuo credito potrà essere rimborsato nei mesi successivi, man mano che saranno disponibili ritenute sulle quali valersi.
Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto d'imposta, entro il mese di dicembre comunica all'interessato gli importi residui a credito.
Circa le addizionali regionali e comunali, il meccanismo di rimborso è analogo al rimborso del credito IRPEF mentre, relativamente al recupero da parte del sostituto d'imposta il criterio indicato dal Ministero delle finanze è il seguente:

  • addizionali regionali - recupero da addizionali regionali a debito della stessa regione; se questa è incapiente, da addizionali regionali di altre regioni e, se a loro volta incapienti, da ritenute erariali;

  • addizionali comunali - recupero da addizionale comunale a debito dello stesso comune.

La limitazione circa il modo di recupero dell'addizionale comunale comporterebbe, nell'ipotesi di indisponibilità di somme a debito da versare al medesimo comune entro l'anno, l'impedimento da parte del sostituto d'imposta ad eseguire il rimborso delle somme a credito, ovvero, la necessità da parte del sostituto di anticipare restituzioni da far valere come credito emergente dalla dichiarazione mod. 770 nell'anno successivo, anche in compensazione nel modello F24.

Assistenza fiscale - Riceviamo i risultati dei modelli 730 elaborati dai CAF relativi a soggetti con i quali il rapporto di lavoro è cessato nei primi mesi di quest'anno. Siamo tenuti a conguagliare?

(26.06.2000-SB) Qualora pervengano dai CAF i risultati dei modelli 730 di soggetti non in forza nel mese di luglio, non potranno essere conguagliati gli importi risultanti a debito, mentre dovranno essere rimborsate le somme risultanti a credito.
Gli importi risultanti a debito dovranno essere tempestivamente comunicati agli interessati perché provvedano direttamente ad eseguire i versamenti.
Il rimborso delle somme a credito sarà, invece, possibile nei confronti di quei soggetti che non sono più in forza nel mese di luglio, ma che erano ancora in forza nel momento in cui hanno presentato il modello 730 al CAF.
Non si potrà rimborsare il credito a un soggetto con il quale si è interrotto il rapporto di lavoro ad esempio nel mese di febbraio che abbia presentato il modello 730 al CAF nel mese di maggio.

Assistenza fiscale - riceviamo i risultati dei modelli 730 elaborati dai CAF relativi a dipendenti deceduti, siamo tenuti a conguagliare?

(26.06.2000-SB) Il decesso del dipendente, intervenuto successivamente alla presentazione del modello 730 e prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, fa venir meno l'obbligo di proseguire nell'assistenza.
La dichiarazione dei redditi resta validamente presentata, ma il sostituto d'imposta si astiene dal trattenere o dal rimborsare il risultato dell'elaborazione del modello 730 e comunica le somme a debito e a credito del contribuente deceduto agli eredi.

 

 


Assistenza ai contribuenti

Alcune risposte alle vostre domande più frequenti sul Mod.730.

 

 

ISTRUZIONI GENERALI

 

Sez. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

E1 - Spese sanitarie
E2 - Spese sanitarie per familiari a carico
E3 - Spese sanitarie per portatori d'handicap
E4 - Spese per veicoli per i portatori di handicap
E5 - Spese per l'acquisto di cani guida
E6 - Spese veterinarie
E7 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
E8 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
E9 - Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
E10 - Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
E11 - Interessi per prestiti o mutui agrari
E12 - Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
E13 - Spese di istruzione
E14 - Spese funebri 

E15 - Spese per addetti all'assistenza personale
E16 - Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)
E17 - Spese per intermediazione immobiliare
E18 - Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

E19 - E20 - E21 - Altri oneri

Sez. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

E22 - Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori
E23 - Assegno periodico corrisposto al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento dei figli)
E24 - Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
E25 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
E26 - Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap
E27 - Altri oneri deducibili
E28/E32 Previdenza complementare

Sez. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% O 36%

E33 - E34 - E35 - E36 - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% o 36%

 

Sez. IV - ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%

E37

1 - Spese sostituzione frigoriferi e congelatori

2 - Spese acquisto motori ad elevata efficienza
3 - Spese acquisto variatori di velocità

4 - Spese acquisto mobili, elettrodomestici, televisori, computer

 

Sez. V - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55%

 

 

Sez. VI- DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE