Servizi alle imprese
Le risposte alle vostre domande più frequenti...
Assistenza fiscale - Quando vanno conguagliati
i risultati dei modelli 730 dei dipendenti?
(26.06.2000-SB). I risultati a debito e a credito
del modello 730 vanno conguagliati con le retribuzioni
materialmente corrisposte ai dipendenti nel
mese di luglio. Tali conguagli influenzano,
pertanto, i versamenti da effettuare col modello
F24 entro il 16 agosto.
Assistenza fiscale - Come ci si deve comportare
in presenza di un risultato da modello 730 a
debito quando la retribuzione del mese di luglio
sia incapiente?
(26.06.2000-SB) Se la retribuzione corrisposta
nel mese di luglio è insufficiente per trattenere
l'intero importo dovuto, la parte residua viene
trattenuta dalla retribuzione del mese successivo
e, in caso di ulteriore incapienza, dalla retribuzione
dei mesi successivi dell'anno.
Gli importi trattenuti nei mesi successivi vanno
maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile,
pure trattenuto dalla retribuzione e versato
in aggiunta alle somme a cui si riferisce.
Se entro la fine dell'anno non sarà stato possibile
trattenere per intero gli importi a debito,
il sostituto d'imposta deve comunicare, entro
dicembre, gli importi ancora dovuti agli interessati
che dovranno provvedere in proprio ad eseguire
i versamenti nel mese di gennaio (circ. n. 89/E
del 3 maggio 2000).
Assistenza fiscale - Come ci si deve comportare
in presenza di richiesta di rateazione risultante
dal modello 730?
(26.06.2000-SB) Se il dipendente ha chiesto
la rateazione degli importi a debito, sulle
rate successive alla prima vengono calcolati
e trattenuti gli interessi nella misura dello
0,5% mensile da versare con appositi codici.
Il numero delle rate può essere variabile da
due a cinque. L'ultima rata va comunque trattenuta
nel mese di novembre.
Qualora il sostituto d'imposta non possa rispettare
il numero delle rate prescelto dal dipendente
(es. per mancanza di retribuzione in uno o più
mesi o perché il risultato del modello 730 pervenga
non in tempo utile per trattenere in luglio
la prima di cinque rate prescelte), gli importi
a debito dovranno essere ripartiti in un numero
di rate che sia il più vicino possibile a quello
scelto dal contribuente, rispettando il termine
entro il quale deve essere conclusa la rateazione.
Sono in ogni caso non dovuti gli interessi da
rateazione sulla prima rata.
Se la retribuzione dei singoli mesi interessati
dalla rateazione è insufficiente, sono dovuti
anche gli interessi dello 0,4% mensile per il
pagamento differito.
Assistenza fiscale - con quali codici vanno
eseguiti i versamenti degli importi a debito
risultanti dalle elaborazioni dei modelli 730,
trattenuti ai dipendenti?
(26.06.2000-SB) Gli importi a debito risultanti
dal modello 730, trattenuti ai dipendenti nella
retribuzione corrisposta nel mese di luglio,
vanno versati con il modello F24 utilizzando
i seguenti codici:
-
4731 Irpef a saldo trattenuta dal sostituto
d'imposta
-
4730 IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto
d'imposta
-
4201 acconto imposte sui redditi soggetti
a tassazione separata trattenuto dal sostituto
d'imposta
-
1668 interessi pagamento dilazionato importi
rateizzabili sez. 2 del mod. vers. unitario
-
3803 addizionale regionale all'Irpef trattenuta
dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza
fiscale
-
3805 interessi pagamento dilazionato tributi
regionali
-
3818 addizionale all'Irpef - enti locali
- trattenuta dal sostituto d'imposta - mod.
730
-
3804 interessi pagamento dilazionato tributi
enti locali.
Assistenza fiscale - Come vanno recuperati
da parte del sostituto d'imposta i rimborsi
eseguiti ai dipendenti degli importi risultanti
dai modelli 730?
(26.06.2000-SB) Le somme risultanti a credito
dall'elaborazione dei modelli 730, rimborsate
ai dipendenti con le retribuzioni corrisposte
nel mese di luglio, vengono recuperate dai sostituti
d'imposta mediante una corrispondente riduzione
delle ritenute d'acconto operate sui compensi
complessivamente corrisposti nello stesso mese.
Nel caso di importi da rimborsare maggiori delle
ritenute del mese, il sostituto d'imposta potrà
rimborsare fino a concorrenza delle ritenute
del medesimo mese. Il residuo credito potrà
essere rimborsato nei mesi successivi, man mano
che saranno disponibili ritenute sulle quali
valersi.
Se alla fine dell'anno non è stato possibile
effettuare l'intero rimborso, il sostituto d'imposta,
entro il mese di dicembre comunica all'interessato
gli importi residui a credito.
Circa le addizionali regionali e comunali, il
meccanismo di rimborso è analogo al rimborso
del credito IRPEF mentre, relativamente al recupero
da parte del sostituto d'imposta il criterio
indicato dal Ministero delle finanze è il seguente:
-
addizionali regionali - recupero da addizionali
regionali a debito della stessa regione;
se questa è incapiente, da addizionali regionali
di altre regioni e, se a loro volta incapienti,
da ritenute erariali;
-
addizionali comunali - recupero da addizionale
comunale a debito dello stesso comune.
La limitazione circa il modo di recupero dell'addizionale
comunale comporterebbe, nell'ipotesi di indisponibilità
di somme a debito da versare al medesimo comune
entro l'anno, l'impedimento da parte del sostituto
d'imposta ad eseguire il rimborso delle somme
a credito, ovvero, la necessità da parte del
sostituto di anticipare restituzioni da far
valere come credito emergente dalla dichiarazione
mod. 770 nell'anno successivo, anche in compensazione
nel modello F24.
Assistenza fiscale - Riceviamo i risultati
dei modelli 730 elaborati dai CAF relativi a
soggetti con i quali il rapporto di lavoro è
cessato nei primi mesi di quest'anno. Siamo
tenuti a conguagliare?
(26.06.2000-SB) Qualora pervengano dai CAF
i risultati dei modelli 730 di soggetti non
in forza nel mese di luglio, non potranno essere
conguagliati gli importi risultanti a debito,
mentre dovranno essere rimborsate le somme risultanti
a credito.
Gli importi risultanti a debito dovranno essere
tempestivamente comunicati agli interessati
perché provvedano direttamente ad eseguire i
versamenti.
Il rimborso delle somme a credito sarà, invece,
possibile nei confronti di quei soggetti che
non sono più in forza nel mese di luglio, ma
che erano ancora in forza nel momento in cui
hanno presentato il modello 730 al CAF.
Non si potrà rimborsare il credito a un soggetto
con il quale si è interrotto il rapporto di
lavoro ad esempio nel mese di febbraio che abbia
presentato il modello 730 al CAF nel mese di
maggio.
Assistenza fiscale - riceviamo i risultati
dei modelli 730 elaborati dai CAF relativi a
dipendenti deceduti, siamo tenuti a conguagliare?
(26.06.2000-SB) Il decesso del dipendente,
intervenuto successivamente alla presentazione
del modello 730 e prima dell'effettuazione delle
operazioni di conguaglio, fa venir meno l'obbligo
di proseguire nell'assistenza.
La dichiarazione dei redditi resta validamente
presentata, ma il sostituto d'imposta si astiene
dal trattenere o dal rimborsare il risultato
dell'elaborazione del modello 730 e comunica
le somme a debito e a credito del contribuente
deceduto agli eredi.
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Assistenza ai contribuenti
Alcune risposte alle vostre domande più
frequenti sul Mod.730.
ISTRUZIONI GENERALI
Sez. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA
LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%
E1 - Spese
sanitarie
E2 - Spese sanitarie per familiari a carico
E3 - Spese
sanitarie per portatori d'handicap
E4 - Spese per veicoli per i portatori di handicap
E5 - Spese
per l'acquisto di cani guida
E6 - Spese veterinarie
E7 - Interessi
per mutui ipotecari per acquisto abitazione
principale
E8 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto
altri immobili
E9 - Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
E10 - Interessi
per mutui ipotecari per costruzione abitazione
principale
E11 - Interessi per prestiti o mutui agrari
E12 - Assicurazioni
sulla vita e contro gli infortuni
E13 - Spese
di istruzione
E14 - Spese funebri
E15 - Spese per addetti all'assistenza personale
E16 - Spese per attività sportive per
ragazzi (palestre, piscine e altre strutture
sportive)
E17 - Spese per intermediazione immobiliare
E18 - Spese per canoni di locazione sostenute
da studenti universitari fuori sede
E19 - E20 - E21 - Altri oneri
Sez. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
E22 - Contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori
E23 - Assegno periodico corrisposto al coniuge
(con esclusione della quota di mantenimento
dei figli)
E24 - Contributi per addetti ai servizi domestici
e familiari
E25 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni
religiose
E26 - Spese mediche e di assistenza dei portatori
di handicap
E27 - Altri oneri deducibili
E28/E32 Previdenza complementare
Sez. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA
LA DETRAZIONE DEL 41% O 36%
E33 - E34 - E35 - E36 - Spese
per interventi di recupero del patrimonio edilizio
per le quali spetta la detrazione del 41% o
36%
Sez. IV - ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA
LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%
E37
1 - Spese sostituzione frigoriferi e congelatori
2 - Spese acquisto motori ad elevata efficienza
3 - Spese acquisto variatori di velocità
4 - Spese acquisto mobili, elettrodomestici,
televisori, computer
Sez. V - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO
ENERGETICO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
DEL 55%
Sez. VI- DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
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